Incarto n. 30.2009.225 3094/UPA
Bellinzona 8 luglio 2011
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 23 settembre 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 9 settembre 2009 n. 3094/UPA emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2009 presentate dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 9 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’100.- oltre alla tassa e alle spese amministrative di fr. 160.-, per aver proceduto “all’incenerimento volontario di materiali di rifiuto quali legnami di scarto, sacchi di cemento e scarti di materiale plastico allo scopo di smaltirli” per un totale di almeno 50 kg (con riferimento al rapporto di contravvenzione __________ 2009).
Fatti avvenuti il __________ 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 OIAt.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
2. L’art. 30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico, come della Legge sulla protezione dell’ambiente, è proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotipi, nonché il suolo da inquinanti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
Secondo la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne; la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia; gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati. Per la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 OIAt, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, incluse le palette e i mobili in legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1. Non sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati, i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo, i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.
Chiunque intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Anche la negligenza è passibile di multa (art. 61 cpv. 2 LPAmb). Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 61 cpv. 3 LPAmb).
3. La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver intenzionalmente incenerito almeno 50 kg di scarti di legname di cantiere allo scopo di smaltirli.
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento della Polizia intercomunale __________ intervenuta in loco e sul conseguente rapporto di “contestazione emissioni eccessive” __________ 2009, dal quale risulta che il materiale bruciato è qualificato come “scarti di legna da cantiere, sacchi di cemento, pezzi di plastica”, circostanza desumibile dalla documentazione fotografica acclusa al rapporto e compatibile con il luogo dove è avvenuto l’incenerimento.
4. L’insorgente nega l’addebito mossogli; in particolare, nel ricorso afferma che non esistono prove a suo carico, che il rapporto di polizia non specifica il quantitativo di materiale smaltito, ragion per cui ritiene che quello indicato nella decisione impugnata sia assolutamente errato. Parimenti, contesta la qualità del materiale bruciato così come indicata nel rapporto di polizia __________ 2009, motivo per il quale si sarebbe rifiutato di sottoscrivere lo stesso.
5. In concreto, dal rapporto di complemento giugno 2009 della polizia, resosi verosimilmente necessario a seguito del rifiuto di collaborare, si evince che: “Sul posto si constatava che effettivamente da un buco con all’interno un manufatto in cemento (base pilastro) fuoriusciva del fumo chiaro e un odore sgradevole.
All’interno del buco si notava della carta e dei pezzi di plastica che stavano ancora bruciando.
(…)
RI 1 al momento dichiarava di essere stato lui ad accendere il fuoco per eliminare gli scarti da cantiere consistenti in carta di sacchi da cemento. Non si avvedeva che all’interno del buco vi era già del materiale plastico”.
L’autorità di prime cure nelle osservazioni __________ 2009, prendendo posizione sul gravame, precisa quanto segue:
“(…) Per quanto concerne il primo punto contestato, nel quale asserisce (l’insorgente, ndr) che non esistono prove a suo carico, vediamo che egli stesso ha dichiarato alla Polizia intercomunale __________ di essere stato lui ad accendere il fuoco per eliminare gli scarti di cantiere consistente in carta di sacchi di cemento.
(…) Dalle fotografie forniteci appare che lo scavo di fondazione del pilastro era utilizzato dagli operai del cantiere per lo scarico di rifiuti di ogni tipo (si notano degli inerti ma anche scarti di materiale elettrico e bottiglie di pet). Secondo la dichiarazione del RI 1 egli ha aggiunto a questa “discarica” dei sacchi di cemento e li ha inceneriti. La nostra valutazione del quantitativo incenerito in circa 50 kg si basa sul fatto che pochi sacchi di cemento bruciano in pochi minuti e, pur causando emissioni nocive, non provocano odori particolari, mentre per generare tali odori per un periodo tale da molestare il vicinato, far intervenire la pattuglia di Polizia e richiamare sul posto un operaio per spegnere il falò occorrono sicuramente tempi superiori alla mezzora e quindi quantitativi di combustibile stimabili in alcune decine di chili.
(…) Dal materiale prelevato dalla polizia si nota, senza procedere a costose analisi scientifiche del materiale, che non si tratta di un normale combustibile ma di materiale di rifiuto.
(…)
Notiamo inoltre che nel fissare l’entità della multa comminata non abbiamo ritenuto di addossare al ricorrente l’incenerimento di materiale sintetico in quanto si sarebbe potuto ipotizzare che non aveva notato che sul fondo dello scavo giacevano degli scarti di materiale elettrico ed altri rifiuti sintetici. Ciò, sulla base del nostro tariffario, avrebbe aumentato di 500 SFr l’entità della multa”.
6. L’insorgente, come detto, asserisce la non sussistenza di prove a suo carico. Eppure, come si legge nel predetto rapporto __________ 2009, egli ha ammesso dinnanzi alle forze inquirenti di aver accesso il fuoco per eliminare degli scarti consistenti in sacchi di carta per cemento, senza avvedersi dell’altro materiale presente nello scavo. Nel gravame egli si limita invero a una contestazione generica, senza tuttavia negare espressamente di essere stato lui ad accendere il fuoco. Tale circostanza non è neppure esclusa nelle osservazioni __________ 2009, in atti, presentate dal legale della ditta e del suo titolare.
Il ricorrente contesta, inoltre, la qualità del materiale dato alle fiamme. Considerato, tuttavia, il luogo dove è stato incenerito e la documentazione fotografica agli atti, il materiale deve essere qualificato, a non averne dubbio, come scarti da cantiere, e meglio legname di scarto, sacchi di cemento e scarti di materiale plastico, il cui smaltimento fuori degli appostiti impianti viola l’art. 30c cpv. 2 LPAmb, poiché non si tratta di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini.
Egli impugna la decisione anche con riferimento al quantitativo di materiale incenerito accertato dall’autorità, corrispondente a 50 kg. La valutazione è stata fatta sulla scorta di una serie di riscontri, quali il lungo tempo di incenerimento, circa mezz’ora, e la forza e la persistenza degli odori sprigionati. Tali elementi possono essere collegati fino a costituire un quadro nel quale i vari indizi risultano concordanti, in grado di far concludere a questo giudice che non si è trattato di semplici sacchi di carta, ma di qualcosa di ben più consistente. Ciononostante, non sono tali da permettere una stima precisa del quantitativo.
Sulla scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non sussiste dubbio circa la commissione da parte del ricorrente dell’infrazione rimproveratagli.
7. Per quanto attiene all’ammontare della multa, occorre esaminare se la stessa è ossequiosa dei principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la sua commisurazione dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione, fermo restando che deve essere commisurata alla colpa e alle condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3 e 333 cpv. 1 CP). L’importo della pena stabilito sulla base del tariffario interno della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo non è vincolante per questo giudice.
Nel caso di specie la multa risulta contenuta nei limiti di legge e non appare sproporzionata. Tuttavia, considerato che la quantità di materiale incenerito non è particolarmente ingente e che l’imputato ha subito ammesso di avere personalmente acceso il fuoco, questo giudice ritiene di poterne ridurre l’ammontare a fr. 850.-. Tale importo appare adeguato a dissuaderlo dal commettere ulteriori infrazioni.
8. Il ricorso va quindi parzialmente accolto e la decisione riformata nella misura che precede, lasciando tuttavia invariati gli oneri di primo grado.
Tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio seguono la soccombenza preponderante dell’insorgente (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 106 cpv. 3, 333 cpv. 1 CP; 30c cpv. 2, 61 LPAmb; 1, 26a, cifra 31 allegato 5 OIAt; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 850.-, oltre agli oneri di primo grado di complessivi fr. 160.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).