Incarto n. 30.2008.283 30308/801
Bellinzona 23 luglio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2008 presentato da
Carmela RI 1 Agno,
contro
la decisione 14 novembre 2008 n. 30308/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 5 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 14 novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, l’11 settembre 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 4 maggio 2007 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente l’11 settembre 2008 alle ore 17.10;
che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia 11 settembre 2008 presentato da __________ per l’Amministrazione della Residenza __________, di cui al fondo n. __________ del Comune di __________;
che la denuncia è stata inoltrata nei confronti del marito della qui ricorrente, Christian Teggi, il quale, prendendo di fatto posizione per conto della moglie, ha da subito proclamato la sua estraneità all’episodio;
che sebbene, già dopo la prima comparsa scritta, sarebbe stato preferibile che la CRTE 1 avesse formalmente riconosciuto la moglie come autrice della contravvenzione assegnandole un termine per prendere posizione sull’addebito, non è ragionevole pretendere che il suo diritto di essere sentita sia stato disatteso, perché, nell’evenienza concreta, è lecito ritenere che il marito, che si è espresso anche nel merito, abbia agito in sua rappresentanza;
che ciò premesso, il gravame deve comunque sia essere accolto, in quanto dalla documentazione fotografica in atti, non si può concludere che l’immobilizzazione del veicolo costituisse un posteggio illecito nel senso vietato dall’art. 375bis CPC;
che in effetti la ricorrente era presente all’interno della vettura stessa ed era intenta a discutere con un’amica; ella era quindi in misura, se necessario, di allontanare immediatamente il veicolo;
che in queste evenienze l’insorgente deve essere prosciolta dall’addebito mossole;
che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia; non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: