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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2003 40.2003.1

1 juillet 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,697 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 40.2003.1 40.2003.2   47.2/02 47.1/02

Bellinzona 1 luglio 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato __________ __________ __________ a __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, divorziato, __________, difeso da: avv. __________ __________, __________   __________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato il __________ __________ __________ a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, __________, difeso da: avv. __________ __________, __________,

prevenuti colpevoli di      1.   __________ __________, violazione della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, per aver gestito, con __________ __________, dal ____________________ __________ 2000 sino al __________ __________ 2000, data del sequestro da parte della Polizia cantonale, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ per i giochi d'azzardo;

                                        fatti avvenuti a __________ nelle riferite circostanze di tempo;

                                        reato previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG,

                                        perseguito, con decisione penale del __________ __________ 2002 no. __________.__________/__________ della Commissione federale delle case da gioco, Berna, che propone la condanna:

                                                                            1.    L'imputato è condannato al pagamento della multa di fr. 5'000.--.

                                        2.    __________ __________, __________ è condannato al risarcimento di fr. 9'750.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili.

                                        3.    Gli importi di fr. 109.-- e di fr. 469.-- sequestrati presso il __________ __________ di __________ sono confiscati.

                                        4.    Gli apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ sequestrati presso il __________ __________ di __________ sono confiscati e verranno distrutti. __________ __________, __________, è tenuto a pagare fr. 60.-- per la distruzione degli apparecchi sequestrati.

                                        5.    Le tasse di decisione e di stesura del decreto penale, pari a fr. 1'125.--, sono poste a carico dell'imputato.

                                        6.    Le tasse di decisione e di stesura per la procedura d'opposizione, pari a fr. 1'000.-- sono messe a carico dell'imputato;

                                   2.   __________ __________, violazione della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, per aver gestito, con __________ __________ e __________ __________, dal __________ __________ 2000 sino al __________ __________ 2000, data del sequestro da parte della Polizia cantonale, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ per i giochi d'azzardo;

                                        fatti avvenuti a __________ nelle riferite circostanze di tempo;

                                        reato previsto dall'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG,

                                        perseguito con decisione penale del __________ __________ 2002 no. __________.__________/__________ della Commissione federale delle case da gioco, Berna, che propone la condanna:

                                        1.    L'imputato è condannato al pagamento della multa di fr. 6'000.--.

                                        2.    __________ __________, __________ è condannato

                                        3.    Gli importi di fr. 109.-- e di fr. 469.-- sequestrati presso il __________ __________ di __________ sono confiscati.

                                        4.    Le tasse di decisione e di stesura del decreto penale, pari a fr. 2'250.-- sono a carico dell'imputato.

                                        5.    Le tasse di decisione e di stesura per la procedura di opposizione, pari a fr. 1'000.-- sono messe a carico dell'imputato;

preso atto                          delle richieste di essere giudicati da un tribunale notificate tempestivamente dai rispettivi difensori in data 12 dicembre 2002, rispettivamente 16 dicembre 2002;

visti                                   i rinvii a giudizio di data 17 dicembre 2002, rispettivamente 18 dicembre 2002 2003 della Commissione federale delle case da gioco (CFCG);

richiamata                         la decisione di riunione dei procedimenti di data 7 maggio 2003;

indetto                               il dibattimento 1 luglio 2003, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, il rappresentante dell'autorità inquirente e la teste, signora __________ __________, mentre il Procuratore pubblico del Cantone Ticino e il Ministero pubblico della Confederazione hanno rinunciato a presenziare;

accertate                           le generalità degli accusato, data lettura delle decisioni penali, proceduto all'interrogatorio degli accusati e della teste;

sentito                               il rappresentante dell'autorità inquirente, il quale riconferma quanto riportato nelle decisioni penali. Egli rileva come in un primo tempo il signor __________ ha ammesso d'aver retribuito le vincite. In virtù del principio "Aussagen der ersten Stunde", tali affermazioni fanno fede. A proposito della testimonianza del signor __________, egli sottolinea che la condanna per furto non esclude a priori che la vincita gli sia stata effettivamente retribuita con del denaro. Per quanto attiene agli apparecchi __________ __________, egli conferma che, al momento del sequestro, erano omologati dal DFGP. Nel periodo in questione erano giunte diverse denunce d'avvenuti pagamenti delle vincite a questo tipo di giochi. L'inchiesta condotta dalla CFCG ha permesso di stabilire come tali macchinette fossero utilizzate come gioco d'azzardo. Da ciò discende la decisione della CFCG di revocarne l'autorizzazione. Egli aggiunge inoltre, che l'art. 9a della legge cantonale sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, vietava l'esercizio di apparecchi automatici rimuneranti denaro o buoni. Per tali motivi, egli chiede la conferma integrale delle decisioni penali impugnate;

sentito                               il difensore del signor __________ __________, il quale ritiene che l'inchiesta sia stata condotta in modo molto superficiale; in particolare rileva la mancanza di prove certe e la totale inattendibilità della testimonianza del signor __________. Già solo per questi motivi, s'impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo. Dal profilo giuridico, egli fa notare come la fattispecie non rientri nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG - i cui presupposti oggettivi non sono tra l'altro adempiti - ma piuttosto della legislazione cantonale, la cui applicazione è però non è demandata alla CFCG. Quanto alla confisca dei valori patrimoniali, egli nega che gli apparecchi sequestrati abbiano reso le somme evocate dalla CFCG (tanto meno al netto, come andrebbe calcolato il guadagno) e contesta il metodo di calcolo comparativo basato su una perizia effettuata nel Cantone Argovia, realtà non paragonabile a quella di Biasca. In definitiva, il difensore chiede il proscioglimento dell'accusato da tutti i capi d'imputazione, e si oppone alla confisca delle somme sequestrate, non si oppone invece alla confisca e alla distruzione degli apparecchi, il cui costo non dovrà essere addebitato all'imputato;

sentito                               il difensore del signor __________ __________, il quale rileva la superficialità con cui è stata condotta l'inchiesta dagli organi di polizia e dalla CFCG. Sottolinea l'inaffidabilità del teste e l'evidente intenzione dello stesso di vendicarsi per la denuncia sporta dal suo assistito. A riprova che il signor __________ non era solito pagare vincite in denaro, sta proprio il fatto che egli ha denunciato il signor __________; giammai, se egli avesse avuto la coscienza sporca, avrebbe corso il rischio di essere a sua volta denunciato.

                                        Egli contesta l'applicazione nella presente fattispecie del principio "Aussagen der ersten Stunde". Dal profilo giuridico, egli richiama le motivazioni esposte dal collega. In conclusione, egli chiede il proscioglimento e il dissequestro degli importi sequestrati. È d'accordo con la confisca e la distruzione degli apparecchi sequestrati. Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere giustificata una condanna, chiede una massiccia riduzione della multa, che tenga conto della difficile situazione del suo patrocinato, e postula una drastica riduzione del risarcimento, a sua mente sproporzionato;

sentito                               il signor __________ __________, il quale non ha nulla da aggiungere;

sentito                               il signor __________ __________, il quale non ha nulla da aggiungere. Egli non crede d'aver commesso l'infrazione che gli viene imputata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.  È il signor __________ __________ autore colpevole di violazione della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco?

                                        1.2.  In caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        1.3.  L'imputato deve essere condannato al risarcimento di fr. 9'750.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili?

                                        1.4.  Deve essere ordinata la confisca degli importi di fr. 109.-- e 469.--sequestrate presso il __________ __________ di __________?

                                        1.5.  Deve essere ordinata la confisca e la distruzione, a spese dell'imputato, degli apparecchi da gioco del tipo __________ __________ sequestrati presso il __________ __________ di __________?

                                        1.6.  A chi vanno caricati gli oneri processuali?

                                        2.1.  È il signor __________ __________ autore colpevole di violazione della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco?

                                        2.2.  In caso di risposta affermativa deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        2.3.  L'imputato deve essere condannato al risarcimento di fr. 19'500.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili?

                                        2.4.  Deve essere ordinata la confisca degli importi di fr. 109.-- e 469.--sequestrate presso il __________ __________ di __________?

                                        2.5.  A chi vanno caricati gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto:

                                        che in data 24 novembre 2000 la polizia cantonale ticinese ha sequestrato due apparecchi automatici del tipo __________ __________ installati presso il __________ __________ di __________a, di cui era gerente il signor __________ __________. All'interno degli apparecchi sono stati trovati gli importi di fr. 109.--, rispettivamente di fr. 469.--, pure sequestrati;

                                        che uno degli apparecchi automatici in questione è risultato essere di proprietà del signor __________ __________, mentre l'altro era stato preso in affitto dal signor __________ __________;

                                        che l'intervento della polizia è stato originato da una testimonianza resa il 24 novembre 2000 dal signor __________ __________, secondo cui le vincite ottenute con i suddetti apparecchi venivano rimunerate in denaro contante;

                                         che all'inizio del 2001 la CFCG ha avviato due indagini distinte a carico di __________ __________ e __________ __________, sospettati di aver violato la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco;

                                        che esperite le inchieste, con decreto penale di data 28 agosto 2002 la CFCG da gioco ha riconosciuto __________ __________ colpevole di violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG per aver gestito, con Dante Bottacchi, dal 1° aprile al 24 novembre 2000, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ per i giochi d'azzardo ed ha proposto la condanna dell'imputato al pagamento di una multa di fr. 5'000.--, alla rifusione di complessivi fr. 9'750.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili, al pagamento di oneri amministrativi di fr. 1'125.--, ed inoltre ha prospettato la confisca degli importi rinvenuti negli apparecchi da gioco, così come la confisca e la distruzione degli apparecchi medesimi, i cui costi erano posti a carico dell'imputato in ragione di fr. 60.--;

                                        che con decreto penale di medesima data, la CFCG ha pure riconosciuto __________ __________ colpevole di violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG per aver gestito, con __________ __________ e __________ __________, dal __________ al ____________________ 2000, uno dei due apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ per i giochi d'azzardo ed ha proposto la condanna dell'imputato al pagamento di una multa di fr. 6'000.--, alla rifusione di complessivi fr. 19'500.-- a titolo di confisca di valori patrimoniali non più reperibili, al pagamento di oneri amministrativi di fr. 2'250.--, ed inoltre ha prospettato la confisca degli importi rinvenuti negli apparecchi da gioco;

                                        che, in esito alle opposizioni presentate dagli accusati il 10 settembre 2002, rispettivamente il 27 settembre 2002, la CFCG con due distinte decisioni penali di data 28 novembre 2002 ha confermato i predetti decreti, ponendo a carico di ciascuno degli accusati ulteriori oneri amministrativi di fr. 1'000.--;

                                        che con lettere 12 dicembre 2000, rispettivamente 16 dicembre 2002, entrambi gli imputati hanno chiesto di essere giudicati da un tribunale;

                                        che la CFCG ha ravvisato in concreto la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, per avere gli accusati gestito due apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex Balls utilizzandoli per i giochi d'azzardo;

                                        che la tesi accusatoria dell'autorità inquirente è essenzialmente basata sulle affermazioni che avrebbe fatto il signor __________ __________ di fronte agli agenti di polizia prima della verbalizzazione e sulle dichiarazioni rese dal teste __________ __________;

                                        che entrambi i difensori hanno, da un lato, contestato la validità delle presunte affermazioni fatte dal signor __________ __________ e l'attendibilità della testimonianza e, dall'altro hanno sostenuto che la fattispecie non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG, ma – tutt'al più – della legislazione cantonale in vigore a quel momento, la quale non è però oggetto dell'attuale procedimento;

                                        che l'apparecchio __________ __________, come rilevato sia dalla CFCG sia dai difensori, è stato autorizzato dall'amministrazione federale con risoluzione del 2 dicembre 1997 come apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, non sottoposto alla legislazione federale sulle case da gioco;

                                        che tale autorizzazione è stata invero revocata con decisione del 28 febbraio 2001, in quanto la CFCG ha accertato che l'apparecchio in rassegna veniva regolarmente utilizzato per giochi d'azzardo;

                                        che di conseguenza nel periodo dei fatti rimproverati agli accusati (aprile-novembre 2000), l'apparecchio __________ __________ non configurava – di per sé – un apparecchio per il gioco d'azzardo;

                                        che, come giustamente sottolineato dalla difesa, agli accusati non può essere rimproverato d'avere gestito per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie nel senso dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG e nemmeno d'aver istallato allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione ai sensi dell'art. 56 cpv. lett. c LCG;

                                        che l'eventuale perseguimento penale di violazioni della legislazione cantonale sarebbe stato di competenza dell'autorità cantonale;

                                        che le presunte ammissioni rese dal signor __________ __________ prima della verbalizzazione non possono costituire una prova dell'avvenuto esercizio del gioco d'azzardo in applicazione del principio "Aussagen der ersten Stunde", in quanto le stesse non sono mai state da lui sottoscritte e figurano nel rapporto di segnalazione unicamente quale commento dell'agente interrogante;

                                        che, a mente di questo giudice, alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, la testimonianza del signor Alen Omerovic è molto fragile e poco attendibile, non appena si consideri che è stata resa in occasione di un interrogatorio in cui, a seguito di una denuncia sporta dal signor __________ __________, gli veniva imputato d'aver sottratto del denaro dall'esercizio pubblico __________ __________ di __________, reato - per altro effettivamente ammesso dal signor __________ in un secondo tempo;

                                        che gli imputati devono dunque essere prosciolti da ogni addebito;

                                        che pertanto decade anche la prospettata confisca delle somme sequestrate negli apparecchi, in quanto esse non sono provento di reato, così come la confisca di valori patrimoniali non reperibili di fr. 9750.--, rispettivamente di fr. 19'500.--, sul cui ammontare per altro non basta applicare acriticamente la stima realizzata dal Canton __________a, secondo cui il ricavo mensile medio di un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ammonterebbe a fr. 2'500.--;

                                        che gli apparecchi automatici, indipendentemente dalla commissione del reato, devono invece essere confiscati e distrutti a norma dell'art. 58 CPS, in quanto divenuti illeciti in seguito alla già citata risoluzione del 28 febbraio 2001;

                                        che le spese di distruzione, per quanto detto in precedenza, non possono essere accollate agli imputati;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 56 LCG; 58 e ss. CPS; 73 ss. DPA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie               1.     __________ __________, di __________ e __________ __________ __________i, nato __________ __________ __________a __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, divorziato, __________,

                                        dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, per i fatti avvenuti a __________ nelle circostanze descritte nella decisione penale StV E47.2/02 del 28 novembre 2002;

                                 2.     __________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato il ____________________ __________a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, __________,

                                        dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, per i fatti avvenuti a __________ nelle circostanze descritte nella decisione penale StV E47.1/02 del 28 novembre 2002;

ordina                              la confisca e la distruzione degli apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ sequestrati il presso il __________ __________ di __________. Gli imputati sono esonerati dal pagamento delle relative spese;

ordina                              il dissequestro degli importi di fr. 109.-- e fr. 469.-- confiscati presso il __________ __________ di __________;

soprassiede                      al prelievo di tasse e spese amministrative e giudiziarie;

avverte                             le parti del diritto di ricorrere, tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Commissione federale delle case da gioco, Berna, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

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