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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2013 81.2011.272

18 mars 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·778 mots·~4 min·2

Résumé

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.272 DA 2771/2011

Bellinzona 18 marzo 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1            

visto                                  il decreto d’accusa n. 2771/2011 del 19 luglio 2011;

preso atto                          che il   ritiene l’imputata autrice colpevole di

                                        lesioni colpose

                                        per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;

                                        atti contro la pubblica incolumità

                                        per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                 4.     L'accusatrice privata ACPR 1, __________, è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’ imputata chiede una riconsiderazione della sua pena a suo favore;

richiamati                          gli art. 125 cpv. 1 CP, art. 6 lett. a LOP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autrice colpevole di

1.1.        lesioni colpose

         per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________.

1.2.        atti contro la pubblica incolumità

         per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

                                 2.     Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannata:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di  5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.  500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

                                               Le restanti tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- sono a carico dello Stato.

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 250.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    per raccomandata

   IM 1   ACPR 1    

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                           350.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie                  

                                    fr.                           500.-          totale

                                    fr.                           250.-          totale senza motivazione scritta

                                    a carico dello Stato,

                                    fr.                           100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie                  

                                    fr.                           250.-          totale

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