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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.10.2010 30.2009.62

5 octobre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,048 mots·~5 min·3

Résumé

Fermarsi sulla corsia di marcia dell'autostrada A2 non essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO) per cui ostacolando la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della neve

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.62 4709/102

Bellinzona 5 ottobre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 4 marzo 2009 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 20 febbraio 2009 n. 4709/102 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 18 marzo 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 20 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         " Alla guida della vettura TI __________ si fermava sulla corsia di marcia dell’autostrada A2 non essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO) per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della neve”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo         da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. L’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede inoltre che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

                                         (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi fermata sulla corsia di marcia dell’autostrada A2, avente il fondo stradale innevato, con un veicolo non equipaggiato di copertoni invernali o catene, per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della neve.

                                 4.     La ricorrente contesta di essersi fermata sulla corsia di marcia e di aver ostacolato gli altri utenti della strada, sostenendo di essersi portata sulla corsia di emergenza precisamente “onde evitare danni ad altri e per non rallentare il traffico”.

                                 5.     La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 14 marzo 2009 – sul quale l’insorgente è rimasta silente nonostante il termine assegnatole da questo giudice – afferma che:

                                         " Il __________, era una giornata di forti nevicate e di estremo impiego di mezzi e risorse umane per provvedere allo sgombero della neve, lavoro reso ancor più difficoltoso grazie alle prodezze di alcuni conducenti fra cui la             signora RI 1, che malgrado le precedenti nevicate ancora circolava assolutamente priva di equipaggiamento invernale.

                                         Precisiamo che da parte nostra non è stato fatto alcun errore nella redazione del rapporto di contravvenzione, poiché al km 46 dell’autostrada A2 direzione sud, luogo dove si è fermata la denunciata, non vi è alcuna corsia d’emergenza.”

                                 6.     In caso di versioni diametralmente opposte occorre rilevare che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                 7.     In concreto non v’è motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente di polizia. Non è contestato, infatti, né che quel giorno nevicasse, né che il tratto stradale, per altro in salita, fosse innevato e neppure che l’insorgente abbia circolato in tali condizioni senza l’equipaggiamento invernale. Ella non tenta neppure di negare di aver intralciato i mezzi degli addetti allo sgombero neve, ciò che già di per sé configura una violazione dell’art. 26 cpv. 1 LCStr.

                                         È peraltro noto a questo giudice che il tratto autostradale in oggetto è sprovvisto di corsia di emergenza (la sola presenza di una linea di margine non permette di desumere che si tratti di una corsia di emergenza). È ragionevole pensare che la ricorrente, data la larghezza della carreggiata e il fatto che le demarcazioni erano momentaneamente celate dalla neve, abbia pensato a torto di trovarsi sulla corsia di emergenza; ma quand’anche così fosse stato, la presenza della sua vettura non solo avrebbe rappresentato un ostacolo concreto per i veicoli addetti alla calla neve, ma in ogni caso non sarebbe stata consentita, poiché non era ascrivibile né a una panne né tanto meno a un caso di necessità (art. 36 cpv. 3 ONC).

                                         In simili condizioni i disagi al traffico dovuti a un veicolo fermo su una corsia di marcia sono innegabili, tanto più che in quel momento erano in azione mezzi per lo sgombero della neve.

                                         Abbondanzialmente v’è da credere che la polizia, in una tale situazione di forte sollecitazione, non abbia interesse a perdere tempo nell’intimare verbalmente sul posto, un’infrazione non commessa. Del resto, l’agente, contrariamente alla ricorrente, non ha interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, rischiando di subire sanzioni penali ed amministrative.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (ascrivibile a una crassa negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, art. 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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