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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.12.2010 30.2009.128

20 décembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,846 mots·~9 min·5

Résumé

Circolare nell'abitato a velocità eccessiva e il veicolo è sprovvisto della sigla di nazionalità 'I'

Texte intégral

Incarto n. 30.2009.128 11258/103

Bellinzona 20 dicembre 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 11 maggio 2009 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 24 aprile 2009 n. 11258/103 emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 8 giugno 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura (I) __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 30 Km/h. Velocità valutata dall’agente accertatore: circa 50/55 Km/h, velocità dichiarata: circa 45 Km/h. Inoltre il veicolo era sprovvisto della sigla di nazionalità ‘I’ ”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1, 219 cifra 1 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     A norma dell’art 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. L’art. 4 cpv. 1 ONC precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.    La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato nell’abitato di __________ a velocità eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 30 Km/h, ritenuta una velocità di circa 50/55 Km/h valutata dall’agente accertatore a fronte di una velocità dichiarata di 45 Km/h.

                                        L’autorità gli rimprovera inoltre che il veicolo era sprovvisto della sigla di nazionalità “I”.

                                        La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 21 marzo 2009 agli atti, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:

                                        “Per aver, alla guid[a] dell’autovettura VW Golf targata (I) __________, circolato all’interno del nucleo del paese di __________ ad una velocità inadeguata e pericolosa per la conformazione della strada e del limite di velocità segnalato di 30 km/h. (…). Il veicolo era inoltre sprovvisto della sigla indicante la nazionalità (I) dello stesso. La strada era asciutta ed era bel tempo. Vi era però in corso la constatazione di un incidente della circolazione stradale avvenuto da poco tempo. Sulla strada vi erano pedoni ed altri utenti”.

                                 4.    Il ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto arbitraria e contraria al principio in dubio pro reo. In particolare, egli contesta non solo l’effettiva velocità, da lui stimata a circa 10 Km/h inferiore rispetto a quanto menzionato nella decisione, ma anche la modalità con la quale è stata rilevata, ovvero attraverso una mera valutazione visiva e soggettiva di persona fisica.

                                        In sostanza, egli pretende che “non potendosi stabilire con esattezza e precisione la reale velocità dell’automobile, poiché quella menzionata nella decisione non si basa altro che su una mera valutazione e asserzione di parte, non corroborata da alcun rilevamento tecnico ufficioso”, il dubbio deve giocoforza essere valutato in suo favore (cfr. ricorso punto 2).

                                        Di contro egli nulla eccepisce in merito all’addebito relativo alla mancata apposizione della sigla di nazionalità.

                                 5.    In concreto, è appena il caso di sottolineare che l’addebito mosso al ricorrente non è riferito al superamento della velocità massima consentita (in violazione dell’art. 32 cpv. 2 LCStr), ma all’inadeguatezza della velocità per rapporto alle circostanze concrete (in violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr), fattispecie che, a ben vedere, egli non contesta, limitandosi a contrapporre a quella stimata dall’agente una velocità inferiore.

                                        Le censure ricorsuali si esauriscono peraltro nella contestazione dell’accertamento di una specifica velocità; le stesse cadono tuttavia nel vuoto non confrontandosi con il reale addebito.

                                        Ciò premesso, è necessario precisare che le constatazioni di un agente di Polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: è infatti con libero apprezzamento che l’autorità decidente valuta la pertinenza e l’attendibilità dei fatti descritti dall’autore dell’accertamento e, al contempo, esamina la fondatezza delle doglianze ricorsuali.

                                        Nella fattispecie, le precise circostanze descritte nel rapporto di contravvenzione non possono certo essere frutto della fantasia dall’agente denunciante, il quale ha potuto senz’altro osservare da posizione privilegiata l’agire del multato, trovandosi sul posto per la constatazione di un infortunio della circolazione stradale avvenuto nei frangenti precedenti.

                                        Mal si spiegherebbe per quale motivo l’agente avrebbe dovuto distogliere l’attenzione dalla situazione che stava prioritariamente gestendo, procedere immediatamente al suo fermo e tradurlo in seguito al comando per la verbalizzazione, se l’agire del ricorrente fosse stato ineccepibile.

                                        D’altra parte, nel ricorso l’insorgente non evoca alcun elemento concreto in grado d’inficiare o anche solo di mettere in discussione gli accertamenti di polizia, né giustifica validamente le ragioni che avrebbero portato l’agente denunciante a rilasciare dichiarazioni inveritiere. Questi, a differenza del multato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Giovi inoltre rilevare che, proprio grazie all’attività professionale svolta, un agente attivo nel campo della circolazione stradale gode di ampia esperienza in merito ai controlli di velocità ed è abituato a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada.

                                         A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ammette che per l’accertamento di manifesti eccessi di velocità possano bastare le semplici valutazioni di agenti di polizia, i quali, perché abituati a questo genere di esercizio, sono in grado di constatare infrazioni flagranti senza avvalersi dell’ausilio di strumenti tecnici per la rilevazione della velocità (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 32 n. 3.9.2.2.1 lett. d).

                                         In siffatte evenienze, apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice giunge al convincimento che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli, ossia avere circolato a velocità inadeguata, poiché eccessiva e pericolosa data la configurazione dei luoghi e le circostanze concrete.

                                 6.     La Sezione della circolazione rimprovera inoltre al ricorrente che il suo veicolo circolava in territorio elvetico sprovvisto della sigla di nazionalità “I”, fondando l’addebito sull’art. 45 cpv. 1 OETV, che sancisce che i veicoli a motore e i rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta l’allegato 4.

                                         L’autorità di prima istanza richiamando questa norma è tuttavia incorsa in un errore, perché la stessa si riferisce ai veicoli svizzeri che si recano all’estero, come si può evincere dalla versione tedesca (Motorfahrzeuge und Anhänger, die ins Ausland fahren) e francese (Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger). D’altronde l’allegato 4 precisa che la sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH»; è manifesto che questo segno identificativo può valere solo per veicoli immatricolati in Svizzera.

                                         Non è quindi possibile multare l’insorgente sulla base di questa disposizione.

                                         La norma legale che entra in considerazione in questo caso è l’art. 114 cpv. 4 OAC, per il quale i veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d’immatricolazione. Secondo la convenzione sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna, RS 0.741.10), quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione le lettere (da una a tre in caratteri latini minuscoli) saranno nere su fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale e avranno un’altezza minima di 0,08 metri e i loro tratti uno spessore di almeno 0.01 metri (come all’allegato 4 dell’OETV).

                                         In applicazione del regolamento CE n. 2441/98 del 3 novembre 1998 e dell’attuale versione dell’allegato 3 della citata Convenzione di Vienna lo scopo della prescrizione sui segni distintivi è raggiunto anche quando gli stessi sono integrati nella targa. In tal caso le lettere avranno un’altezza minima di 0,02 metri prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 metri.

                                         In specie l’agente accertatore ha constatato che sul veicolo non era apposto il segno distintivo a forma di ellisse come si può evincere dalla domanda formulata in sede di interrogatorio. Non è per contro dato di sapere se la sigla fosse integrata nella targa. Né l’agente né il ricorrente si esprimono in merito.

                                         Tuttavia, alla luce del fatto che il veicolo è entrato in circolazione il 27 febbraio 2006 e che la targa è quindi relativamente recente non si può escludere che portasse già il segno distintivo.

                                         Ad ogni buon conto il ricorrente deve poter beneficiare del dubbio ed essere così prosciolto dall’addebito.

                                 7.     Il fatto di circolare senza apporre le necessarie indicazioni sul veicolo (per esempio il contrassegno che indichi la velocità massima, infrazione n. 405 dell’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari) è punito generalmente con una multa di fr. 20.-.

                                         Si giustifica pertanto, per tenere conto del fatto che non è data l’infrazione concernente la sigla nazionale, ridurre di questo importo la multa inflitta dalla Sezione della circolazione, che per il resto appare confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge.

                                         Il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione impugnata modificata nel senso dei considerandi. Tasse e spese a carico dell’insorgente sono prelevate in forma ridotta (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1 OETV; 114 cpv. 4 OAC; 1 e segg. LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 380.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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