Incarto n. 30.2010.267 32099/703 32100/704
Bellinzona 14 gennaio 2013
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 novembre 2010 presentato da
RI 1
contro
le decisioni 5 novembre 2010 n. 32099/703 e n. 32100/704 emesse d CRTE 1
viste le osservazioni 7 dicembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisioni 5 novembre 2010 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.- oltre a tasse e spese, per aver posteggiato il veicolo TI __________ omettendo, in due distinte occasioni, di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.
Fatti accertati il 6 luglio 2010 e il 14 luglio 2010 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava con un unico ricorso davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che le decisioni impugnate siano confermate.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente all’art. 48 cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). La sanzione per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza è di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________, in via __________ a __________, omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza, in modo ben visibile (con riferimento ai rapporti di contravvenzione 7 settembre 2010 della Polizia comunale di __________).
4. L’insorgente contesta l’addebito mossole affermando quanto segue:
“(…) con la presente contesto le multe intimatemi (vedi copie allegate) in quanto, come ho già scritto alla Polizia Comunale di __________ (senza mai ricevere risposta in merito), non ritengo di dover essere multata.
In entrambi i casi ho parcheggiato la mia auto (__________ TI __________) all’inizio della via __________ In tutta questa via non vi è nessun cartello che vieta il parcheggio o che segnala l’obbligo di porre il disco di parcheggio. Inoltre i parcheggi disegnati sulla destra della strada sono di colore nero e non blu. Non ritengo quindi di aver infranto nulla.”
(cfr. ricorso 15 novembre 2010)
5. Preliminarmente, dal tenore del ricorso pare emergere una presunta violazione del diritto di essere sentita poiché la ricorrente sostiene di aver scritto alla Polizia comunale di __________ e di non aver ricevuto risposta.
L’esistenza di un tale scritto, tuttavia, non risulta dal fascicolo contravvenzionale e pertanto quanto asserito dalla ricorrente va interpretata come una mera affermazione di parte.
6. Ciò premesso, si osserva che di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
7. In concreto, l’insorgente sostiene di aver parcheggiato la propria vettura all’inizio della strada privata designata come via __________, specificando in un secondo momento di aver chiesto preventivamente il permesso a un’inquilina del palazzo in cui si trova lo __________ (cfr. contro-osservazioni 9 gennaio 2011), mentre gli agenti denuncianti sostengono di averla multata perché l’auto era parcheggiata in via __________, zona blu, senza disco di parcheggio ben visibile dietro il parabrezza. Tale circostanza viene confermata dall’agente della Polizia comunale di __________ nel rapporto di servizio 4 dicembre 2010, relativo all’infrazione avvenuta il 14 luglio 2010, nel quale afferma che:
“In data e ora di cui sopra (ndr, 14 luglio 2010 ore 1500) stavo eseguendo una pattuglia di prevenzione nella periferia sud della città (ndr, __________) unitamente al collega app __________.
Dalla nostra CO (centrale operativa, ndr) ci segnalano una vettura quotidianamente posteggiata in via __________ senza l’adeguata esposizione del disco orario (vedi jour 14.07.2010 ore 1130).
Giunti sul posto effettivamente constatavamo la presenza di una vettura __________ porta[n]te le targhe TI __________, senza l’apposito disco, da parte mia si metteva in contravvenzione la vettura sopracitata con l’art. 202.1 dell’OMD.
L’auto era parcheggiata in via __________ negli stalli contrassegnati con le righe blu, e non in via __________ come ribadisce la citata in quanto noi non interveniamo in via __________ perché strada privata”. Egli aggiunge inoltre che:
“Gli agenti della ditta di sicurezza __________ in data 06.07.2010 alle ore 1500 mettevano in contravvenzione la stessa vettura nella stessa via in quanto posteggiata negli stalli senza il disco orario.”
Le affermazioni dell’agente denunciante di cui al rapporto di servizio 4 dicembre 2010 appaiono cristalline riguardo all’effettivo luogo del parcheggio. Le stesse, a differenza delle allegazioni della ricorrente (che lascia intendere fra le righe di avere necessità di parcheggiare in loco per motivi di lavoro), trovano conferma nella segnalazione 6 luglio 2010 avvenuta una settimana prima ad opera dell’agente di sicurezza addetto al controllo del traffico stazionario. Non può poi essere disatteso che l’accertamento è avvenuto a seguito di un controllo mirato, su segnalazione della centrale operativa, per cui ben difficilmente l’agente può essersi inventato i fatti.
Mal si comprende inoltre come due agenti diversi (un agente della Polizia comunale di __________ per i fatti del 14 luglio e un agente della ditta di sicurezza __________ per quelli del 6 luglio 2010), in due circostanze di tempo diverse e più precisamente a una settimana di distanza, possano essere incorsi in una svista nel multare un veicolo parcheggiato in una strada privata, peraltro debitamente segnalata, non soggetta all’obbligo di porre il disco di parcheggio.
Alla luce di ciò, la versione data dagli agenti denuncianti appare più credibile rispetto a quella della ricorrente, la quale non ha reso nemmeno verosimile la propria tesi, per tacere del fatto che, a differenza della denunciata, l’agente ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
8. L’insorgente evoca infine una presunta richiesta a un’inquilina del palazzo di via __________ di parcheggiare l’auto in quella sede e l’impossibilità di parcheggio in via __________ a causa della presenza dei mezzi degli operai che asfaltavano via __________. Dal fascicolo contravvenzionale, tuttavia, non emerge alcun riscontro relativo a tali asserzioni che vanno pertanto considerate alla stregua di ulteriori mere affermazioni di parte, non suscettibili di sovvertire o anche solo di sminuire gli accertamenti compiuti dagli agenti accertatori.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
9. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto alla ricorrente due multe di fr. 40.- ciascuna, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.1), aumentate dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr, 48 cpv. 4 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: