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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2009 30.2009.61

8 septembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,512 mots·~13 min·5

Résumé

Esercitare intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in una zona dove la caccia non è permessa e all'interno di una zona di divieto

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.61 76 306

Bellinzona 8 settembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 febbraio 2009 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1 ,

contro

la decisione 13 febbraio 2009 n. 76 306 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 11 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, condannandolo altresì alla privazione effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in zona discarica a __________, zona dove la caccia non è permessa ed inoltre all’interno della zona di divieto n. 14 “__________”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in via principale l’annullamento. In via subordinata postula la riduzione della multa a fr. 100.- e la sospensione condizionale del divieto di cacciare.

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 11 marzo 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 RALCC (stante la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può, in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

                                         Le prescrizioni emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone, gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa autorizzazione. Per quanto qui interessa, l’autorizzazione, che ogni cacciatore deve portare seco, così descrive la zona entro la quale è permessa la caccia invernale al cinghiale (lett. d):

                                         “Dal ponte sul fiume Maggia a Ponte Brolla segue la strada cantonale verso Solduno. Prosegue salendo ai Monti Trinità e continua per Orselina fino a Brione s/Minusio. Da qui prosegue passando per Contra fino al ponte sul riale della Valle di Mergoscia. Risale il riale fino all’Alpe Bietri (1499), prosegue in linea retta fino alla cresta (pto 1657) per poi scendere lungo la Val Teia e in seguito Val Grande fino ad incontrare la strada cantonale che segue fino a Ponte Brolla (punto di partenza). La caccia è inoltre permessa anche all’interno della zona di divieto di caccia: no. 13 Cardada”; a contrario, non è permessa in nessun altra zona di divieto.

                                         Le zone di divieto di caccia istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1° settembre 2006 – 31 agosto 2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia 2006/2011” pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.

                                         Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC, prima frase).

                                         Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43 LCC).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per tale caccia e per di più all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona per altro raffigurata sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori Ticinese [FCTI] in possesso di uno dei due correi).

                                 4.     Il ricorrente non contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma nega recisamente di aver agito con dolo, asserendo in sostanza di aver commesso “un’imprudenza caratterizzata da assoluta buona fede” (cfr. ricorso, pto 6).

                                         A suffragio della buona fede egli sottolinea come la battuta di caccia sia avvenuta in una zona perfettamente visibile e in un orario in cui difficilmente avrebbe potuto passare inosservato. Inoltre, a suo dire, avrebbero concorso a favorire una certa confusione – anche per chi, come lui, conosce i luoghi – l’estensione, per la prima volta, dei confini della caccia al cinghiale sino al Comune di __________ con la sola eccezione della zona denominata “discarica”, il fatto che detta zona era stata oggetto in precedenza di caccia selettiva alla quale egli ha partecipato, come pure la presenza di segnaletica non posata correttamente (con riferimento alla documentazione fotografica qui richiamata).

                                         In definitiva, invocando a titolo comparativo alcuni procedimenti penali per reati di caccia, a suo dire, oggettivamente più gravi, in cui la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare è stata sospesa condizionalmente, egli ritiene che debba in ogni caso essere pronunciata una sanzione nettamente inferiore.

                                 5.     L’autorità di prime cure, dal canto suo, sostiene che la descrizione della zona di divieto contenuta nel Decreto esecutivo inerente le bandite di caccia 2006/2011, nonché delle zone aperte alla caccia riportata direttamente nella patente, non lasci spazio a dubbi circa i confini effettivi.

                                         Sull’intenzionalità del reato essa rileva come gli altri due cacciatori abbiano ammesso a verbale di sapere che la zona dove hanno abbattuto i cinghiali era chiusa alla caccia e di avere deciso di comune accordo di esercitare la caccia al di sotto della strada cantonale. Uno dei due compagni di caccia, membro di una locale società di caccia, era peraltro in possesso sia della cartina topografica della FCTI sia dell’estratto del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia. L’autorità evidenzia inoltre che l’insorgente è domiciliato ai __________ di __________ e pratica regolarmente la caccia dal 1997, anno in cui esisteva già la zona di divieto di caccia denominata “__________” (i cui confini erano uguali a quelli attuali; cfr. scritto 30 dicembre 2008 dell’UCP di cui al doc. 10).

                                         In conclusione, per l’autorità “è fuor di dubbio che esercitare la caccia in una zona non permessa e per di più all’interno di una zona di divieto è un reato particolarmente grave della legislazione venatoria” (cfr. osservazioni 11 marzo 2009 pag. 3 in fine); conclusione confermata – seppur nell’ambito della procedura cautelare di ritiro della patente – dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 27 gennaio 2009; act. 9) e in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. decisione 6 luglio 2009 agli atti).

                                 6.     Affinché l’autorità giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC (nel suo tenore in vigore dal 31 agosto 2006) esige una violazione grave o reiterata della legislazione. Come a giusto titolo rimarcato dall’insorgente, essendo egli incensurato, non entra qui in considerazione la reiterazione di infrazioni, bensì, se del caso, la gravità della fattispecie che gli viene rimproverata.

                                         In proposito, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che l’abbattimento di animali al di fuori delle zone autorizzate, al pari dell’uccisione in giorni vietati, nottetempo o fuori orario, costituisce una violazione dei principi basilari che reggono la disciplina e la pianificazione della caccia, intesa come adeguata disciplina dell’attività venatoria e rispetto di altre esigenze in conflitto con tale attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al cinghiale venga autorizzata solo all’interno di porzioni di territorio espressamente definite sottintende un interesse pubblico a impedire l’abbattimento delle prede sul resto del territorio. L’autorità giudiziaria ha poi rilevato che l’abbattimento dei cinghiali non è avvenuto soltanto all’esterno della zona prestabilita per questo tipo di caccia, ma pure in un comparto di territorio qualificato da anni come zona di divieto di caccia. In conclusione, il Tram ha confermato il provvedimento cautelare adottato nei confronti del qui ricorrente, osservando che:

                                         “Appare in effetti pienamente conforme allo scopo della norma in oggetto (art. 32 cpv. 3 lett. d LCC, ndr) ed agli interessi da questa tutelati impedire all’autore di un’infrazione talmente grave ed evidente di proseguire l’esercizio della caccia nell’attesa del giudizio di merito dell’autorità penale. L’apparente disprezzo, dimostrato dall’insorgente, nei confronti delle regole più elementari dell’ordinamento venatorio giustifica ampiamente l’adozione di una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi che tale ordinamento tutela”.

                                         Questa conclusione può senz’altro essere fatta propria anche dal giudice penale, con riferimento all’indubbia rilevanza oggettiva dell’infrazione ascritta all’insorgente.

                                 7.     Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, non sovvengono alla tesi della negligenza le circostanze evocate dall’insorgente.

                                         Anzitutto, mal si vede come la creazione di un nuovo territorio aperto alla caccia sul pendio a monte della strada cantonale in territorio di __________, possa in qualche modo contribuire a ingenerare confusione in un comparto, la piana a valle della cantonale, in cui vige il divieto assoluto di caccia da anni (zona che per le sue caratteristiche, ovvero la vicinanza alla strada cantonale, al fiume __________ e alla zona __________ di __________, denota una chiara pericolosità).

                                         A maggior ragione egli doveva essere al corrente dei confini del divieto, stante l’autorizzazione alla caccia di guardiacampicoltura ottenuta per il 12 agosto 2008 limitatamente alla zona “__________”, ma espressamente solo per la parte a monte della strada cantonale (cfr. elenco dei permessi rilasciati al ricorrente nel 2008).

                                         Neppure giova all’insorgente, perfettamente cognito dei luoghi, avvalersi della segnaletica in loco posata, a suo dire, irregolarmente (e invero talmente sbiadita che solo una persona a conoscenza della sua esistenza può riconoscerla). In effetti, non appare per nulla credibile che un cacciatore navigato, residente all’interno della zona di divieto stessa (che esisteva già quando egli è diventato cacciatore nel 1997 e i cui confini da allora non hanno subito modificazioni), possa essersi sbagliato – assieme ai suoi due compagni, pure residenti in valle e con una lunga esperienza venatoria alle spalle – sulla reale portata geografica della zona aperta alla caccia al cinghiale e della zona di divieto di caccia, chiaramente definita dalla strada cantonale e dal fiume __________ e facilmente individuabile sul terreno (sarebbe del tutto illogico che la zona di divieto si interrompa proprio nell’ultima lingua di terreno, ovvero nella parte più stretta e più pericolosa, in corrispondenza di un riale meno facilmente riconoscibile). Che egli fosse “perfettamente a conoscenza” dell’esistenza della zona di divieto di caccia (da lui definita “bandita”), seppur in termini asseritamente errati, è stato finalmente riconosciuto in sede di verbale di interrogatorio 3 dicembre 2008 (sebbene in prima battuta abbia negato tale circostanza; cfr. R1 e R3).

                                         Che egli ignorasse i confini per la caccia al cinghiale dicembrina appare ancor meno credibile, alla luce delle affermazioni dei due compagni di caccia, i quali hanno ammesso senza indugio di conoscere i confini della zona di caccia e hanno descritto un “disegno delittuoso” comune:

                                         “Ricordo che ci siamo detti che non avvistando pedane fresche di cinghiali sopra la strada cantonale, probabilmente i cinghiali si trovavano ancora sotto la strada cantonale. Noi tre assieme, abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la strada cantonale” (cfr. verbali di interrogatorio 3 dicembre 2008 __________ e __________, quest’ultimo, come riferito al consid. 3, in possesso dell’estratto del Decreto esecutivo inerente le bandite, come pure della cartina della FCTI).

                                         Del resto, anche gli spostamenti che hanno caratterizzato la battuta – con ritrovo mezz’ora prima dell’orario di apertura – lasciano sottintendere un agire consapevole del trio:

                                         “Alle ore 07.00 ci siamo recati nella parte soprastante la strada cantonale (zona aperta alla caccia al cinghiale), ma non abbiamo avvistato nessun cinghiale. Subito dopo verso le ore 07.15, sempre in compagnia dei due cacciatori citati, ci siamo diretti nella zona di divieto, più precisamente tra il fiume __________ e la strada Cantonale in zona discarica, con lo scopo di catturare qualche cinghiale. Infatti sapevamo che in quella zona vi erano spesso presenti diversi cinghiali” (cfr. verbali citati).

                                         Tali chiamate in correità appaiono sufficientemente lineari e disinteressate da poter essere ritenute attendibili. Indizi che, sommati a quelli precedentemente illustrati, permettono di concludere per l’intenzionalità dell’agire del ricorrente.

                                 8.     Quo alla commisurazione della pena si rileva che né l’assenza di precedenti, di cui l’autorità di prime cure ha certo tenuto conto, né il fatto che nessun capo è stato abbattuto dal ricorrente, il quale ha però partecipato alla battuta di caccia con gli altri due correi, sono tali da giustificare una riduzione della multa, che appare commisurata alle circostanze del caso concreto, alla colpa (infrazione intenzionale delle norme che regolano la caccia) e alla situazione personale dell’insorgente.

                                         In considerazione dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa, nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a cadere (cfr. Schneider/Garré, Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).

                                         Di conseguenza, per i fatti commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.

                                         Infine, per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).

                                         Il ricorso va pertanto respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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