Incarto n. 81.2011.223 DA 2287/2011
Bellinzona 29 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 e ivi (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2287/2011 del 14 giugno 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede l’annullamento del DA impugnato non essendo adempiuti i reati dell’infrazione grave alle norme della circolazione stradale, in applicazione semmai del principio in dubio pro reo; in via subordinata chiede che l’incarto venga rimandato all’autorità amministrativa affinché abbia ad avviare la procedura contravvenzionale non potendo l’autorità penale sanare l’errore tramite la semplice derubricazione del reato;
richiamati gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr.; 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ __________ targata TI __________ alla velocità di circa 120 Km/h. rilevata dal disco del cronotachigrafo, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 1000.- (mille);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
3. Non si assegnano indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80899).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1620.00 totale