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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2009 30.2008.69

7 août 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,119 mots·~6 min·5

Résumé

Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.69 6357/804

Bellinzona 7 agosto 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 7 marzo 2008 n. 6357/804 emessa dalla CRTE 1

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’.”

                                         Fatti accertati il 28 novembre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani libere”. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di __________ in via __________ a __________ il 28 novembre 2007 alle 10.42.

                                 4.     La ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prime cure. Ella si esaurisce tuttavia nella sua impugnativa nel dire:

                                         “Per la terza volta vi scrivo per comunicarvi che contesto la multa inflittami in data 28.11.07 perché non stavo usando il telefonino.

                                         Corrispondenza inviata al seguente indirizzo:

                                         Servizio contravvenzioni:

                                         Via __________

                                         6900 Lugano

                                         1° lettera in data del 05.12.2007

                                         2° lettera in data del 22.01.2008

                                         3° lettera in data del 27.02.2008

                                         Risposte in date

                                         10 dicembre 2007

                                         07 febbraio 2008

                                         Nessuna risposta concernente la lettera spedita il 27 febbraio.”

                                 5.     L’agente denunciante nelle sue contro-osservazioni 18 aprile 2008 ha precisato quanto segue: “In merito alle giustificazioni inoltrate dalla signora __________ recte: __________], confermo quanto scritto nel rapporto di controsservazioni, steso in data 05 febbraio 2008 e più precisamente che da via __________, svoltando a sinistra su via__________ direzione __________, è transitata la vettura di marca __________ targata TI __________, alla cui guida vi era una donna intenta a telefonare”.

                                 6.     L’insorgente, prendendo posizione il 16 maggio 2008 su queste contro-osservazioni, ha fra l’altro affermato che: “La mia direzione non era via __________ direzione le cinque vie ma svolto a destra per imboccare la via che porta al parcheggio grande sopra la stazione, recandomi a piedi in centro città per acquistare un articolo (omaggio) da consegnare in seguito al prossimo cliente direzione__________”.

                                 7.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta l’agente denunciante ha descritto in modo dettagliato la situazione, assumendo di aver visto la donna al volante intenta a usare il cellulare. Per contro la ricorrente, che non contesta di essere stata alla guida della vettura, sostiene semplicemente di non aver commesso l’infrazione e afferma di aver scritto già tre lettere alla polizia e di aver ricevuto due risposte.

                                         Al ricorso, nel quale pur indicando la data di tre precedenti lettere asserisce di scrivere per la terza volta, non allega tuttavia nessuno di questi scritti o delle risposte, né produce ricevute di invio. Neppure nell’incarto dell’autorità di prime cure vi è traccia di queste missive e dal rapporto di contravvenzione si evince che in merito allo stesso non sono state presentate osservazioni. L’esistenza degli asseriti scritti appare pertanto dubbia.

                                         L’insorgente nelle osservazioni 16 maggio 2008 sembra poi criticare l’accertamento dell’agente, sostenendo che la sua direzione di marcia era un’altra rispetto a quella indicata nelle contro-osservazioni 18 aprile 2008. La spiegazione fornita, peraltro non del tutto comprensibile, non è tuttavia idonea a inficiare la constatazione dell’agente, poiché risulta poco credibile che la multata ogniqualvolta si immette su via __________ svolti a destra per recarsi in città ad acquistare un omaggio.

                                         Va a questo punto precisato che l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze per l’agente, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

                                 8.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

                                         A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (infrazione n. 311), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                              La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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