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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.10.2010 30.2009.65

5 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·841 mots·~4 min·2

Résumé

Parcheggia il veicolo omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.65 3798/109

Bellinzona 5 ottobre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 febbraio 2009 presentato da

RI 1, Cadempino

contro

la decisione 13 febbraio 2009 n. 3798/109 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 2 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente all’art. 48 cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________, omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

                                 4.     L’insorgente contesta l’addebito mossogli, asserendo che il disco era ben visibile e lamenta altresì di non aver trovato nessun avviso di contravvenzione.

                                 5.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                 6.     Orbene, in concreto non vi sono elementi atti a mettere in dubbio la fedefacenza dell’accertamento compiuto dall’agente denunciante, frutto, senz’altro, di una constatazione di agevole momento nel traffico stazionario, dovendo egli semplicemente controllare l’avvenuta esposizione del disco dietro il parabrezza (la cui assenza, date le ragguardevoli dimensioni, non può certo passare inosservata) e annotare il numero di targa. Egli ha inoltre ribadito ulteriormente le circostanze di fatto pertinenti nelle controsservazioni redatte in data 15 marzo 2009.

                                         Le argomentazioni del ricorrente si esauriscono nel mero asserire di aver posto il disco in modo regolamentare, senza meglio specificare dove e per quali possibili motivi tale circostanza possa essere sfuggita all’agente.

                                         Del resto, quest’ultimo, a differenza del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

                                         L’addebito va quindi confermato.

                                 7.     Per quanto concerne l’assenza dell’avviso di contravvenzione, si rileva che non è possibile provare l’avvenuta apposizione dello stesso sul veicolo, con relativa cedola di pagamento, come pure una successiva intimazione scritta della procedura disciplinare (che non prevede tasse e spese). Dal momento che non può essere escluso che durante il termine di riflessione di trenta giorni fissato in tale procedura, l’insorgente avrebbe pagato la multa se ne avesse avuto la possibilità, la decisione impugnata va riformata nel senso di annullare gli oneri processuali di primo grado.

                                 8.     Il ricorso va pertanto accolto nella misura che precede. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse né spese.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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