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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.04.2010 30.2008.273

30 avril 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·722 mots·~4 min·3

Résumé

Superamento della durata di parcheggio autorizzata

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.273 28689/804

Bellinzona 30 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 novembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 24 ottobre 2008 n. 28689/804 emessa dalla CRTE 1 

viste                                  le osservazioni 12 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione 24 ottobre 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 5 luglio 2008 a __________;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

                                         che la CRTE 1, con comunicazione 12 dicembre 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

                                         che se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato (art. 48 cpv. 8 OSStr);

                                         che chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); in caso di superamento della durata di parcheggio autorizzata – fino a 2 ore – l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 200.a);

                                         che la CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata; la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente del servizio di sicurezza “__________”;

                                         che l’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica invocando una presunta panna del veicolo, alla quale avrebbe ovviato grazie all’intervento di una pattuglia del Touring Club Svizzero, da lei interpellata da una stazione di servizio; precisa che durante la sua assenza per cercare aiuto ha lasciato i finestrini della vettura aperti e la chiave inserita nel motorino d’avviamento, in modo tale da far capire che aveva problemi; a sostegno della sua tesi fa riferimento alle fatture relative all’intervento del TCS e del garage che avrebbe eliminato i problemi tecnici del veicolo (fatture accluse a uno scritto 21 agosto 2008 prodotto con il gravame, verosimilmente mai sopraggiunto alla Polizia comunale di __________);

                                         che in merito alle giustificazioni addotte dalla multata, il responsabile dell’ente accertatore si è limitato ad asserire che per far comprendere la situazione ella avrebbe potuto esporre il triangolo, senza ulteriormente confrontarsi con le circostanze da lei evocate;

                                         che la generica affermazione di cui sopra – che non conferma ma neppure smentisce la versione della ricorrente – non permette di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti si siano svolti come da lei esposto;

                                         che d’altra parte l’entità del superamento della durata di parcheggio non appare eccessiva tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;

                                         che in definitiva nulla induce a dubitare di quanto addotto dalla ricorrente; tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

                                         che di conseguenza si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr 1; segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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