Incarto n. 40.2003.6 01-2001-01512
Bellinzona 17 giugno 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nata il __________ 1965, da e in __________, nubile, segretaria giudiziale,
prevenuta colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV,
per avere ricevuto programmi radiofonici e televisivi dall’1 luglio al 6 agosto 2001 senza essere annunciata;
fatti avvenuti a __________ nelle riferite circostanze di tempo;
reato previsto dall’art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;
perseguita con decisione penale del __________ 2003 no. __________ del Ufficio federale delle comunicazioni, __________, con cui è stato deciso:
1. __________ __________ è riconosciuta colpevole d’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 lett. a della legge del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV).
2. __________ __________ è condannata a pagare una multa di 200.-- franchi.
3. __________ __________ deve inoltre pagare le spese procedurali di prima istanza pari a 140 franchi e le spese per il procedimento di opposizione, pari a 170 franchi, per un totale di 310.-- franchi.
4. La presente decisione va notificata per iscritto alla signora __________ __________, __________ __________, __________ __________;
preso atto della richiesta di essere giudicata da un tribunale notificata tempestivamente dall’imputata in data 29 gennaio 2003;
visto il rinvio a giudizio di data 26 febbraio 2003 dell’Ufficio federale delle comunicazioni;
indetto il dibattimento per il 17 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusata e __________ __________ per l’Ufficio federale delle comunicazioni, mentre sia il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Antonio Perugini, sia il Ministero pubblico della Confederazione, hanno comunicato la loro rinuncia a presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'autorità amministrativa, la quale in merito ai fatti ha precisato che la signora __________, o il suo convivente, ha ricevuto una prima lettera da parte della __________ SA, alla quale non ha risposto. Dopo averne ricevuto una seconda, __________ __________ s’è annunciata per la ricezione dei programmi radio – TV. La notifica è stato inviata il 6 agosto 2001 e si riferiva ad una messa in servizio degli apparecchi risalente al 1° luglio 2001. Le suddette lettere spiegano che l’annuncio deve essere fatto prima della messa in servizio degli apparecchi.
In diritto, l’UFCOM ha rinviato interamente alla motivazione contenuta nel suo decreto penale e nella propria decisione penale. L’UFCOM in merito alla divergenza della versione italiana da quella tedesca e francese della legge, ha fatto notare che, secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di non concordanza dei testi, è determinante quello che riflette il vero senso della norma, ossia quello che corrisponde maggiormente alla volontà del legislatore. La rappresentante dell’UFCOM ha inoltre rilevato che, da una semplice analisi, risulta che il testo tedesco e quello francese siano quelli più vicini alle intenzioni del legislatore, in quanto precisano che l’annuncio deve essere fatto prima della messa in servizio degli apparecchi. Comunque, nonostante la lacuna, anche la versione italiana è chiara, poiché la legge stabilisce che è l’intenzione di ricevere i programmi a dover essere annunciata.
In conclusione, l’UFCOM ha chiesto che la signora __________ __________ sia riconosciuta colpevole d’infrazione ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 lett. a in relazione all’art. 55 cpv. 1 LRTV e che di conseguenza sia condannata a pagare una multa di fr. 200.--, oltre alle spese di fr. 310.-- della procedura dinanzi all’UFCOM e alle spese della presente procedura.
sentita per ultima l'accusata, la quale ha ribadito la chiarezza dei fatti. Ella ha contestato d’aver ricevuto le lettere menzionate ed ha pure contestato le conclusioni che l’UFCOM vorrebbe trarne.
Essa ha rilevato come gli articoli in questione non prevedano esplicitamente il dovere di annunciarsi in anticipo: in ben due disposizioni questo non è menzionato, appare quindi strano che possa trattarsi di una doppia dimenticanza.
La signora __________ ha affermato che non è assolutamente vero che lei voleva sottrarsi al pagamento del canone, come invece sostiene l’UFCOM: i fatti dimostrano che non erano queste le sue intenzioni. L’accusata ha riconosciuto che questo non è un presupposto all’applicazione dell’art. 70 LRTV, tuttavia va indagato quale sia lo scopo di tale norma. Dalla legge emerge chiaramente che il legislatore voleva punire coloro che sono scoperti in possesso d’apparecchi radio – TV in esercizio e che hanno omesso di annunciarsi, ciò che l’accusata non ritiene essere il suo caso.
Per quanto concerne la prassi dei 14 giorni di tempo per annunciarsi, l’accusata ha precisato semplicemente che essa non è fondata su una sufficiente base legale.
La signora __________ ha infine fatto notare come lei, proprio per scrupolo ed onestà, abbia indicato nel formulario d’annuncio una data precedente alla datazione del formulario, mentre sarebbe stato più semplice fare riferimento alla data d’invio dello stesso. In conclusione, protestate le spese, si è rimessa al prudente giudizio di codesto giudice propugnando il proscioglimento; in via subordinata ha chiesto di essere mandata esente da pena.
in replica l’autorità amministrativa ha ribadito che nessuno può ignorare la legge. Il legislatore all’art. 55 LRTV usa la parola “intende”: questo dimostra come basti l’intenzione di ricevere i programmi radio – TV a far scattare l’obbligo d’annunciarsi; non c’è bisogno di aver già messo in funzione gli apparecchi.
In via abbondanziale, l’UFCOM ha precisato che la qualità di ricezione non entra in conto quanto all’obbligo d’annunciarsi. Infatti, siamo in presenza di una regalia federale: l’obbligo scatta per il solo fatto di poter captare le onde radio – TV.
in duplica l’accusata ha sottolineato che dal termine “intende” non è possibile evincere una precisa indicazione temporale.
La signora __________ si è detta altresì conscia che la qualità dell’immagine non entri in linea di conto per l’obbligo d’annunciarsi: infatti, a riprova della propria buona fede, nonostante la pessima qualità della ricezione delle onde presso la sua dimora, ha provveduto ad annunciarsi.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È la signora __________ __________ autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV, commessa nelle circostanze di cui sopra?
2.In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena all’imputata?
3. A chi devono essere caricati gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che l'accusata con scritto 23 giugno 2003 ha tempestivamente presentato dichiarazione di ricorso;
considerato che la signora __________ __________ in data 6 agosto 2001 ha annunciato all'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (__________SA), tramite l'apposito formulario, inviato tempo prima al suo convivente signor __________ __________, d'avere messo in esercizio il 1° luglio 2001 un apparecchiatura atta a ricevere i programmi radiofonici e televisivi;
che secondo l'art. 55 cpv. 1 LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione;
che l'art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV punisce con la multa fino a 5'000.-- franchi chiunque prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi, senza averlo comunicato all'autorità competente. Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla pena prevista dal capoverso 1 (art. 70 cpv. 4 LRTV);
che dall'istruttoria è emerso che il citato convivente della signora __________ ha ricevuto dalla __________ SA, già prima della notifica che ha dato avvio alla presente procedura, due lettere d'informazione unitamente al formulario di annuncio della medesima ditta. L'imputata ha inoltre dichiarato di risiedere in quell'abitazione da 4 anni e di avere posseduto un televisore sin dall'inizio. A suo dire però, in quella zona la ricezione dei programmi televisivi è molto disturbata, perciò non le era mai stato possibile captare le frequenze televisive. L'annuncio della messa in esercizio dell'apparecchiatura radiotelevisiva è stato effettuato dopo aver trovato un'antenna direzionale mediante la quale le è stato possibile ricevere le frequenze della TSI;
che l'imputata non ha negato di essere a conoscenza dell'obbligo di annunciare la messa in esercizio dell'apparecchiatura alla __________ SA. Ciò trova conferma anche nel fatto che ella ha dichiarato di avere già in passato posseduto, negli altri appartamenti dove ha risieduto, delle televisioni per le quali è stato richiesto il pagamento dell'abbonamento;
che il testo legale, anche nella versione italiana, non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. In effetti, l'art. 55 cpv. 1 LRTV stabilisce che l'annuncio deve essere fatto da colui che intende ricevere programmi radiotelevisivi, mentre l'art. 70 cpv. lett. a LRTV punisce colui che prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi. L'intenzione del legislatore è pertanto quella di fare in modo che l'annuncio sia fatto prima della messa in esercizio degli apparecchi;
che pertanto l'obiezione sollevata dall'imputata - giurista di formazione e di professione - secondo la quale il testo italiano non sarebbe chiaro ed indurrebbe in errore, non può essere in alcun modo accolta;
che l'ignoranza della legge non è tutelabile. Nel caso specifico è addirittura da ritenere fatto notorio che chi ha intenzione di utilizzare un apparecchio radiofonico o televisivo, debba pagare i relativi abbonamenti da subito;
che l'intenzione di sottrarsi al pagamento del canone non è un elemento costitutivo dell'infrazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;
che, stante quanto precede, sono dati gli elementi soggettivi e oggettivi del reato;
che la signora Laura Rigato si è dunque resa colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione (art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV);
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inquirente, l'infrazione può essere considerata di lieve entità ai sensi dell'art. 70 cpv. 4 LRTV. In effetti, l'annuncio è stato inoltrato il 6 agosto 2001, un mese dopo l'effettiva messa in esercizio dell'impianto, ma esso indica in maniera inequivocabile quale data di attivazione il 1° luglio 2001. Per tale motivo, a mente di questo giudice, nella presente fattispecie non si giustifica l'applicazione della prassi, invero restrittiva, dell'Ufficio federale delle comunicazioni di considerare un caso di lieve entità unicamente quando ci si prepara a mettere in esercizio l'apparecchiatura radiotelevisiva nei 14 giorni che precedono l'annuncio alla Billag SA. La lieve entità può in effetti essere riconosciuta anche sulla base di un'analisi più complessa della fattispecie, che oltre a prendere in esame gli elementi temporali, valuti anche adeguatamente il comportamento dell'imputato. Nel caso che ci occupa la denuncia spontanea di una messa in esercizio retroattiva, che in pratica equivale ad un'autosegnalazione, merita di essere etichettata come un evento di piccola gravità, se dal momento della messa in funzione a quello della segnalazione è trascorso un tempo relativamente breve, cioè fino ad un massimo di circa un mese;
che sulla scorta di queste riflessioni l'imputata può essere mandata esente da pena a norma dell'art. 70 cpv. 4 LRTV;
che, a titolo abbondanziale, si ricorda anche il disposto dell'art. 13 della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA);
che le spese della presente procedura di complessivi fr. 550.--, nonché quelle dei procedimenti di prima istanza e d'opposizione, di complessivi fr. 310.--, devono essere poste a carico della signora __________, in quanto riconosciuta colpevole;
visti gli art. 55 cpv. 1, 70 e ss. LRTV; 2, 8, 13, 22 cpv. 1, 72 e ss. e 92 DPA; 3, 7 e 12 ; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nata il 13 ottobre 1965, da e in __________, nubile, segretaria giudiziale,
autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV per i fatti compiuti a __________ dall’1 luglio al 6 agosto 2003 nelle circostanze descritte nella decisione penale
no. 01-2001-01512 del 17 gennaio 2003;
manda __________ __________,
esente da pena (art. 70 cpv. 4 LRTV);
pone a carico di __________ __________ le tasse e spese della procedura penale amministrativa di complessivi fr. 310.--, nonché quelle della presente procedura giudiziaria di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- aumento in caso di motivazione scritta);
le parti sono state avvertite del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla notificazione della motivazione scritta.
La motivazione del ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________, __________, Ufficio federale delle comunicazioni, __________ __________, __________ /__________, Procuratore Pubblico della Confederazione, __________ Ministero Pubblico, Viale __________, __________,
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________, per la presente procedura
fr. 500.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale