Incarto n. 81.2011.225 DA 2300/2011
Bellinzona 10 gennaio 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di: guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.11 - max. 2.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2008 per analogo reato (alcolemia: min. 1.64 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
visto il decreto d’accusa n. 2300/2011 del 14 giugno 2001 del AINQ 1, __________, che propone la condanan dell’imputato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 17'100.- (diciasettemilacento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 300.- (trecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dell’imputato o, in subordine, una massiccia riduzione della pena;
sentito per ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 1 CP; 1 cpv. 2 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 500.- (cinquecento).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 400.- tassa di giustizia
CHF 350.- spese giudiziarie
CHF 750.- totale