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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.06.2009 30.2008.40

25 juin 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·992 mots·~5 min·4

Résumé

Inosservanza del segnale "divieto di circolazione"

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.40 3140/808

Bellinzona 25 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 1° febbraio 2008 n. 3140/808 emessa dalla CRTE 1

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                         "Alla guida del veicolo ZG __________ non osservava il segnale ‘divieto di circolazione per gli autocarri’ ”.

                                         Fatti accertati il 19 settembre 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. d OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Il segnale “divieto di circolazione per gli autocarri” (2.07) vieta la circolazione a tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (art. 19 cpv. 1 lett. d OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per la violazione del divieto di circolazione per gli autocarri, l'allegato all'Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.5).

                                 3.     La CRTE 1 ha multato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il segnale di divieto di circolazione per autocarri alla guida del veicolo ZG __________ il 19 settembre 2007 alle 15.00 sull’autostrada A2 a __________ in direzione nord.

                                 4.     Nel ricorso RI 1 sostiene di non aver fatto uso del parcheggio nel quale venivano indirizzati i camion, perché era tutto pieno, tant’è che i mezzi pesanti in attesa di potervi accedere erano incolonnati sulla corsia di emergenza. Afferma poi che dal momento che la tale corsia è riservata ai casi di emergenza e che non vi era nessun agente che indirizzava gli autocarri su di essa ha ritenuto di proseguire. Infine assevera, senza meglio precisare, che il blocco della polizia era inutile e illecito.

                                         Per quest’ultimo motivo il 3 ottobre 2007 aveva inviato un reclamo al direttore del Dipartimento delle Istituzioni, nel quale, con tono polemico, criticava l’operato della polizia e sosteneva che il blocco era stato predisposto senza ragione esclusivamente per poter multare gli autocarri che, al pari del suo, circolavano con la sigla “S” e i cui conducenti ritenevano di poter proseguire.

                                 5.     L’agente accertatore nelle contro-osservazioni 30 novembre 2007 ha, dal canto suo, precisato che “la segnaletica esposta indicava chiaramente che tutti gli autocarri dovevano entrare nel parcheggio senza alcuna eccezione”.

                                 6.     La giustificazione dell’insorgente non è liberatoria. In concreto, la polizia aveva esposto il segnale 2.07 che vieta il transito a tutti gli autocarri. Il ricorrente non poteva seriamente ignorare la portata di questa segnaletica e che i beneficiari del traffico “S” avrebbero potuto proseguire solo se era indicata la relativa eccezione. Recita infatti l’art. 65 cpv. 10 OSStr: “se è aggiunta al segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07), la tavola complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Traffico S» (5.55) indica che tali veicoli o combinazioni di veicoli, muniti davanti e dietro di un segnale speciale giusta l’allegato 4 OETV, sono esclusi dal divieto segnalato”.

                                         Come si evince dalle contro-osservazioni della polizia nessuna eccezione era prevista. Ne segue che l’insorgente, che non contesta di aver notato il segnale, vedendo gli altri camionisti accodarsi sulla corsia di emergenza avrebbe dovuto fare lo stesso. Sostenere di non averlo fatto semplicemente perché la corsia di emergenza deve essere riservata alle emergenze è pretestuoso, perché i segnali, come detto sopra, hanno la priorità sulle norme generali. Nulla muta poi il fatto che al termine della coda non vi fosse una pattuglia della polizia a incanalare gli autocarri sulla corsia di emergenza, anche se ciò sarebbe stato un utile ausilio, se non altro per segnalare a tutti gli utenti la situazione di pericolo.

                                         Notasi infine che i motivi che hanno indotto la polizia a predisporre il blocco sono irrilevanti ai fini dell’efficacia della segnaletica, che va rispettata in ogni caso. Tanto più che l’insorgente neppure conosceva il perché dell’arresto dei camion, come si può evincere dalle sue inopportune illazioni in merito contenute nel reclamo inviato al direttore del Dipartimento.

                                 7.     A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, aumentata delle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. d OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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