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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.12.2010 30.2009.136

22 décembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,735 mots·~9 min·4

Résumé

Ometterer quale gerente di un ristorante, che la porta d'accesso alla sala fumatori fosse aperta mentre all'interno di detta sala si trovavano due clienti intenti a fumare

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.136 82/906

Bellinzona 22 dicembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 maggio 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 24 aprile 2009 n. 82/906 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 2 giugno 2009 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Aver permesso, quale gerente del “Ristorante __________” ad __________, che la porta d’accesso alla sala fumatori fosse aperta mentre all’interno di detta sala si trovavano due clienti intenti a fumare.

                                         Non aver allestito il proprio piano di lavoro”.

                                         Fatti accertati il __________ 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 53, 57 e 66 Les pubb; 86 e 117a RLes pubb.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale la signora __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 53 Les pubb il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv. 1). Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2). Per quanto riguarda la presenza nell’esercizio pubblico, egli deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 RLes pubb).

                                         L’art. 57 Les pubb prevede che all’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare. È tuttavia riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori (cpv. 1 e 2).

                                         L’art. 47u cpv. 1 RLes pubb precisa che gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge: (a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; (b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; (c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

                                         Le infrazioni alla Les pubb e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 1 prima frase e cpv. 2 lett. a Les pubb).

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver permesso, in qualità di gerente del “Ristorante __________” ad __________, che la porta di accesso della sala fumatori, all’interno della quale si trovavano due clienti intenti a fumare, fosse aperta, e inoltre di non aver allestito il proprio piano di lavoro.

                                         La decisione trae origine dal rapporto di segnalazione e di contravvenzione 5 febbraio 2009 allestito dalla Polizia cantonale, a seguito di un controllo avvenuto sul posto in data __________ 2009, dal quale emerge che:

                                         “(…)

                                         Al momento del nostro controllo, una volta entrati nell’esercizio, la porta che divideva il locale fumatori dal ristorante si trovava bloccata aperta. Nel locale fumatori “Bar __________” vi erano due clienti i quali stavano fumando, quindi di conseguenza nel locale ristorante si sentiva un forte odore di fumo. Si precisa che a controllo visivo del __________2009, ore 23.00 ca. tale porta [era] nuovamente aperta bloccata.

                                         Durante la verifica del piano settimanale veniva inoltre costatato che lo stesso era incompleto. Su di esso è stato omesso di iscrivere l’orario di termine del lavoro del personale e nell’intestazione non vi era riportata la data del periodo di lavoro. Per tale motivo detto piano è facilmente riutilizzabile a convenienza (…)”.

                                 4.     La ricorrente nel suo gravame non contesta di per sé l’accertamento degli agenti, ma si giustifica asserendo quanto segue:

                                         “Per quel che riguarda la porta aperta nessuno ha contestato che fosse aperta ‘vedi lettera del __________ 2009’ ma ribadisco dopo aver sentito i miei collaboratori che sicuramente c’erano due persone nella sala ma non è detto che stavano fumando, stavano conversando con la barista Signora __________, già controllata dalla polizia. Inoltre per motivi d’igiene e di odori tutti i giorni dobbiamo tener la porta aperta per circa due ore per effettuare l’aerazione del locale.

                                         Siamo consapevoli delle norme di legge e chiedo di rivedere la vostra posizione in merito.

                                         Per quanto riguarda il piano di lavoro settimanale, lo stesso esisteva, ma dal rapporto di polizia risulta incompleto.

                                         Quindi esisteva, mancavano le date della settimana; infatti lo stesso viene terminato al fine settimana, poiché soggetto a molti cambiamenti, causa: malattie, infortuni, nevicate, blocco galleria autostradale, gruppi di sciatori, prenotazioni all’ultimo minuto, le quali mi impongono di cambiare anche giornalmente i turni lavorativi, i nostri collaboratori sono coscienti di questa eventualità e non hanno mai avuto obiezioni in merito”.

                                         Nelle osservazioni 4 marzo 2009, interposte per il tramite della Gastroconsult SA, ella asseriva che “per quanto riguarda la porta d’accesso alla sala fumatori, per una dimenticanza questa era aperta in quanto erano in corso gli approvvigionamenti di merce e l’incaricato, per facilitare il passaggio, l’aveva lasciata semichiusa”, precisando che “il bar fumatori risulta essere aperto solamente a partire dalle ore 17.00 ed al momento del controllo, alle ore 15.30, non vi si trovava nessuno”. Con riferimento al piano di lavoro settimanale ella si giustificava asserendo di non aver indicato la data a causa di una svista.

                                 5.     Per quanto attiene alla porta del locale fumatori aperta, rimprovero che si riallaccia al divieto di fumo sancito dall’art. 57 Les pubb, va detto che scopo della novella legislativa introdotta con effetto dal 12 aprile 2006 era di “poter concretizzare, negli esercizi pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo) avvertita da una parte sempre più importante della popolazione” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si è cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo il quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico o collettivo”.

                                         La nozione di “spazi o locali fisicamente separati” di cui all’art. 57 Les pubb va interpretata tenendo conto dello scopo che essa intendeva perseguire: tutelare gli avventori che non fumano (o che al momento non fumano) ed il personale. Di conseguenza, la separazione fisica deve essere posta in maniera che sia efficace, come del resto previsto dall’art. 47u RLes pubb relativo alle esigenze tecniche dei locali fumatori. Una porta sempre aperta tra i locali viola l’art. 57 Les pubb se l’odore del fumo oltrepassa la soglia del locale” (cfr. M. Garbani, Commentario alla LEP, Locarno 2005, pag. 225).

                                         In concreto, dal fascicolo processuale emerge che la porta del locale fumatori era aperta e che all’interno vi erano due persone intente a fumare, generando un forte odore di fumo nel locale attiguo. Sebbene nelle osservazioni l’insorgente abbia negato tale circostanza, senza tuttavia escluderla nel gravame (“non è detto che stavano fumando”), non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte dagli agenti, i quali, a differenza della multata hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

                                         Quanto alle giustificazioni addotte, le stesse non solo appaiono contraddittorie (nella misura in cui nelle osservazioni ella invoca l’eccezionalità di tale situazione, ponendola in relazione all’attività di approvvigionamento di merce, mentre nel gravame invoca la regolarità della situazione, per esigenze di aerazione del locale medesimo), e smentite dagli accertamenti degli agenti (che a controllo visivo del __________2009, ore 23:00 ca. e del __________2009 alle ore 23:50 tale porta si trovava aperta bloccata”; cfr. rapporti 5 febbraio e 29 marzo 2009), ma in ogni caso non sono liberatorie.

                                 6.     Relativamente all’incompletezza del piano di lavoro, assimilabile all’omissione di tenerlo a disposizione di cui all’art. 86 RLes pubb (sebbene sia pacifico che c’era), non si può ritenere liberatorio quanto asserito dalla ricorrente, non senza, tra l’altro, cadere nuovamente in contraddizione (laddove dapprima evoca una presunta svista, mentre nel gravame afferma che il completamento a posteriori costituisce la regola, stante i molteplici correttivi che si impongono).

                                         Ora, al di là dei possibili cambiamenti ai quali può essere soggetto, tale documento deve essere compilato in modo regolare e corretto, indicando tutti i dati indispensabili ai fini di consentire un controllo da parte degli organi proposti.

                                         Si noti, per inciso, che la data del piano è completamente indipendente dall’imprevedibilità a cui il personale deve fare fronte in situazioni eccezionali.

                                         Inoltre, diversamente da quanto asserito nel gravame, il piano agli atti attesta una perfetta regolarità dei turni di lavoro degli impiegati.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

                                 7.     La multa inflitta, peraltro contenuta, risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 53, 57 e 66 Les pubb; 86 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico d__________ ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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