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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.10.2009 30.2009.98

16 octobre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,998 mots·~10 min·3

Résumé

Esercitare la caccia invernale al cinghiale in una zona vietata

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.98 75/390

Bellinzona 16 ottobre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 marzo 2009 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 febbraio 2009 n. 75 390 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona

viste                                  le osservazioni 15 aprile 2008 presentate dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Divisione dell'ambiente con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, condannandolo altresì al risarcimento di un cinghiale per un importo (valore vivo) di fr. 100.e alla privazione effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in zona discarica a __________, zona dove la caccia non è permessa ed inoltre all’interno della zona di divieto n. 14 “__________”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Divisione dell'ambiente nelle osservazioni 15 aprile 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, comprensivi dell’incarto n. 30.2009.61 di questa Pretura, il cui richiamo può senz’altro essere ammesso.

                                 2.     Giusta l’art. 27 RALCC (stante la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può, in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

                                         Le prescrizioni emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone, gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa autorizzazione.

                                         Le zone di divieto di caccia istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1. settembre 2006 - 31 agosto 2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia 2006/2011” pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.

                                         Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC, prima frase).

                                         Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43 LCC).

                                 3.     La Divisione dell'ambiente rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni - di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per tale caccia e per di più all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona per altro raffigurata sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori Ticinese [FCTI] che aveva con sé nel sacco, unitamente all’estratto del FU).

                                 4.     Il ricorrente non contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma ritiene che gli debba essere semmai rimproverata una negligenza, ovvero quella di non essersi accertato meglio che lì la caccia speciale al cinghiale non poteva essere esercitata (ricorso punto 10).

                                         A valere quali indizi liquidi della sua buona fede egli invoca il fatto che “primariamente il gruppo di cacciatori cacciava con regolare autorizzazione, in pieno giorno, poco a sud del villaggio e sotto la strada cantonale, vale a dire ben in vista, con le auto parcheggiate sulla cantonale. Non vi è stato il benché minimo atteggiamento che possa lasciar presagire il comportamento guardingo o sospetto, o circospetto di chi vuole cacciare in maniera irregolare. Tant’è vero che sono stati facilmente avvistati” (ricorso, punto 6).

                                         Soggiunge che vi era un altro elemento che gli faceva credere di non trovarsi in bandita: poco tempo prima, il compagno __________, era stato autorizzato dagli agenti della caccia ad esercitare la caccia di guardia-campicoltura proprio in quel luogo (ricorso punto 10).

                                         Infine, egli ritiene che le pene inflittegli dall’autorità di prime cure siano eccessive, a maggior ragione se si pensa al fatto che egli è cacciatore di lunga data, incensurato, e che si dedica regolarmente alla cura degli habitat naturali della __________ in quanto volontario. A suo dire, occorre pure prendere in considerazione che la specie abbattuta crea gravi e noti disagi in loco.

                                 5.     In concreto, come a giusto titolo rilevato dall’autorità di prime cure, vanno anzitutto evidenziate le contraddizioni in cui cade l’insorgente, ritenuto che:

                                         - durante il verbale di interrogatorio 3 dicembre 2008 egli ha in sostanza ammesso di aver cacciato deliberatamente in zona dove la caccia al cinghiale non era permessa (laddove sapeva che erano spesso presenti diversi cinghiali) e di essere a conoscenza della zona di divieto, credendo però che il confine fosse il riale della val __________ (cfr. R1 e R2),

                                         - nelle osservazioni 27 gennaio 2009 ha confermato che, come __________, gli era nota la zona di divieto, tuttavia era convinto che la stessa terminasse lungo il predetto riale, subito dopo il paese di __________, che sfocia nella __________ (versione RI 1 e __________), e infine,

                                         - nel ricorso 10 marzo 2009 ha confermato di sapere che la zona è normalmente “bandita alla caccia”, credendo però che ciò non dovesse valere per la caccia speciale al cinghiale (ma solamente per la caccia normale).

                                         A prescindere dalle diverse versioni offerte che non depongono certo a favore della credibilità del ricorrente (quella resa a verbale, ovvero subito dopo i fatti, dovendo essere considerata, perlomeno dal punto di vista temporale, quella più attendibile), questo giudice ritiene che egli non possa seriamente pretendere di non aver saputo che stava cacciando in una zona di divieto, essendo egli per di più in possesso e della cartina topografica della FCTI e dell’estratto del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia.

                                         Contro l’inconsapevolezza depongono di poi la lunga esperienza venatoria, il fatto che risiede in valle e che milita nel comitato di una locale società di caccia da diversi anni, occupandosi, per suo stesso dire, della cura degli habitat naturali in __________ (dovendo pertanto verosimilmente conoscerla come le sue tasche).

                                         Inoltre, come da lui stesso indicato, il compagno __________, domiciliato all’interno della zona di divieto, era stato sì poco tempo prima autorizzato dagli agenti della caccia a esercitare la caccia di guardia-campicoltura in zona “__________”, ma espressamente solo per la parte a monte della strada cantonale, circostanza che non poteva certo sfuggire al terzetto che ha agito di comune accordo (“Noi tre assieme abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la strada cantonale”).

                                         Del resto, anche gli spostamenti che hanno caratterizzato la battuta (con ritrovo mezz’ora prima dell’orario di apertura) e, non da ultimo, l’asserita fretta di raggiungere altri cacciatori in zona __________, lasciano sottintendere un agire consapevole del trio. In definitiva, egli doveva conoscere e non poteva ignorare il fatto che il comparto in questione - caratterizzato da una pianura solo in minima parte boschiva, che per la sua immediata vicinanza alla strada cantonale, al fiume __________ e alla zona Grotti di __________, denota un’evidente pericolosità – si trovasse in zona di divieto. Decidendo di cacciare, d’intesa con gli altri due compagni, in simili condizioni occorre quanto meno concludere che egli abbia agito per dolo eventuale.

                                         Le ulteriori circostanze evocate nel gravame non sovvengono alla tesi della negligenza, essendo gli indizi circa un agire consapevole sufficientemente concreti e determinanti da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento in tal senso.

                                 6.     Affinché l’autorità giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC esige una violazione grave o reiterata della legislazione (ipotesi quest’ultima che non entra qui in considerazione, giacché non risultano precedenti a carico dell’insorgente).

                                         Nella fattispecie concreta, il ricorrente tenta di relativizzare la gravità delle sue gesta evidenziando che si è trattato dell’abbattimento di una specie che crea gravi e concreti disagi in loco; tuttavia, come a giusto titolo considerato dall’autorità di prime cure, la gravità dell’infrazione non è direttamente correlata con la specie cacciata.

                                         Orbene, come ritenuto dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 6 luglio 2009 di cui all’incarto richiamato relativo al compagno __________, l’abbattimento di animali al di fuori delle zone autorizzate, al pari dell’uccisione in giorni vietati, nottetempo o fuori orario, costituisce una violazione dei principi basilari che reggono la disciplina e la pianificazione della caccia, intesa come adeguata disciplina dell’attività venatoria e rispetto di altre esigenze in conflitto con tale attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al cinghiale venga autorizzata solo all’interno di porzioni di territorio espressamente definite sottintende un interesse pubblico a impedire l’abbattimento delle prede sul resto del territorio.

                                         L’autorità giudiziaria ha poi giustamente evidenziato che l’abbattimento dei cinghiali non è avvenuto soltanto all’esterno della zona prestabilita per questo tipo di caccia, ma pure in un comparto di territorio qualificato da anni come zona di divieto di caccia, circostanze che, unitamente alla colpa, conferiscono alla fattispecie il carattere di gravità nel senso dell’art. 43 LCC.

                                 7.     Quo alla commisurazione della pena, si rileva che la multa inflitta appare commisurata alle circostanze del caso concreto, alla colpa (infrazione intenzionale delle norme che regolano la caccia) e alla situazione personale dell’insorgente. Il risarcimento va pure confermato, tanto più che non è stato oggetto di particolari contestazioni da parte dell’insorgente.

                                         In considerazione dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa, nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP, con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a cadere (cfr. Schneider/Garré, Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).

                                         Di conseguenza, per i fatti commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.

                                 8.     Infine, per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

    .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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