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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.11.2010 30.2009.143

8 novembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,091 mots·~5 min·3

Résumé

Circolare sull'autostrada alla velocità di 151 km/h in luogo dei 120 km/h

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.143 13727/103

Bellinzona 8 novembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giuseppe Gianella, in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 28 maggio 2009 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 15 maggio 2009 n. 13727/103 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 giugno 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione con decisione 15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 23 marzo 2009 in territorio di __________:

                                         “Alla guida del motoveicolo TI __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante i 120 km/h prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio laser: 156 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza 151 km/h”,

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC;

                                         che contro detta pronuncia dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

                                         che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr, senza che occorra procedere ai postulati complementi istruttori;

                                         che secondo l’art. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli i 120 km/h sulle autostrade; tale limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada” (4.02) (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in autostrada alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 151 km/h in luogo dei 120 km/h prescritti;

                                         che l’insorgente non contesta che viaggiava a una velocità superiore al limite, ma afferma che ”al momento del contratto (recte: controllo) radar, stava osservando il tachimetro del proprio motoveicolo ed è convinto che lo stesso indicasse una velocità compresa tra i 130 km/h e 140 km/h”; siccome la velocità rilevata dal radar si attesta a 151 km/h, egli afferma che con ogni verosimiglianza tale apparecchio non era regolato correttamente oppure che vi sono stati errori nella registrazione della velocità da parte degli agenti preposti; per tali motivi, egli chiede l’esame tecnico dell’apparecchio laser utilizzato, la verifica delle procedure adottate e l’esame del filmato/fotografie eseguite;

                                         che in sede di osservazioni 23 giugno 2009, preso atto del protocollo della velocità e del certificato di verificazione dell’apparecchio, il ricorrente critica nuovamente l’attendibilità delle misurazioni esperite, sostenendo, alla luce di una censura apparsa su un noto portale informativo e del fatto che il certificato di verificazione sarebbe stato rilasciato sulla scorta di istruzioni non più attuali, che le operazioni di verifica dei sistemi di controllo radar o laser non avvengono secondo i necessari processi di accertamento tecnico;

                                         che anzitutto si osserva che il “certificato di verificazione” agli atti, datato 10 marzo 2008 (e non 10 marzo 2009), non è evidentemente stato rilasciato sulla scorta delle “Istruzioni – emanate dal DATEC – concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale” del 10 agosto 1998 (in vigore fino al 30 settembre 2008), che reggono le modalità per il corretto svolgimento dei vari procedimenti di misurazione, bensì previa verifica da parte dell’Ufficio federale di metrologia (METAS) della conformità dello strumento ai requisiti posti dalla legge, segnatamente dall’Ordinanza sugli strumenti di misurazione e dall’Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale e dai rispettivi allegati;

                                         che con tali premesse non vi è alcun motivo di dubitare della serietà e del rigore degli accertamenti eseguiti periodicamente da parte dell’Ufficio federale di metrologia (eventualmente da un ufficio di verificazione legittimato), né tanto meno sull’efficienza del sofisticato sistema cinemometrico a laser utilizzato – peraltro l’unico in dotazione alla Polizia cantonale – attestata dal certificato di verificazione (valido fino al 31 marzo 2009, quindi compreso il giorno dei fatti) e dal relativo protocollo allestito alla sua accensione ad opera di agenti appositamente formati;

                                         che del resto invano si cercherebbero nel fascicolo processuale indizi circa eventuali anomalie (che si tradurrebbero in una discrepanza di oltre 15 km/h tra la velocità rilevata e quella indicata approssimativamente dall’insorgente); a non averne dubbio, l’articolo apparso sui media non è neanche lontanamente atto a sovvertire o a mettere in discussione la bontà della misurazione;

                                         che non c’è neanche motivo di pensare che un’operazione, quale il controllo di velocità, che fa parte dei normali compiti della polizia, non sia stata effettuata correttamente, tanto più che nelle circostanze di tempo dell’infrazione la situazione meteorologica era ottimale, il tempo era bello e asciutto e il rilevamento è avvenuto alle ore 10.40, quindi con perfetta visibilità;

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure;

                                         che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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