Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.04.2010 30.2009.24

1 avril 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,299 mots·~11 min·4

Résumé

Taglio di alberi in area boschiva

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.24 1353/010

Bellinzona 1 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2009 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 16 gennaio 2009 n. 1353/010 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 24 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1, con decisione 16 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'750.-, addebitandogli inoltre tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-, per aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di proprietà del Patriziato di __________.

                                         Fatti accertati in occasione di alcuni sopralluoghi avvenuti il 30 agosto, 4 settembre 2007 e 26 giugno 2008 in località __________ nel Comune di __________.  

                                         La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e) LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo.

                                 B.     RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 2 febbraio 2009, con il quale postula che la multa e le spese amministrative siano sostanzialmente e congruamente ridotte e, se del caso, che la multa sia commutata totalmente o parzialmente in lavoro di pubblica utilità.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 24 febbraio 2009, propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Preliminarmente occorre chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito personalmente. Egli motiva la sua richiesta con il fatto che la sua audizione, oltre che ulteriormente contribuire a un corretto apprezzamento della fattispecie e a un oggettivo giudizio, permetterà pure a questo giudice l’eventuale espiazione della condanna tramite commutazione, totale o parziale, della multa in lavoro di pubblica utilità, riservandosi quindi di dare il suo eventuale consenso in sede di audizione.

                                         A questa richiesta non può tuttavia essere dato seguito tenuto conto che la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, ragion per cui l’insorgente era tenuto a sollevare tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale, in ossequio anche al principio della buona fede processuale. Inoltre – non senza sottolineare che la facoltà prevista dall’art. 107 cpv. 1 CP (applicabile stante il rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP; cfr. inoltre l’art. 22a LPContr per le contravvenzioni previste da leggi cantonali) non istituisce un sistema di sanzioni “à la carte”, per cui l’eventuale pronuncia di un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa rimane appannaggio del giudice – non si comprende per quale motivo egli non abbia manifestato il suo consenso già in sede di ricorso, se questa fosse stata la sua reale volontà. Sulla pena si dirà comunque in seguito.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

                                 2.     Il taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo).

                                         Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto al proprietario (art. 39 cpv. 1 RLCFo).

                                         Secondo l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche la negligenza è punibile con una multa (cfr. cpv. 3).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di aver eseguito il taglio di 37 esemplari di abete rosso, per una superficie complessiva di 275 m2, in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di proprietà del Patriziato di __________, senza la preventiva necessaria autorizzazione.

                                         In applicazione della pena, l’autorità ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 2'750.- (pari a fr. 10.-/m2). Essa ha infatti ritenuto l’abuso perpetrato dall’insorgente particolarmente grave, poiché il taglio, realizzato all’interno di un bosco con particolare funzione protettiva (BPFP; cfr. Piano forestale cantonale approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 6753 del 19 dicembre 2007), contribuisce a mettere a repentaglio l’azione protettiva svolta dal bosco a favore dell’abitato di __________. L’autorità ha inoltre tenuto conto della crescita lenta degli alberi alla quota in cui è avvenuto il taglio (1'750 m s.l.m.) e della recidività del ricorrente, già oggetto nel 2001 di un procedimento contravvenzionale per un analogo abuso nella medesima zona.

                                 4.     L’insorgente, senza contestare gli accertamenti dell’autorità, ritiene che l’ammontare della multa inflittagli sia del tutto eccessivo e violi quindi il principio dell’adeguatezza e della proporzionalità. A suo dire, la decisione impugnata non terrebbe in considerazione che non vi è stato nessun danno irreparabile alla foresta, giacché l’infrazione è avvenuta in luogo con vocazione a pascolo (oggi in via di inselvatichimento), di cui non poteva presumere la funzione protettiva, come lo comproverebbe il diametro degli alberelli tagliati e il limitato quantitativo di legname. L’attività vegetativa potrebbe quindi riprendere senza difficoltà (ricorso, punto 3).

                                         Soggiunge che l’autorità non ha inoltre tenuto conto che l’infrazione è stata da lui ammessa spontaneamente e che a più riprese ha dimostrato il suo sincero pentimento. La recidiva andrebbe poi relativizzata in funzione della sua minima gravità oggettiva (lavori eseguiti) e soggettiva (colpa), specificando che la precedente infrazione, come del resto la presente, discendeva non già dall’intenzione di danneggiare il bosco, ma di contribuire gratuitamente e nel tempo libero al mantenimento del monte con interventi di pulizia e miglioria (ricorso, punto 4).

                                         Lamenta infine una possibile violazione del principio “ne bis in idem”, con riferimento a una multa di fr. 2'500.- inflittagli dell’Amministrazione patriziale di __________ per i medesimi fatti – oggetto di impugnativa davanti al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato – che se confermata dall’autorità superiore, comporterebbe, a suo dire, una doppia sanzione per un medesimo titolo (cfr. ricorso, punto 6).

                                 5.     L’autorità di prime cure, dopo aver compiutamente specificato le modalità di calcolo e la base legale dell’importo unitario applicato nella commisurazione della pena (con riferimento alle direttive emesse sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo), conclude affermando che non vi è il benché minimo elemento oggettivo che possa giustificare una riduzione dell’importo della multa e delle spese di giustizia (cfr. dettagliate osservazioni 24 febbraio 2009, pag. 5).

                                         A fronte delle argomentazioni addotte nel gravame, l’autorità ha ribadito che:

                                         “l’infrazione è avvenuta all’interno di un’area boschiva con particolare funzione protettiva [e meglio contro lo stacco di valanghe e i fenomeni erosivi, ndr], come illustrano le fotografie e gli estratti cartografici a colori allegati. Il fatto che tale comparto possa essere intercalato, ad intervalli irregolari, da radure e spazi aperti è del tutto normale in un bosco d’alta quota. L’affermazione addotta dal signor Quadrelli, secondo cui l’abuso avrebbe avuto luogo in una zona con vocazione a pascolo, va pertanto rettificata ai sensi di quanto è determinante per la presente procedura di contravvenzione, ovvero che l’abuso ha trovato compimento in bosco, e non solo, in un bosco di cui bisogna salvaguardare l’azione protettiva. Tenuto conto di questo aspetto, il fatto che il bosco si sia eventualmente originato su un pascolo abbandonato non può in nessun caso essere avanzato per giustificare l’abuso. La presenza del bosco e il suo sviluppo sono infatti premesse importanti per la sicurezza del fondovalle” (risposta 24 febbraio, pag. 4).

                                         In merito alla mancata conoscenza da parte dell’insorgente della particolare funzione protettiva del bosco, l’autorità rileva da un lato che la questione è del tutto ininfluente ai fini della decisione sulla contravvenzione e, dall’altro, che il diametro degli alberi abbattuti o il limitato quantitativo di legname non possono contribuire a comprovare il fatto che egli ignorava tale condizione. Soggiunge che il Piano forestale cantonale – con il quale sono stati formalmente approvati i rilievi conclusisi nel 1995, quindi noti da tempo – “è un documento peraltro vincolante solo per le autorità: il ricorrente non era quindi tenuto a conoscere le funzioni del bosco, ma avrebbe dovuto, come previsto dalla legge, rivolgersi all’autorità forestale chiedendo un’autorizzazione di taglio, che sarebbe stata eventualmente concessa solo nei limiti in cui le funzioni del bosco lo permettono” (risposta, ibidem).

                                         La CRTE 1 fa pure notare che non ha mai sostenuto che vi sia stato un danno irreparabile al bosco, evidenziando tuttavia che l’elevata quota in cui esso è sito, 1'750 m s.l.m.(ovvero poco al di sotto del limite altitudinale della foresta, con conseguente riduzione della stagione vegetativa), comporta una lenta ricrescita degli alberi. Di conseguenza, a detta dell’autorità, “ci vorranno decenni prima che l’area manomessa possa essere rimboscata in via naturale con nuovi alberelli, considerati gli influssi di neve, gelo e vento caratteristici della zona” (risposta, pag. 5).

                                 6.     In concreto, questo giudice non può che condividere le considerazioni esposte dall’autorità di prime cure, in particolare laddove giunge alla conclusione che l’infrazione è da ritenersi particolarmente grave alla luce delle funzioni forestali del soprassuolo oggetto del taglio e delle conseguenze per lo svolgimento di tali funzioni, e meglio poiché perpetrata all’interno di un comprensorio silvestre censito quale BPFP; tale condizione deve essere vagliata in modo oggettivo, indipendentemente dalla sua conoscenza da parte del contravventore, il quale non può in ogni caso sostituirsi all’apprezzamento e alla competenza dell’autorità forestale.

                                         La gravità dell’infrazione è pure data dal fatto che il manto boschivo allontanato abusivamente impiegherà decenni per ricostituirsi e per poter quindi garantire nuovamente la funzione protettiva a beneficio del fondovalle.

                                         Non può poi essere disatteso che l’agire dell’insorgente è caratterizzato da intenzionalità. In effetti, essendo stato multato già in passato per un episodio analogo (superficie abbattuta di 1'300 m2; cfr. allegato 2), sempre in territorio di Sobrio, egli non poteva ignorare la necessità di chiedere e ottenere preventivamente l’autorizzazione alla CRTE 1, ciò che del resto nemmeno pretende. Al di là dell’esiguo importo della multa allora inflittagli, il comportamento recidivante attesta l’intenzionalità del suo agire e denota pure un particolare dispregio per le normative vigenti.

                                         A torto egli pretende inoltre che la sanzione in esame sarebbe suscettibile di costituire una violazione del principio “ne bis in idem”, qualora la multa inflittagli dal Patriziato fosse confermata. In effetti, come a giusto titolo rimarcato dall’autorità di prima istanza nella risposta 24 febbraio 2009, la presente procedura verte unicamente sulla violazione della legislazione forestale, sanzionabile con un provvedimento di natura penale, mentre la multa inflittagli dal Patriziato di __________, di natura amministrativa e come tale impugnata dinnanzi al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, si riferisce a non averne dubbio a infrazioni di normative di competenza di quest’ultimo ente (il cui perseguimento gli spetta in virtù dell’art. 121 LOP). Detta censura risulta pertanto essere priva di fondamento.

                                 7.     Quo alla commisurazione della pena, tenuto conto di tutte le circostanze che precedono, questo giudice ritiene che l’importo di fr. 2'750.-, pari a fr. 10.-/m2 , (parametro che l’insorgente di per sé non contesta e che trova fondamento nelle direttive emesse dalla CRTE 1 in base all’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo) sia confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione (data dal fatto che il soprassuolo silvestre abbattuto è ubicato all’interno di un bosco con particolare funzione protettiva e che quest’ultima potrà essere ripristinata soltanto tra qualche decennio), rettamente commisurata al grado di colpa (caratterizzato dall’intenzione e dalla recidiva, che rendono di secondaria importanza l’ammissione dei fatti) e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Egli per altro non invoca l’esistenza di particolari oneri di mantenimento che non gli consentirebbero di far fronte a un pagamento, seppur rateale, della multa.

                                         Non vi è per il resto spazio per l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento, nemmeno sommariamente motivato e reso verosimile.

                                         Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- risultano dal canto loro perfettamente consoni a quanto stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 3 LPContr, il quale prevede che al condannato è applicata una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2'000.-).

                                 8.     Per quanto attiene infine alla richiesta di “commutare” la multa in lavoro di pubblica utilità, si ribadisce – seppur a titolo del tutto abbondanziale, giacché non contemplata nel petitum – che l’art. 107 cpv. 1 CP, applicabile su rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP (essendo la fattispecie penale in esame contenuta in una legge federale, LFo), non istituisce un sistema di sanzioni “à la carte”, ma conferisce al giudice una facoltà (“il giudice può”), per cui l’eventuale pronuncia di un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa rimane appannaggio di quest’ultimo, quand’anche l’autore abbia dato il suo consenso.

                                         In proposito, si osserva che il consenso dell’insorgente non è comunque sia chiaro, in quanto non è stato espressamente manifestato, benché ne avesse la possibilità. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento utile a questo giudice per valutare per quale motivo il lavoro di pubblica utilità sarebbe più indicato di una multa.

                                         Ciò posto, stante il comportamento recidivante dell’insorgente e la gravità dell’infrazione, questo giudice ritiene che un lavoro di pubblica utilità non rappresenterebbe in ogni caso una pena preferibile in termini di prevenzione speciale. La multa appare più adeguata a dissuadere l’insorgente dal commettere ulteriori infrazioni.

                                         In definitiva, il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 21 e 43 LFo; 39 RLCFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia

e dichiara:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2009.24 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.04.2010 30.2009.24 — Swissrulings