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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.04.2010 30.2010.59

6 avril 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·397 mots·~2 min·4

Résumé

Omettere di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

Texte intégral

Incarto n. 30.2010.59 5384/709

Bellinzona 6 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione 19 febbraio 2010 n. 5384/709 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 16 marzo 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 19 febbraio 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;

                                         che l’insorgente non contesta l’infrazione, dovuta, a suo dire, a una dimenticanza, ma ritiene eccessivo l’ammontare della multa in considerazione delle sue possibilità economiche;

                                         che la multa di fr. 500.appare di per sé giustificata alla luce del fatto che il termine per sottoporre il veicolo al controllo antinquinamento era scaduto da oltre 15 mesi;

                                         che tuttavia la situazione economica della ricorrente (beneficiaria di una rendita AVS e della prestazione complementare) accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre l’ammontare della multa;

                                         che tutto ben considerato e senza dimenticare il lungo tempo che l’insorgente ha omesso di adempiere ai suoi obblighi, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la multa per l’infrazione commessa;

                                         che la multata potrà, se del caso, chiedere al competente Ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

                                         che il ricorso deve quindi essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado;

per questi motivi                 visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     Non si preleva né tassa di giustizia né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                                   La segretaria: