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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2010 30.2009.7

12 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,550 mots·~8 min·3

Résumé

Oltrepassare una linea di sicurezza e circolare su un motoveicolo sprovvisto del dispositivo DB Killer

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.7/fl 33613/809

Bellinzona 12 ottobre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 19 dicembre 2008 presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 12 dicembre 2008 n. 33613/809 emessa dalla CRTE 1, __________,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida del veicolo __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza. Inoltre il veicolo aveva l’apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni”.

                                         Fatti accertati il 19 settembre 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 34 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 53, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr proibisce ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     L’art. 29 LCStr stabilisce che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.

                                         Giusta l’art. 219 cpv. 1 OETV, un veicolo è considerato come non conforme se (a) le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati mancano o non corrispondono alle prescrizioni, (b) il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate, (c) sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso, (d) il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi, (e) il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati, (f) manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati e (g) non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima.

                                         Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr).

                                 4.     In primo luogo, in applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere oltrepassato con il proprio motoveicolo la linea di sicurezza tracciata lungo via __________ (comune di __________) all’atto di sorpassare un veicolo in movimento.

                                 5.     RI 1, da parte sua, contesta l’addebito mossogli negando di avere oltrepassato la linea di sicurezza:

                                         “Il giorno 19 settembre mi recavo con la mia moto al mio domicilio quando ho incontrato un’auto che circolava a velocità ridotta ed era posizionata bene a destra della corsia. Di conseguenza mi sono permesso di sorpassare l’auto senza dover oltrepassare la linea continua. Più tardi mi sono fermato sull’ordine dell’agente sopraggiunto. Nella discussione comunicai che non avevo superato la linea continua, l’agente come risposta disse che anche se non avevo superato la linea di sicurezza andavo troppo veloce”.

                                 6.     In sede di controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI 1, affermando:

                                         “(…) di pattuglia con il motoveicolo di servizio, mentre ero fermo allo STOP di Via __________ con __________ a __________, notavo il conducente del motoveicolo targato __________, circolare a velocità inadeguata e pericolosa, sorpassando una vettura all’altezza del passaggio pedonale delle scuole elementari. Data la sua manovra azzardata e la velocità inadeguata decidevo di fermare il motociclista. Purtroppo data la sua velocità non riuscivo a raggiungerlo se non solo in via __________ in quanto il motociclista era stato rallentato da un furgoncino. Mentre stavo per fermare il conducente del motoveicolo, quest’ultimo usciva in sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza all’altezza del ponte della funivia. Da parte mia vista la pericolosità della manovra desistevo nel seguire il motociclista. Faccio notare che nel punto in cui ha effettuato il sorpasso il succitato, era privo di visibilità in quanto era una curva piegante a destra.

                                         Riuscivo a raggiungere il conducente del mezzo meccanico solo all’incrocio con via __________ in quanto il collega di Paradiso __________ stava fermando il traffico per un incidente della circolazione”.

                                 7.     In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nella fattispecie, non vi è ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dal poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Come risulta pure dal ricorso, il sorpasso nel quale l’insorgente avrebbe superato la linea di sicurezza è stato in effetti eseguito durante una fase della corsa in cui l’andatura del motociclista risultava rallentata dal veicolo che lo precedeva. È quindi del tutto verosimile che l’agente denunciante, come lo stesso sostiene, al momento di rilevare l’asserita infrazione avesse oramai quasi raggiunto RI 1, trovandosi in tal modo in una posizione ideale - a soli pochi metri di distanza - per osservarne il suo comportamento.

                                         D’altra parte, agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto che il poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne fornisce. A differenza del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Anche per tale motivo si ritiene quindi che la versione del poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.

                                         Visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente compiuto la prima delle infrazioni addebitategli dalla CRTE 1.

                                 8.     In secondo luogo, la multa a carico di RI 1 è stata pronunciata in quanto il suo veicolo sarebbe stato munito di un apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni, poiché privo del dispositivo DB killer (cfr. il rapporto di contravvenzione). Quest’ultimo è un congegno rimovibile posto al termine del silenziatore, il cui inserimento - che inevitabilmente comporta una perdita di potenza del mezzo permette a motociclette concepite principalmente per le corse (come la Kawasaki KL KX 450F guidata dal ricorrente) di rientrare nei limiti sonori fissati dalla legge e, quindi, di circolare anche sulle strade.

                                 9.     L’assenza di tale necessario dispositivo non viene di per sé contestata dall’insorgente, il quale sostiene tuttavia che al momento del controllo eseguito dall’agente denunciante, la motocicletta si presentava così come era stata acquistata, dunque con le dotazioni (in particolare la marmitta) originali.

                                         Simile argomento non giustifica il proscioglimento del ricorrente. A prescindere dal fatto che il veicolo risulta essere stato acquistato d’occasione (e pertanto non necessariamente con l’equipaggiamento originale), il motociclista ha in ogni caso condotto un veicolo sprovvisto di una parte che doveva esservi montata (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV), ciò che rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 93 cifra 2 LCStr (norma valida anche in caso di negligenza).

                                10.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 27 cpv. 1, 29, 34 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 219 cpv. 1 lett. a OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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