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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.07.2011 30.2009.269

26 juillet 2011·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,633 mots·~8 min·4

Résumé

Parcheggio sul marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.269 30.2009.270 30083/110 30077/110

Bellinzona 26 luglio 2011  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2009 presentato da

CRTE 1

contro

le decisioni 23 ottobre 2009 n. 30083/110 e 30077/110 emesse d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 19 novembre 2009 presentate dalla CRTE 1, __________

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     con decisioni 23 ottobre 2009 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 120.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.”

                                         Fatti accertati il 4 e il 12 maggio 2009 in territorio di __________.

                                         Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

                                 B.     Contro predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che le decisioni impugnate siano confermate.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr, senza che sia necessario esperire il sopralluogo chiesto dalla ricorrente dal momento che gli atti appaiono sufficientemente chiari e completi per permettere il giudizio. Inoltre il luogo è perfettamente conosciuto allo scrivente giudice.

                                 2.     Per l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni; il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Una di queste è prevista all’art. 41 cpv. 1 ONC, per il quale i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni. Il cpv. 1bis del medesimo articolo sancisce poi che se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 228.1).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera alla ricorrente di avere parcheggiato in due occasioni il proprio veicolo in via __________ a __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio per i pedoni di almeno 1.50 metri.

                                 4.     Il 10 maggio 2009, dopo aver ricevuto la prima multa, l’insorgente ha scritto alla polizia quanto segue:

                                         “Ho grandi difficoltà di deambulazione (mi sposto per pochi passi con un girello) e ho il permesso sopraccitato, di cui allego una fotocopia.

                                         Ho posteggiato in via __________ per recarmi ad una convocazione del __________, in via __________ (non accessibile in macchina). Purtroppo, ho l’impossibilità di camminare troppi passi ed è per questo motivo che ho posteggiato il più vicino possibile dalla mia meta, a una certa distanza dal passaggio pedonale, non valutando con precisione il numero di metri (ero a circa 4 metri di distanza e il traffico poteva circolare bene, oltre al fatto che i pedoni avevano un’ottima visibilità). Il mio colloquio è durato 4 ore e 45 minuti di fila (dalle 10.00 alle 14.45).

                                         Dovrò recarmi una seconda volta presso questo servizio martedì 12.05.09 alle 11.00. Questo colloquio dovrebbe durare molto meno tempo, ma dovrò di nuovo posteggiare allo stesso posto.”

                                         E infatti il 12 maggio 2009 ella, come se nulla fosse, ha di nuovo parcheggiato sul marciapiede nel punto in cui era stata multata.

                                         Le contravvenzioni non sono state pagate in procedura ordinaria e sono quindi sfociate nelle risoluzioni, che RI 1 ha impugnato sostenendo che:

                                         “Sono affetta da sclerosi multipla progressiva, che non mi permette di camminare, se non a breve distanza con un deambulatore (girello). Sono quindi a beneficio del contrassegno di invalida (allegato 2). Le facilitazioni per disabili risultano dal formulario emesso dall’Ufficio della circolazione di Camorino, sul quale ci sono eccezioni ai divieti di parcheggio (allegato 3). Il contrassegno è sempre stato posto bene in vista dietro il parabrezza.

                                         Ho dovuto recarmi al __________ (__________), Via __________, per due volte (appuntamento con il perito, Dott.ssa __________ il 4.5.09, durato 4 ore e 45 minuti e con il Dott. __________ il 12.5.09, durato circa 1 ora e mezzo) e non avevo alcuna possibilità di avvicinarmi maggiormente all’entrata dello stabile, perché il __________ non accorda un permesso di entrata con la macchina fino a sotto allo stabile alle persone con inabilità motorie, come me. Il posteggio per disabili in piazza Indipendenza è troppo lontano per permettermi di recarmi al __________ a piedi, dovendo attraversarla e poi i due cortili interni, separati da un cancello difficile da aprire con un girello.

                                         La mia famiglia abita __________ e i miei amici lavorano. Non potevo quindi farmi accompagnare.

                                         …

                                         Lo spazio sul marciapiede era sufficiente per i pedoni, largo 2m25 con 1m30 disponibile per i pedoni, accanto alla mia macchina (una signora era passata con un passeggino ed il suo bambino e mi aveva detto che non c’erano problemi di passaggio).”

                                         (cfr. ricorso pag. 1 e 2)

                                         In definitiva la ricorrente ritiene che “non ho intralciato nessuno né il traffico stradale né il passaggio dei pedoni. In virtù delle facilitazioni per i disabili, messe in evidenza sul formulario in colore giallo, ero autorizzata alla sosta temporanea, in considerazione delle mie condizioni speciali”.

                                 5.     L’agente accertatore in un rapporto di servizio 13 maggio 2009 così ha descritto i fatti:

                                         “La stessa (ricorrente n.d.r.) ha parcheggiato, come sua stessa ammissione, la vettura marca __________ immatricolata TI __________ sul marciapiede per un periodo di 4 ore e 45 minuti (dalle ore 1000 alle ore 1445), lasciando uno spazio assolutamente insufficiente per il passaggio di pedoni, tant’è che gli stessi, per poter aggirare il veicolo della signora __________, dovevano obbligatoriamente scendere sul campo stradale con tutti i pericoli da ciò derivati.

                                         Considerati pure gli orari in cui la vettura è rimasta colà parcheggiata (ore 1140 termine e ore 1345 inizio delle lezioni alle vicine Scuole __________), gli utenti che maggiormente sono stati soggetti a pericolo sono stati i bambini che frequentano il citato istituto scolastico.”

                                 6.     Per l’art. 20a cpv. 1 ONC le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un “Contrassegno di parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):

                                         a.  parcheggiare per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;

                                         b.  parcheggiare per sei ore al massimo oltre il tempo consentito;

                                         c.  parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.

                                         Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato, se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo e se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili (art. 20a cpv. 2 ONC).

                                         L’art. 20a cpv. 4 ONC prevede poi che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

                                 7.     Il parcheggio sul marciapiede, a prescindere dalla durata (qui addirittura di diverse ore), non rientra quindi nelle facilitazioni concesse ai detentori di un “Contrassegno di parcheggio per persone disabili”.

                                         In concreto inoltre il veicolo, secondo l’agente accertatore, era di intralcio ai pedoni, fra i quali bambini della vicinissima scuola elementare, che dovevano finanche scendere sul campo stradale per aggirarlo. La possibilità di parcheggio, nonostante le comprensibili difficoltà dell’insorgente, era pertanto in ogni caso esclusa.

                                 8.     A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto le due multe di fr. 120.- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione. Da notare che l’autorità di prima istanza, che ben avrebbe potuto aggiungere gli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria, ha rinunciato al prelievo in considerazione della particolare situazione e questo nonostante la ricorrente abbia commesso la seconda infrazione con piena coscienza dell’impossibiltà di posteggiare in quel punto, stante la multa precedente e le informazioni ricevute dalla polizia.

                                         In questa sede, ritenuto che la multata ha volutamente ignorato le chiare spiegazioni ottenute inoltrando il ricorso in esame, non potrà più beneficiare di simile provvidenza.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da, seppur modica, tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate confermate.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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