Incarto n. 30.2008.282 30365/806
Bellinzona 10 maggio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 14 novembre 2008 n° 30365/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 5 dicembre 2008 presentate della CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 14 novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.
Fatti accertati il 19 settembre 2008 in territorio di .
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito della ricorrente.
Ella censura il procedere della CRTE 1, nella misura in cui ha concesso alla denunciante di esprimersi sulle sue osservazioni del 1° ottobre 2008. In sostanza, a suo dire, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto prendere la decisione in questione senza permettere il secondo scambio di scritture (quindi unicamente sulla base del rapporto di denuncia e delle giustificazioni del 1° ottobre 2008 della denunciata).
Il principio costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), impone alle autorità chiamate a prendere una decisione di permettere alla persona destinataria della decisione di partecipare alla sua elaborazione. In particolar modo, il principio obbliga l’autorità giudicante a permettere al denunciato di esprimersi su tutte le argomentazioni presentate e di esprimersi per ultimo.
In concreto, non si vede per quale motivo la procedura seguita dall’autorità conformemente al suo obbligo di istruire la querela, sia in qualche modo lesivo del diritto di essere sentito della denunciata, la quale, per suo stesso dire, ha potuto esprimersi per ultima e ha avuto occasione di determinarsi sia sulle prove, sia sulle argomentazioni della denunciante.
La ricorrente lamenta inoltre il fatto che la denunciante non abbia prodotto le prove con la querela (quindi nel termine perentorio di 3 giorni); in particolare, sostiene che la facoltà concessa dall’autorità alla denunciante di produrre mezzi di prova a posteriori – in specie dichiarazioni testimoniali – pregiudichi il requisito di immediatezza delle prove.
Sebbene sia auspicabile che le prove siano prodotte con la denuncia (o comunque il prima possibile), in quanto – soprattutto per le dichiarazioni testimoniali – il passare del tempo e dunque l’allontanarsi del ricordo, rischia di intaccare l’attendibilità della prova che si vuol far valere, spetta all’autorità giudicante apprezzare liberamente le prove fornite e istruire come meglio ritiene le circostanze descritte nella querela, prima di procedere all’emanazione della sua decisione. Il fatto che la CRTE 1 permetta un secondo scambio di opinioni e la presentazione delle prove dopo i termini per la querela è quindi legato alle necessità d’istruttoria.
Sulla legittimità della denunciante, rappresentata dalla signora __________, questo giudice si limita ad attestare la presenza negli atti della procura tramite la quale l’amministratore unico della __________ SA, autorizza la stessa a firmare tutta la corrispondenza giornaliera.
Così stando le cose, questo giudice costata che non c’è stata violazione del diritto di essere sentito della ricorrente e che non sussistono ostacoli all’analisi del merito.
3. L'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375bis cpv. 1 CPC). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375bis cpv. 2 CPC).
Per l'articolo 375ter cpv. 2 CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata.
4. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 19 settembre 2008.
5. La ricorrente, dal canto suo, conferma di aver fatto uso del fondo in questione, ma non a scopo di parcheggio.
Nelle varie comparse scritte, come pure nel gravame, sostiene di aver eseguito una breve operazione di carico e scarico, ovvero una semplice e lecita sosta al fine di caricare in macchina del materiale d’ufficio che non avrebbe potuto essere caricato altrimenti ritenuto il peso, prelevandolo dalla porta secondaria dello studio legale dove lavorava in qualità di praticante, sito in prossimità del parcheggio del quartiere __________, dove l’attendeva una collega. Soggiunge di non aver incontrato nessuno della società denunciante e di non essere stata interpellata da nessuno al fine di spostare l’autoveicolo. Precisa inoltre che non ha potuto lasciare aperto lo stesso, giacché il materiale caricato conteneva documenti protetti dal segreto professionale. Che l’immobilizzazione si configuri come una breve sosta sarebbe, a suo dire, tra l’altro confortato dal fatto che il veicolo era posteggiato entro le linee di delimitazione ma in modo “provvisorio”, ossia non ben centrato, come è il caso in brevi soste.
6. La denunciante, per contro, in sede di contro osservazioni 13 ottobre 2008 ribadisce la bontà dell’accertamento esperito dalla propria dipendente __________, sottolineando che dalla documentazione fotografica prodotta risulta che nessuno stava effettuando un’operazione di carico e scarico.
Precisa inoltre che la dipendente – debitamente istruita, così come tutte le dipendenti dei vari centri di abbronzatura __________ presenti in Ticino, sul modo di procedere in simili situazioni (cfr. istruzioni elencate alla lettera F) – ha potuto costatare, unitamente a un’altra collaboratrice addetta alle pulizie, la presenza del veicolo della ricorrente sul fondo privato per più di 20 minuti (in ogni caso a partire dalle 14.10, alle ore 14.30 è stata eseguita la “multa” e alle 14.38 è stato spedito il fax con l’avviso di contravvenzione alla sede dell’avente diritto). Soggiunge che nel momento in cui è stata “fatta la multa” la macchina era incustodita e nessuno stava scaricando alcunché, ciò che spiegherebbe il motivo per cui l’insorgente non ha incontrato la dipendente.
La denunciante si chiede inoltre se le norme che permettono la sosta al fine di carico o scarico siano applicabili anche se il fondo occupato è di proprietà privata.
7. Il parcheggio è definito dalla legge (art. 19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare merci. A contrario, in presenza di un divieto di parcheggio, la fermata destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci non è punibile.
8. Nel caso di specie, è indispensabile chiarire prima di tutto se la regola che permette il carico e scarico trova applicazione in questa situazione, essendo il fondo in questione di proprietà privata, ovvero se le nozioni di parcheggio rispettivamente di sosta/fermata contenute nella legislazione federale sulla circolazione stradale siano pertinenti anche in queste circostanze.
L’art. 1 LCStr definisce il campo d’applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, la quale regola la circolazione sulle strade pubbliche. In base all’art. 1 cpv. 2 ONC, le strade sono dette pubbliche quando non servono esclusivamente all’uso privato. Il criterio per distinguere tra strade pubbliche e private non è né la volontà del proprietario, né lo scopo della zona (per esempio se conduce a un luogo ben preciso o se è riservata a una certa categoria di utenti), bensì l’accessibilità del sedime a un numero indeterminato di persone (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.3 e 2.5 ad art. 1 LCStr).
Perché un’area sia considerata privata, l’avente diritto deve manifestare espressamente attraverso segni esteriori riconoscibili la sua volontà che la circolazione pubblica (in movimento o in sosta) non ne abbia accesso (per esempio la presenza di una barriera o un divieto di accesso segnalato). Vi è una presunzione legale per cui le vie di comunicazione, gli spazi carrabili e tutte le superfici che si prestano al traffico in movimento o in sosta, sono delle strade pubbliche, quindi sottomesse alle regole federali sulla circolazione stradale (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 e 3.3 ad art. 1 LCStr).
In concreto, il quartiere Arcadia è accessibile per chiunque dalla strada principale, niente impedisce l’accesso a un numero indeterminato di utenti e sono per di più presenti diversi posti di parcheggio a pagamento (cfr. fotografia agli atti). È quindi evidente che questa zona, comprendente il fondo privato in questione, corrisponde alla definizione di strada pubblica, per cui soggiace alle norme sulla circolazione stradale. Di conseguenza, trova di principio applicazione la regola della sosta per carico e scarico. Tenuto conto dello scopo perseguito dall’art. 375bis CPC, la sosta per caricare o scaricare merce, rispettivamente per far salire o scendere passeggeri, non deve però in ogni caso pregiudicare o anche solo ostacolare il possesso dell’avente diritto.
Può restare qui indecisa la questione di sapere se tale soluzione sarebbe appropriata anche in caso di sedime non aperto alla circolazione (quindi di area non corrispondente alla definizione di strada pubblica).
9. Appurata l’applicabilità della regola, essendo di fronte a versioni contrastanti, questo giudice è chiamato a stabilire se la versione della ricorrente sia più credibile di quella della denunciante, fatta sua dall’autorità di prime cure. In altri termini, occorre stabilire se l’insorgente ha reso verosimile l’operazione di carico, caso contrario occorre concludere che vi è stato un uso illecito di fondo privato a scopo di parcheggio, non avendo ella addotto nessun altro motivo giustificativo a sostegno della presenza in loco della sua autovettura.
Per adempiere questa missione e viste le contrapposte osservazioni, risulta necessario per questo giudice esprimersi sulle prove presenti nell’incarto e l’apprezzamento che ne è stato fatto da parte dell’autorità di prima istanza.
Nel rapporto di denuncia vengono indicati come mezzi di prova un documento fotografico e una testimonianza della signora __________.
Una testimonianza è definibile come la deposizione di una persona davanti a un’autorità, allo scopo di determinare ciò che il testimone ha percepito al momento dei fatti. Questo giudice è qui tenuto a costatare che l’unica prova presente nell’incarto è la foto presentata dalla denunciante; unica prova oggettiva che attesta la presenza del veicolo della ricorrente sul parcheggio privato della denunciante, senza che siano visibili segnalazioni che si trattasse di una sosta per caricare merce. Per quel che riguarda le dichiarazioni testimoniali, questo giudice non considera che questo tipo di prova sia stato allegato.
Agli atti è presente solo l’esposizione della denunciante, che riporta quanto le è stato riferito dalla signora __________ e dalla signora __________. Questo modo di esporre i fatti non corrisponde a una prova testimoniale e, di conseguenza, viene tenuta in considerazione come semplice allegazione di parte.
Ciò posto, in concreto è pacifico che la signora __________ ha provveduto a immortalare il veicolo della ricorrente e ad allestire il rapporto di denuncia (“elevare la multa”, secondo le istruzioni ricevute), senza imbattersi nella ricorrente, trasmettendone una copia via telefax alla sede del datore di lavoro alle ore 14.38 (cfr. fotocopia agli atti).
È interessante rilevare che, dopo aver preso atto del suddetto fax, la ricorrente ha sostanzialmente modificato le proprie asserzioni circa i presunti spostamenti atti a demolire l’orario riportato nel rapporto di denuncia. Inizialmente, “a seguito di una verifica sull’agenda personale ed anche su quella dello studio”, ella “ha potuto ricordare” che “ha partecipato ad una conferenza professionale in centro a __________, dalle ore 13.00 alle ore 14.10, e che è rientrata agli uffici di __________ unicamente alle ore 14.45 - 15.00 al fine di recuperare del materiale” (cfr. osservazioni 1° ottobre 2008), salvo poi ammettere nelle successive osservazioni 17 ottobre 2008 che “chi scrive non ricorda con precisione al minuto gli orari degli spostamenti del 29 (recte: 19) settembre scorso, ancorché l’indicazione secondo cui il veicolo alle ore 14.10 era già parcheggiato è indubbiamente falsa. Come dichiarato nelle osservazioni 1. ottobre, chi scrive quel giorno arrivava a __________ da un appuntamento a __________, terminato intorno alle 14.00”, asserendo finalmente che “chi scrive ha segnato l’entrata in ufficio alle 14.45. Certo potevano anche essere le 14.35 o le 14.30 circa, ma certamente non le 14.10”.
È inoltre sintomatico che l’addetta al centro di abbronzatura – per quanto noto a questo giudice, sito a pochi metri dal parcheggio e con ampie vetrate sul quartiere e sul parcheggio ivi annesso – non abbia intravisto la ricorrente in nessun momento della presunta operazione, né quando ha scattato le fotografie, né quando ha eseguito l’avviso di contravvenzione.
Certo l’insorgente non può seriamente pretendere che l’avente diritto metta in atto una ricerca attiva dei contravventori, a maggior ragione considerata l’affluenza alle attività circostanti al parcheggio, da lei stessa evidenziata (cfr. osservazioni 17 ottobre 2008, punto 2.9). Spetta semmai a chi esegue l’operazione di carico e scarico, rendersi rintracciabile in ogni momento al fine di poter spostare il veicolo, ad esempio, se non è possibile lasciare aperto il bagagliaio, attivando i lampeggianti intermittenti o lasciando un biglietto recante il proprio recapito telefonico.
Si noti tra l’altro che stando alle istruzioni fornite ai dipendenti, un esemplare dell’avviso di contravvenzione sarebbe stato collocato sul parabrezza; se così fosse, non si vede per quale motivo l’insorgente, che si è limitata a prendere atto delle istruzioni, non abbia chiarito sin da subito il presunto equivoco.
Del resto ella non pretende che l’addetta del centro di abbronzatura non abbia seguito correttamente le istruzioni ricevute.
Ad ogni buon conto, ella non ha saputo portare elementi convincenti atti a rendere verosimile la sua versione. Che la vettura non fosse parcheggiata in modo perfetto, non basta certo ad attestare il carattere provvisorio del parcheggio; allo stesso modo, il fatto che il noto studio legale dove lavorava disponesse di un posteggio interno presso lo stabile __________ (ciò che non vuol ancora dire che fosse messo alla libera disposizione dei praticanti), non rende più plausibile il suo assunto.
Orbene, a fronte della documentazione fotografica, non posticcia, che dimostra la presenza del veicolo multato sul parcheggio privato e l’assenza di qualunque tipo di segnalazione che si tratti di una breve sosta (per esempio blinker accesi, baule aperto ecc.), occorre concludere che l’insorgente non ha reso verosimile l’operazione compiuta; del resto ella non spiega i motivi per cui non avrebbe potuto segnalare diversamente la sosta, limitandosi ad asserire di non essere stata interpellata. Tali affermazioni non sono tuttavia atte a mettere in discussione l’accertamento alla base della presente denuncia.
Inoltre, appare perlomeno strano che se si trattava unicamente di caricare qualcosa l’insorgente non si sia fermata più vicino alla porta dello studio, pur avendone la possibilità per quanto noto a questo giudice.
In definitiva, la ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
10. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; art. 19 ONC; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).