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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2004 50.2003.14

30 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·669 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 50.2003.14/KRM DA 3273/2003

Bellinzona 30 gennaio 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 12 dicembre 2003 da

__________  di __________ e __________ nata __________, nato ad __________ il __________ 1970, attinente di __________ ed ivi, difeso da: __________ __________  

mediante la quale è chiesta la restituzione del termine per interporre opposizione al DA __________/__________ del __________ __________ 2003;

letti ed esaminati gli atti

preso atto                          che con osservazioni 18 dicembre 2003 il si è opposto all'istanza;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                         che il decreto di accusa in discussione è stato intimato il 6 ottobre 2003 per raccomandata;

                                         che secondo le affermazioni del Ministero pubblico contenute nell'atto 5 (agli atti non vi è la busta che è stata ritornata al mittente) l'invio è rimasto in giacenza sino al 14 ottobre seguente e poi, in difetto di ritiro, ritornato al mittente;

                                         che per costante giurisprudenza la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avventa, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, qualora il destinatario dovesse contare sulla notifica (cfr. dal ultimo DTF 127 I 31);

                                         che in concreto __________ __________ sapeva di avere in corso un procedimento penale e doveva quindi attendersi di ricevere una comunicazione in merito: il decreto di accusa si dovrebbe quindi ritenere notificato il 14 ottobre 2003;

                                         che l'opposizione formulata il 4 dicembre 2003 unitamente all'istanza di restituzione del termine sarebbe quindi irricevibile, siccome tardiva;

                                         che l'accusato sostiene tuttavia di non aver ritirato la raccomandata contenente il decreto di accusa, poiché la posta non avrebbe deposto nella sua cassetta delle lettere l'avviso di ritiro e chiede quindi che gli venga restituito il termine per fare opposizione;

                                         che giusta l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;

                                         che se effettivamente __________ non è stato informato, mediante avviso depositato in luogo soggetto alla sua sfera di influenza, del fatto che vi era un invio a lui destinato in giacenza presso l'ufficio postale, non gli può venir rimproverato di non averlo ritirato; di conseguenza appare dubbio che si possa applicare la finzione giuridica della notifica al settimo giorno di giacenza;

                                         che non potendosi pretendere dall'accusato la prova negativa (prova del mancato deposito dell'avviso), non si può escludere, nel dubbio, che la posta abbia commesso un errore;

                                         che la conclusione avrebbe potuto essere diversa se il Ministero pubblico avesse fornito la prova che l'avviso era effettivamente stato messo nella cassetta delle lettere dell'accusato (ciò avrebbe per esempio potuto essere fatto al momento dell'inoltro delle osservazioni allegando una dichiarazione del postino che confermava di aver depositato l'avviso);

                                         che di conseguenza v'è da chiedersi se il decreto di accusa non sia da ritenersi notificato al più presto il 10 dicembre 2003, essendo stato allegato alla lettera 9 dicembre 2003 del Procuratore pubblico all'indirizzo del legale di __________ (cfr. al riguardo Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 6 all'art. 124);

                                         che la questione può rimanere aperta, poiché in ogni caso l'accusato è stato impedito senza sua colpa di fare opposizione: quand'anche si volesse ammettere per una questione di sicurezza del diritto, la finzione giuridica della notifica al settimo giorno, all'accusato dovrebbe comunque essere restituito il termine per interporre opposizione;

                                         che l'istanza deve pertanto essere accolta;

                                         che vista l'opposizione formulata con l'istanza verrà avviata la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP;

visti                                   21 e 22 CPP,

pronuncia:                1.     L'istanza è accolta.

                                         Di conseguenza a __________ è restituito il termine di 15 giorni per fare opposizione al DA __________/__________del __________ 2003.

                                 2.     La Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con riferimento al DA __________/__________del __________ 2003.

                                 3.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 4.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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