Incarto n. 30.2008.87 10006/806
Bellinzona 11 agosto 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 aprile 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 11 aprile 2008 n. 10006/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 25 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 11 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava un segnale indicante ‘dare precedenza’ e s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la circolazione.”
Fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto qui interessa, l’art. 36 cpv. 2 (primo periodo) OSStr sancisce che il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.
Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver osservato un segnale indicante “dare precedenza” e di essersi inoltrata in un’intersezione ostacolando la circolazione.
La decisione si fonda sul rapporto di contravvenzione 4 febbraio 2008 di un agente della Polizia cantonale, il quale ha così descritto l’infrazione: “Per aver, alla guida dell’autovettura __________ targata TI __________, mancato di osservare un segnale di dare precedenza. La conducente, proveniente da Via __________, si immetteva su via __________ senza rallentare al segnale di dare precedenza, con la sua manovra ha costretto un altro conducente, il denunciate, ad una brusca frenata onde evitare una collisione.”
4. L’insorgente contesta l’infrazione, esaurendosi nel ricorso nella seguente motivazione: “Se c’è un agente denunciante (Agente di Polizia), quest’ultimo doveva fermarmi o perlomeno avere delle prove a mio carico.
Essendo questa una vettura a noleggio, potrebbe esserci la possibilità che una persona della ditta, sia stata presa di mira e quindi vedendo la vettura fanno multe”.
Nelle precedenti osservazioni 11 febbraio 2008 all’intimazione di contravvenzione la ricorrente – senza contestare di essersi trovata alla guida della vettura in questione nelle circostanze di tempo e di luogo della contravvenzione – era invece stata più esaustiva, avendo precisato che: “Come comunicato telefonicamente, vi informo che dato quanto mi risulta, difficilmente sarei stata nella condizione di commettere tale infrazione, in quanto la vettura a cui voi fate riferimento ha il limite di velocità massima fissato a 45 km/h. Secondo quanto il denunciante ha affermato, io provenivo dalla strada di Via __________, per immettermi in Via __________. Trattandosi di una strada secondaria, nella quale bisogna affrontare una curva cieca a destra senza visuale, difficilmente avrei potuto sostenere una velocità tale da non permettermi l’arresto al punto segnaletico di dare precedenza. Tale incrocio non offre infatti la necessaria visibilità per scorgere per tempo coloro che sopraggiungono sulla strada principale (Via __________) provenienti da destra, obbligando quindi qualsiasi conducente a rallentare al punto tale da arrestare quasi completamente il veicolo, prima di procedere”.
5. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha potuto constatare personalmente quanto rimproverato alla multata, poiché coinvolto direttamente nella manovra della medesima. Tale constatazione non può essere il frutto della sua fantasia o di un errore, perché egli stesso ha dovuto eseguire una brusca frenata per evitare la collisione.
Ora, un agente, a differenza della denunciata, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia – anche fuori servizio – di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le sue dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, che si limita a considerazioni generali sul tipo di intersezione e sulle modalità con le quali la stessa deve essere affrontata, sostenendo solo che difficilmente poteva immettersi su Via __________ senza arrestarsi (se così fosse non si comprende perché in loco è previsto il segnale “dare precedenza” invece dello “stop”).
Per questo motivo lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti di polizia, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza della ricorrente.
Si noti che la polizia non è tenuta a procedere al fermo di un veicolo per intimare seduta stante una contravvenzione, bastando la successiva intimazione scritta.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproveratele dall’autorità di prime cure.
8. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).