Incarto n. 30.2008.280 30581/890
Bellinzona 23 febbraio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 novembre 2008 presentato da
RI 1,
difeso da: Avv. DI 1
contro
la decisione 14 novembre 2008 n. 30581/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 14 novembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 75 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 70 km/h.
Fatti accertati il 7 settembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 70 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
4. L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando di aver agito in uno stato di necessità. In proposito a pagina 2 del ricorso osserva: “Domenica 7 settembre 2008 imperversava nel Canton Ticino un maltempo tale da provocare l’interruzione della linea ferroviaria del San __________ tra __________ ed __________. La furia incontrollabile della natura costituisce un evento eccezionale che va necessariamente tenuto in considerazione per una valutazione del caso corretta e adeguata alle concrete circostanze.
In conseguenza dell’interruzione del transito ferroviario, il ricorrente, che aveva ricevuto la visita del figlio con il nipotino di 3 anni in quel di __________, si è visto costretto a raggiungere con la vettura la stazione ferroviaria di __________ per permettere ai familiari di rientrare a __________. Giunto all’altezza di __________, alle ore 15.20 si è improvvisamente scatenato un violento temporale, la cui forza lasciava facilmente intuire che si sarebbe ben presto scatenata una grandinata. Al fine di mettersi al riparo dalla violenza del tempo il signor __________ ha accelerato per poter raggiungere nel minor tempo possibile il primo riparo noto e reperibile e cioè il sottopassaggio di __________.
Le circostanze concrete fanno sì che si possa ritenere che il ricorrente si sia trovato in uno stato di necessità esimente, ciò che comporta l’abbandono di ogni provvedimento a suo carico.”
Già in sede di osservazioni 29 settembre 2008 l’insorgente giustificava il suo agire affermando: “All’entrata di __________ si è improvvisamente scatenato un violento temporale con grave pericolo di grandine. Erano esattamente le 15.20. Non avendo la possibilità di trovare un riparo data la violenza del temporale ho accelerato per raggiungere il sottopassaggio tra __________ e __________ [recte: __________ perché per raggiungere il sottopasso di __________ non si transita davanti alla postazione radar di __________] e mettermi così temporaneamente al riparo. Avendo già subito per ben due volte danni per la grandine mi è sembrato giusto evitare un nuovo danno di cui purtroppo non si conoscono in antecedenza le conseguenze.”
5. La giustificazione addotta non è liberatoria e non è tale da permettere l’abbandono del procedimento contravvenzionale. In effetti, la situazione descritta dal ricorrente – nonostante possa avergli provocato dal punto di vista soggettivo una certa apprensione visto che, come afferma, ha assistito nel lontano __________ al nubifragio che ha distrutto il ponte di __________ – non si presenta oggettivamente come sufficientemente grave per far apparire corretta la messa in pericolo causata dall’infrazione. Non vi era nessuna minaccia concreta per gli occupanti del veicolo e in realtà l’unico pericolo evidente era un rischio di grandine che – fosse intervenuto – avrebbe causato danni materiali all’automobile.
Mal si comprende poi il perché l’insorgente dall’entrata del paese di __________ abbia voluto percorrere ancora all’incirca 1.5 km per raggiungere il sottopassaggio che conduce a __________ quando vi erano certo altre possibilità di riparo prima di quel punto; si pensi per esempio, ma non solo, ai sottopassi che permettono di raggiungere il campo di aviazione passando sotto la ferrovia.
In definitiva la minaccia rappresentata dal nubifragio, che avrebbe invero dovuto indurre il ricorrente, piuttosto che ad accelerare, a ridurre la velocità e dare prova di particolare prudenza viste le avverse condizioni atmosferiche, non era per nulla idonea a giustificare una messa in pericolo della vita e dell’integrità degli altri utenti della strada. E questo indipendentemente dal fatto se in quel frangente ve ne fossero.
L’insorgente, per concludere, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).