Incarto n. 30.2008.196 21455/802
Bellinzona 2 febbraio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° settembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 22 agosto 2008 n. 21455/802 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 22 agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il 9 aprile 2008 in __________ a __________ il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata;
che contro predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il 14 aprile 2008 la ricorrente ha scritto alla Polizia comunale di __________ spiegando le ragioni della sosta e contestando la multa (scritto di cui è fatta esplicita menzione nell’intimazione di contravvenzione 9 giugno 2008);
che questo scritto (menzionato pure nel ricorso) non è stato allegato al rapporto di contravvenzione trasmesso dalla polizia all’autorità di prima istanza, la quale ha quindi deciso senza esserne a conoscenza, tant’è che nella risoluzione ha precisato che nei termini di legge non erano state presentate osservazioni;
che ciò è contrario al principio della buona fede, perché l’insorgente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall’autorità giudicante;
che è indubbio che la mancata trasmissione dello scritto 14 aprile 2008 viola il diritto di essere sentito della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lei formulate;
che tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);
che la decisione deve così essere annullata in ordine, rimanendo ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;
che il ricorso va pertanto accolto; visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli 29 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: