Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2003 50.2003.5

10 septembre 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·471 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 50.2003.5/AMM  

Bellinzona 10 settembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sull'avviso di recidiva del 24 luglio 2003 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro

__________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nato alla __________ __________ -__________ il __________ __________ __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, __________ e __________ di __________ __________ (__________)  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che __________ __________ è stato condannato il __________ __________ 2000 dal Tribunal de police di __________ alla pena di 10 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per il titolo di circolazione malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre;

                                         che l'interessato è incorso durante il periodo di prova in una nuova infrazione, sfociata nella condanna – pronunciata da questo giudice il 10 luglio 2003 per il titolo di circolazione in stato d'ebrietà – a 80 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;

                                         che il 24 luglio 2003 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;

                                         che __________ __________ è rimasto silente;

e considerato                     in diritto:

                                         che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";

                                         che nondimeno, "se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza" (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);

                                         che in concreto, questo giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 10 luglio 2003 l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP per soprassedere all'esecuzione della pena e pronunciare un semplice ammonimento;

visti                                   gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;                            

pronuncia:                1.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di arresto decisa nei confronti di __________ __________ dal Tribunal de police di __________ il ____________________ 2000, ma l'ammonisce formalmente.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.  

Il giudice:                                                                     La segretaria: