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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2013 81.2011.394

15 mai 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·669 mots·~3 min·4

Résumé

Vie di fatto; violazione del dovere di assistenza o educazione

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.394 DA 4019/2011

Bellinzona 15 maggio 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1         (difensore: DI 1, __________)  

prevenuta colpevole di     1.  vie di fatto

                                        per avere, in data __________, ad __________, all’esterno del Bar __________, sulla pubblica via, commesso vie di fatto nei confronti della figlia __________. (__________), della quale aveva la custodia e doveva averne cura, e meglio - dopo avere stazionato con la neonata dalle 19.00 alle 21.20, ed avere sorbito bevande alcoliche, quindi in stato di ubriachezza (alcolemia 1.37 grammi per mille), trascurando e lasciando piangere la figlia __________. - per averla colpita con uno schiaffo tra la spalla e il capo ed avere ripetutamente e violentemente scosso la carrozzina, alzandola e abbassandola, con all’interno la neonata;

                                    2.  violazione del dovere d'assistenza o educazione

                                        per avere, in data __________, ad __________, all’interno ed all’esterno del Bar __________, sulla pubblica via, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, violato o trascurato il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 2 lett. a) e 219 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 6 ottobre 2011 n. 4019/2011 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

                                    4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata o, in subordine, che si prescinda da ogni pena sulla scorta dell’art. 54 CP;

sentita                              per ultima l’imputata, la quale ricorda di volere bene alla figlia;

visti                                  gli artt. 1, 30 segg. CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 426, 430 CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia                 1.     IM 1 è assolta dalle imputazioni di vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. a) CP) e violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                 2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono poste a carico di IM 1 e dello Stato in ragione di ½ a ciascuno.

                                        2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                 3.    A IM 1 è assegnata un’indennità giusta gli artt. 429 e 430 CPP di CHF 500.- (cinquecento).

                                 4.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1    

                                        -    per raccomandata

  __________  

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                             Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Divisione della giustizia, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1,

                                    CHF                        125.-          tassa di giustizia

                                    CHF                          50.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        175.-          totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    CHF                        125.-          tassa di giustizia

                                    CHF                          50.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        175.-          totale

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