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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2009 30.2008.32

7 mai 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,143 mots·~11 min·3

Résumé

Bruciare scarti di cantiere e di imballaggi in un impianto di combustione di fabbricazione artigianale

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.32 2825/UPA

Bellinzona 7 maggio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 11 febbraio 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a

contro

la decisione 23 gennaio 2008 emessa dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 27 febbraio 2008 presentate dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che con decisione 23 gennaio 2008 (n. 2825/UPA) la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha inflitto a RI 1, __________, nella sua qualità di amministratore unico della __________, __________, una multa di fr. 9’000.--, con accollamento di una tassa per le spese amministrative di complessivi fr. 160.--, per violazione, da parte della __________, dell’art. 30c cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente e dell’art. 26a dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;

                                         che, con la medesima decisione, è stata pure inflitta una multa di fr. 1’000.-- al signor __________, __________, nella sua qualità di responsabile del negozio __________;

                                         che l’infrazione contestata consiste nella ripetuta combustione di scarti di cantiere e di imballaggi nei giorni precedenti il 10 dicembre 2007 nell’impianto di combustione di fabbricazione artigianale posato al mappale n. __________ RFD del Comune di __________;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f della LPAmb, degli art. 1, 26a, delle cifre 521 e seguenti dell’allegato 3 e della cifra 3 dell’allegato 5 dell’OIAt, nonché dell’art. 3 cpv. 3 del Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge sulla protezione dell’ambiente;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’11 febbraio 2008, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione nella misura in cui gli commina la multa e pone a suo carico la tassa per le spese amministrative;

                                         che nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2008 la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha postulato la reiezione del gravame;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

                                         che, giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d);

                                         che la documentazione (doc. 1-14) prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti. Non si ritiene per contro necessario procedere al complemento istruttorio da lui postulato - audizione del signor __________ - in quanto non è suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio oltre a quanto già emerge dall’incarto;

                                         che pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;

                                         che, giusta l’art. 30c cpv. 2 LPAmb, i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive;

                                         che, secondo l’art. 26a OIAt, i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11;

                                         che, ai sensi della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti;

                                         che, ai sensi della cifra 31 cpv. 1 dell’allegato 5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c);

                                         che, per la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1;

                                         che, per la cifra 31 cpv. 2 lett. b dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati (n. 1), i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo (n. 2), i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a (n. 3);

                                         che, ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb, chiunque, intenzionalmente, incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti, è punito con la multa. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (cpv. 2). Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3);

                                         che, in virtù dei combinati disposti degli art. 27 cpv. 2 LaLPAmb e 3 cpv. 3 RLaPAmb, le contravvenzioni punite dalla Legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS);

                                         che nella presente fattispecie l’autorità di prime cure, come visto, attribuisce la responsabilità al multato, per la sua qualità di amministratore unico della società, dell’incenerimento di scarti di cantiere e di imballaggi;

                                         che in data 10 dicembre 2007 la SPASS ha esperito un sopralluogo presso lo stabile di cui al mapp. n. __________ RFD di __________, preso in locazione dalla ditta __________, constatando la presenza di un impianto di combustione artigianale nel quale venivano bruciati combustibili solidi. Nel contempo l’ispezione ha permesso di accertare che in tale macchinario venivano inceneriti legnami di scarto e rifiuti di imballaggi;

                                         che l’intervento della SPASS si era reso necessario dopo la segnalazione da parte dei responsabili del __________, situato in un immobile adiacente;

                                         che agli atti vi sono le inequivocabili fotografie inviate per posta elettronica dal signor __________ in data 29 novembre 2007, che attestano la commissione dell’atto illecito;

                                         che dal sopralluogo e dalla successiva analisi delle ceneri - nelle quali sono state rinvenute grosse quantità di corpi estranei quali chiodi, viti, graffe metalliche, blocchetti di calcestruzzo, ecc. - è stato possibile appurare che nell’impianto, non dotato di un cinerario, sono stati bruciati almeno kg 1’200 di legname;

                                         che, con scritto 12 febbraio 2008, il signor __________, responsabile del negozio __________ di via __________ a __________, gestito dalla __________, ha ammesso di aver utilizzato nell’impianto in questione del materiale non consentito dalla legge, ma di averlo fatto senza intenzione e volontà di eludere le norme in vigore o di inquinare. Egli ha asserito di aver utilizzato, sino a fine novembre 2007, solo legna da ardere acquistata dalla __________ e che il materiale non idoneo gli è stato consegnato nei giorni 7/10 novembre 2007 (doc. 11 allegato al ricorso 11 febbraio 2008);

                                         che sussistono quindi prove inconfutabili della violazione delle disposizioni di legge summenzionate;

                                         che il ricorrente ha contestato la decisione nei suoi confronti sostenendo la mancata consapevolezza di quanto veniva effettuato dal dipendente __________ e quindi l’assenza dell’elemento soggettivo necessario alla condanna penale;

                                         che il ricorrente è amministratore unico della società, mentre de facto, l’attività del negozio __________ era gestita dal signor __________;

                                        che, a mente dell’art. 6 cpv. 1 DPA, se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa;

                                        che il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (art. 6 cpv. 2 DPA);

                                        che l’art. 6 cpv. 3 DPA stabilisce che se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 debba essere applicato agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli;

                                         che nel caso in esame l’accusato, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, è l’organo esecutivo della predetta società; di conseguenza è perseguibile ai sensi dei combinati articoli 6 cpv. 2 e 3 DPA testé citati;

                                         che, per dottrina e giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza dell’infrazione (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16). Ciò comporta che una persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività della persona giuridica in questione;

                                         che deve essere considerato perturbatore non solo chi ha cagionato il perturbamento o il pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato luogo alla situazione lesiva (DTF 91 I 302). Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico, aveva l’obbligo di sorvegliare l’attività della società, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto tutti gli aspetti connessi alla gestione del negozio. Responsabile per i pericoli derivanti da una determinata situazione è in primo luogo, secondo l’unanime dottrina, il proprietario della cosa dalla quale è scaturito il problema, rispettivamente colui che ha la disponibilità fattuale sulla stessa, ad esempio l’inquilino, l’affittuario o l’amministratore (Drews-Wacke, Allgemeines Polizeirecht, 7a ed., pag. 235, DTF 101 Ib 410);

                                         che nel caso in esame l’accusato, essendo informato della presenza dell’impianto di combustione, avrebbe dovuto e potuto perlomeno istruire i suoi dipendenti sul tipo di legname adatto alla combustione secondo la legislazione federale e cantonale in materia. In effetti è un dato di fatto che il legname di scarto sia stato inserito nella caldaia da persone per il cui operato il ricorrente è oggettivamente responsabile;

                                         che nulla cambia per il fatto che il reato sia stato commesso dai dipendenti e dal ricorrente per negligenza, in quanto l’azione in questione è punibile anche in una simile fattispecie (art. 61 cpv. 2 LPAmb; Hauri, op. cit., pag. 18);

                                         che non vanno sottovalutati il grande quantitativo di materiale di scarto bruciato (kg 1'200), così come di quello presente in occasione del sopralluogo e già ridotto a dimensioni d’infornamento. Essi sono indice di un uso sistematico di combustibile non consono ai dettami di legge;

                                         che, sulla scorta di tutto quanto precede, ben ponderate le risultanze di causa, non sussiste dubbio alcuno circa la commissione da parte del ricorrente dell’infrazione rimproveratagli;

                                         che ciononostante la pena proposta appare essere troppo severa. Essa non è proporzionale a quella di fr. 1'000.-- comminata al signor __________, autore materiale dell’infrazione e non tiene conto dell’incensuratezza del ricorrente. D’altro canto non si può dimenticare che quest’ultimo è l’unico organo della società e deve sopportare responsabilità maggiori rispetto ad un dipendente;

                                         che, tutto ciò considerato, si giustifica pertanto condannare l’imputato ad una multa di fr 3'000.--;

                                         che la tassa di giustizia e spese della presente procedura vanno poste a carico della parte soccombente (art. 15 LPContr). Esse devono essere fissate, tenuto conto dell’esito del gravame, in fr. 300.--;

per questi motivi,                visti gli art. 30c cpv. 2 e 61 lettera f LPAmb; art. 1 e 26a, cifra 521 e segg dell’allegato 3 e cifra 3 dell’allegato 5 dell’OIAt; art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb; art. 6 DPA, art. 1 e segg LPContr,

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è parzialmente riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 3’000.--, oltre agli oneri di primo grado di complessivi fr. 160.--.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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