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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2010 30.2008.203

12 avril 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,134 mots·~6 min·5

Résumé

Inosservanza del segnale "divieto generale di circolazione nelle due direzioni

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.203 19108/804

Bellinzona 12 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 luglio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 11 luglio 2008 n. 19108/804 emessa dalla CRTE 1 

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 11 luglio 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale’ di circolazione nelle due direzioni”.

                                         Fatti accertati il 3 febbraio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         Per l’art. 18 cpv. 1 OSStr il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza del segnale di prescrizione “Divieto generale di circolazione nelle due direzioni” l’allegato 1 all’OMD (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.1).

                                         Le infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 prima frase LCStr e 333 cpv. 7 CP).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver osservato un segnale “divieto di circolazione nelle due direzioni”, il 3 febbraio 2008, in occasione del corteo di carnevale “__________”, in __________ a __________.

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di servizio 14 ottobre 2008 ha precisato quanto segue:

                                         “Nel merito delle osservazioni segnaliamo che in occasione del carnevale procediamo alla posa di diverse transenne e di blocchi stradali che consentano di liberare delle zone direttamente ‘toccate’ dalle varie manifestazioni. Il veicolo del signor __________ si trovava in Via __________ e per raggiungere questi posteggi ha giocoforza dovuto oltrepassare la transenna con segnale 2.01 “divieto generale di circolazione nelle due direzioni” posato all’imbocco della strada”.

                                 4.     L’insorgente, pur ammettendo di aver immobilizzato il suo veicolo su Via __________ in occasione del corteo, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli.

                                         Nella lettera 31 marzo 2008 (formalmente irrita siccome inoltrata nell’ambito della procedura di multa disciplinare, dove non è data possibilità di formulare osservazioni, e quindi correttamente ritornatagli dalla Polizia comunale con la precisazione di ripresentare le sue osservazioni in sede di procedura ordinaria) egli ha affermato quanto segue:

                                         “Sono andato sul posto a __________ in via __________ e posso dirvi che quel segnale “Divieto generale di circolazione nelle due direzioni” non esiste, e penso che lo sapete anche voi. Anche il giorno 03.02.2008 (giorno del Corteo) ho parcheggiato la mia macchina in tale via, però io non ho visto nessun segnale di divieto di qualsiasi cosa”.

                                         In sede di ricorso ha ribadito di non aver visto nessun segnale di “divieto generale di circolazione nelle due direzioni” e di non sapere dove l’agente di polizia avesse piazzato detto segnale. Ha poi soggiunto di non essere in grado di pagare la multa, senza tuttavia spiegarne le ragioni.

                                         Infine, nella successiva comparsa scritta, dopo aver preso atto del rapporto di servizio nel quale la polizia osserva che il cartello era temporaneo per bloccare la zona in vista della manifestazione, precisa di aver visto un segnale:

                                         “Quel giorno di corteo sono entrato in via __________ e ho parcheggiato. Dopo quando sono uscito fuori dalla mia auto ho visto quel segnale mobile che usa Polizia messo davanti a quei 4 posti da parcheggiare segnalati”, fornendo pure uno breve schizzo della situazione (cfr. scritto 18 novembre 2008).

                                 5.     In concreto, non v’è alcun motivo di dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante, il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nell’ambito del traffico stazionario. Diversamente la versione del ricorrente, che fino all’ultimo ha sempre negato di aver visto un qualsivoglia segnale, appare alquanto dubbiosa.

                                         Ad ogni buon conto, egli disattende che in occasione della manifestazione in rassegna tutte le possibili vie d’accesso alla zona in cui ha posteggiato (a nord su Viale __________; a sud su Via __________ e a ovest su Via __________ e su Via __________) sono bloccate, in corrispondenza delle corsie di entrata, mediante segnaletica provvisoria posata su barriere (già alla vigilia del corteo). Questo al fine di garantire un’area di sicurezza e di movimento sufficiente a carri e gruppi, riservando tuttavia la possibilità ai residenti di potersi spostare liberamente, oltrepassando le corsie d’uscita sprovviste di barriere, dalle quali deve giocoforza essersi introdotto il ricorrente per raggiungere via __________. Del resto egli non pretende che difettasse simile segnaletica provvisoria in entrata, limitandosi ad asserire di non averla vista, ciò che è ascrivibile a una sua mera negligenza.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.1), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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