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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2013 81.2011.205

29 janvier 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,069 mots·~5 min·3

Résumé

Impiego si stranieri sprovvsiti di permesso; lesioni semplici; diffamazione

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.205, 81.2011.206 81.2012.394 DA 2272/2011 DA 2273/2011 DA 4320/2012

Bellinzona 29 gennaio 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

      e

IM 1           IM 2IM 2            (difensore di entrambi: DI 1, __________)  

visti                                   i decreti d’accusa n. 2272/2011 e 2273/2011 del 7 giugno 2011; n. 4320/2012 del 1. ottobre 2012;

preso atto                          che il AINQ 2  ritiene l’imputata IM 1 autrice colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso e propone la condanna a:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

                                        che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata IM 1 autrice colpevole di lesioni semplici e diffamazione e propone la condanna a:

                                         1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’500.- (millecinquecento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                         3. Si rinvia l’accusatrice privata ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                         5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

                                        che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato IM 2 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso e propone la condanna a:

                                         1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                         4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che l’accusatrice privata chiede la conferma del DA e i risarcimenti così come pustulato nello scritto 2/5.11.2012;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dei coniugi __________ per quanto riguarda il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, lo stesso straniero essendo il fratello rispettivamente il cognato dei suoi assistiti giunto in Ticino in visita alla sorella malata. Chiede pure il proscioglimento di IM 1 dai reati di lesioni semplici e di diffamazione non essendone riempiti i requisiti. Si oppone all’accoglimento delle pretese dell’accusatrice privata;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr; 34 e 42 cpv. 1 e 4, 123 cifra 1, 173 CP CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autrice colpevole di

1.1.lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere, il 29 aprile 2012, verso le ore 18.00, a __________ in Via __________, afferrandola per il polso, cagionato a ACPR 1 la lesione attestata nel certificato medico redatto il 02.05.2012 dal dr. med. __________;

1.2.diffamazione, art. 173 CP, per avere, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, a __________, comunicando con terzi, segnatamente con __________, incolpato o reso perlomeno sospetta ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, in particolare per avere sostenuto che fosse una “falsa”;

                                 2.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2272/2011 7 giugno 2011.

                                 3.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

                                        3.1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 900.- (novecento).

                                               3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                         3.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                               3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

                                 4.     IM 2 è prosciolto dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2273/2011 7 giugno 2011.

                                 5.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- sono a carico dello Stato.

                                 6.     Si dà atto che il dispositivo n. 3 del DA n. 4320/2012 del 1. ottobre 2012, con cui la’ccusatrice privata è stata rinviata al competente foro civile, è cresciuto in giudicato. Di conseguenza le pretese dell’accusatrice privata sono irricevibili.

                                 7.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 8.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 2      ACPR 1    

                                        -    per raccomandata

      IM 1    

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                            300.00       multa

                                    fr.                            300.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            150.00       spese giudiziarie

                                    fr.                           750.00       totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                           400.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            250.00       spese giudiziarie

                                    fr.                           650.00       totale

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