Incarto n. 30.2009.233 25824/105
Bellinzona 12 luglio 2011
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18 settembre 2009 n. 25824/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 13 ottobre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.
Fatti accertati __________ 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Disposizione concretata dall’art. 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC, giusta il quale, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 50 km/h nelle località.
Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto della limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il superamento da 1 a 5 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per taluni generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 303.1 lett. a).
3. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 35 km/h, superando il limite di velocità da 1 a 5 km/h. La velocità massima indicata nella decisione è di 50 km/h.
Nelle osservazioni 13 ottobre 2009, l’autorità chiarisce che “evidentemente, sia sull’intimazione di contravvenzione che sulla nostra risoluzione, vi è stato un errore nell’indicazione del limite di velocità vigente su Viale __________ a __________ che, notoriamente, è di 30 km/h”, postulando la conferma della decisione impugnata.
4. Nel gravame la ricorrente si esaurisce richiamando l’errore commesso dall’autorità per l’incompatibilità fra la velocità accertata (35 km/h) ed il limite di velocità asseritamente superato (50 km/h).
5. In concreto, non v’è dubbio che si tratti di una svista, poiché la decisione verte su un dato incontestabile, ovvero il limite di velocità su Viale __________4 a __________ di 30 km/h, e sul rilevamento della velocità effettuato tramite apparecchio Multanova corrispondente a 40 km/h, dai quali dedurre la tolleranza.
Il rapporto di contravvenzione 28 luglio 2009, come la decisione dell’autorità di prima istanza, riportano la velocità rilevata e quella punibile, oltre all’erronea indicazione della velocità massima consentita. Ponderando gli elementi in contraddizione, non è difficile rendersi conto della svista, che può essere qualificata come un errore materiale. La decisione, a differenza del rapporto citato, esplicita anche la misura del superamento della velocità massima consentita nella misura dell’intervallo 1-5 km/h, al fine di calcolare la multa adeguata (che peraltro è identica a quella comminata per il superamento del limite generale). Conoscendo tutti questi elementi il calcolo è presto fatto e lo sbaglio scoperto. La ricorrente poi, peraltro domiciliata a pochi chilometri di distanza e intenta a percorrere una via che permette di accedere con il veicolo a un noto supermercato, non può non essersi resa conto, data la presenza della segnaletica, di circolare su di una strada con limite di velocità a 30 km/h al momento dell’infrazione.
Per queste ragioni, l’errore poteva essere facilmente ravvisato e non si esclude che in realtà lo sia stato. Anzi, ponderate le precedenti argomentazioni, si può concludere per deduzione logica che l’errore sia stato effettivamente ravvisato. A tal proposito, tuttavia, a seguito dell’intimazione della contravvenzione, la multata non ha presentato alcuna osservazione nei termini prescritti (pur non essendovi di principio tenuta, trattandosi di una facoltà), come richiamato dalla decisione dell’autorità, né ha visionato la documentazione fotografica. Si è limitata a ricorrere contro la decisione invocando – invero senza troppa convinzione – un presunto errore. Decisione che, peraltro, richiama l’art. 4a cpv. 5 ONC, il quale disciplina il caso in cui sia presente un segnale indicante una velocità massima diversa dal limite generale.
Alla luce di queste considerazioni, come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, l’errore non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere facilmente ravvisato dall’insorgente, e, del resto, questo giudice è giunto al convincimento che lo sia stato.
6. Per principio, il dispositivo di una sentenza – che solo raggiunge l’autorità di cosa giudicata, ad esclusione delle motivazioni e dei considerandi (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 335 n. 1563) – può essere modificato unicamente dall’autorità di ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può procedervi d’ufficio o su richiesta solo per rettificare errori materiali di calcolo o di scrittura. La rettifica può intervenire anche in difetto di una base legale che lo preveda espressamente. L’imprecisione può essere corretta d’ufficio anche dall’autorità di ricorso (cfr. Piquerez, op. cit., pag. 671 n. 3082 e segg.).
Ora, sebbene l’errore fosse manifesto e l’insorgente potesse limitarsi a chiederne la rettifica da parte dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi di fronte a questo giudice, si impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).