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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2009 30.2008.198

1 décembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,356 mots·~7 min·4

Résumé

Posteggiare in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.198 22651/808

Bellinzona 1 dicembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 5 settembre 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a rappr. da: RA 1

contro

la decisione 22 agosto 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,

viste                                  le osservazioni 11 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:

                                         “ha posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2009, con cui chiede l’annullamento della multa;

                                         che, con scritto dell’11 settembre 2008, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni;

                                         che, secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o cagionare un pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi;

                                         che, ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 ONC, il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata (cpv. 3). I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata (cpv. 4);

                                         che, a norma dell’art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr, il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) proibisce il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale;

                                         che, giusta l’art. 2a cpv. 1 OSStr, i segnali di prescrizione, possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1). La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località (cpv. 2). I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona (2.59.2). Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione (cpv. 3);

                                         che, in base all’art. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per il parcheggio in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio (2.50, art. 30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver parcheggiato in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

                                         che il ricorrente si oppone alla contravvenzione, contestando in primo luogo l’applicabilità della LCStr, in quanto, a suo dire, la zona in cui ha parcheggiato non sarebbe una strada pubblica ai sensi dell’art. 1 LCStr, bensì un sentiero. In secondo luogo, egli asserisce che il cartello di divieto di parcheggio sarebbe valido soltanto sulla piazza di giro e non sul sedime in questione. Analogo discorso varrebbe pure per la segnaletica di divieto di parcheggio posata nel nucleo di __________. Infine egli si avvale di un diritto acquisito, ritenuto che parcheggia in quel luogo da oltre 20 anni senza che sia mai stato sanzionato (cfr. ricorso);

                                         che la LCStr disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1). I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (art. 1 cpv. 2);

                                         che, per l’art. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all’uso privato;

                                         che, per principio, una strada è aperta alla circolazione pubblica quando è messa a disposizione di una cerchia indeterminata di persone, a prescindere dal rapporto di proprietà. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi terreno che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un passaggio, una pista ciclabile ed un passo privato che ciascuno può utilizzare. La nozione di strada pubblica va infatti interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4 ad art. 1 LCStr). In linea di massima anche un sentiero può essere soggetto alla LCStr (DTF 106 Ia 84).

                                         che, nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il mappale sul quale ha parcheggiato, peraltro di proprietà comunale, rientra indubitabilmente nella predetta nozione di strada pubblica ed è dunque assoggettato alla LCStr;

                                         che, malgrado ciò, il ricorso deve essere accolto, in quanto tanto il cartello di divieto di parcheggio posto all’imbocco della piazza di giro, quanto la segnaletica vietante il parcheggio nella zona del nucleo di __________, non esplicano il loro effetto sul sedime in questione. In effetti, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 OSStr, affinché una tale prescrizione fosse valida anche in quel luogo, i relativi segnali di divieto avrebbero dovuto essere ripetuti dopo l’intersezione, ossia dopo la piazza di giro;

                                         che inoltre la tavola complementare posta sotto il cartello vietante il parcheggio posato all’imbocco della piazza di giro indica chiaramente che il divieto è valevole soltanto su quest’ultima area;

                                         che infine la circostanza secondo cui la segnaletica per zona non sia valevole anche sul fondo comunale in oggetto lo si deduce pure dalla planimetria fornita al ricorrente dal Comune di __________. Questo sedime non rientra infatti fra le strade colorate in giallo, lungo le quali, a detta dell’Autorità comunale, vige il divieto di parcheggio;

                                         che visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

per questi motivi,                visti gli art. 1, 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 1, 19 ONC; 2a, 16, 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LMD; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

    .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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