Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.04.2010 30.2008.185

7 avril 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,106 mots·~11 min·4

Résumé

Inoltrarsi in un'area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungenta da sinistra; manipolare inoltre un cellulare, omettendo di prestare la necessaria attenzione alla circolazione

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.185 17842/804

Bellinzona 7 aprile 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 agosto 2008 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1,

contro

la decisione 27 giugno 2008 n. 17842/804 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 9 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre, durante la guida manipolava un natel per cui non prestava la necessaria attenzione alla circolazione”.

                                         Fatti accertati il 22 febbraio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr, a eccezione dello scritto 24 settembre 2008 (che pertiene verosimilmente alla procedura amministrativa, giacché indirizzato alla stessa autorità di prime cure), pervenuto ben oltre il termine ricorsuale e pertanto formalmente irrito.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4 OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

                                         Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv. 1 ONC, il quale prevede che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio obbligato, ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di non aver prestato la necessaria attenzione alla circolazione, per aver manipolato un cellulare durante la guida.

                                         La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 22 febbraio 2008 della Polizia cantonale, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:

                                         “Alla guida dell’autovettura marca __________ targato __________, non osservava il segnale posto all’entrata dell’intersezione circolare che dà accesso all’autostrada A2, rispettivamente alla semi autostrada __________ immettendosi parzialmente all’interno della stessa senza prestare attenzione alla circolazione che beneficiava della precedenza. La distrazione che portava il conducente ad effettuare tale manovra era causata dall’utilizzo inappropriato del telefono cellulare durante la guida”.

                                 4.     L’insorgente nel proprio gravame si limita a contestare che “non stava manipolando il proprio natel poiché nel momento in cui gli è stata contestata l’infrazione non era impegnato in una conversazione telefonica né stava scrivendo o ricevendo messaggi”. Soggiunge che “ciò è facilmente comprovabile consultando, non appena saranno disponibili, i tabulati telefonici già richiesti alla compagnia telefonica”, documentazione invero mai prodotta.

                                         Nulla dice invece in merito all’ulteriore addebito, benché nelle osservazioni 17 marzo 2008 al rapporto di contravvenzione egli abbia affermato che:

                                         “Per inosservanza alla precedenza non è assolutamente vero

a.       si tratta di una rotonda per cui c’è una perfetta visibilità”.

In sede di osservazioni, egli precisava inoltre che:

b.      “la vettura a cui ho dato la precedenza era un’auto della polizia cantonale, che è passata davanti a me e mi ha fatto un’osservazione sul telefonino e mi ha invitato a seguirlo, 10 metri fuori dalla vettura ha accostato con le frecce e mi ha fatto nuovamente l’osservazione del telefonino, al che ho risposto, sì è vero che avevo il telefonino in mano e mi stavo grattando il viso (più preciso nello scritto formalmente irrito del 24 settembre 2008, in cui parla di ‘guancia’, ndr) con questo oggetto però tengo a precisare che non stavo conversando, dato che la vettura ha un impianto di vivavoce di serie e appena mi avvicino a 10 metri dalla vettura il vivavoce si collega automaticamente. Pertanto se dovete farmi la multa perché tenevo in mano il telefonino sono d’accordo ma non per averlo usato come mi avete scritto ‘utilizzo inappropriato del telefonino durante la guida’”.

                                 5.     L’agente denunciante ha dal canto suo precisato quanto segue:

                                         “(…) durante il normale servizio di pattuglia, si circolava all’interno dell’intersezione rotatoria circolare ubicata all’uscita degli svincoli autostradali di __________ in direzione del “__________”.

                                         Proveniente da Via__________ si notava un’autovettura marca (…), il cui conducente stava utilizzando in modo inappropriato il telefono cellulare.

                                         Per tale motivo non si abbandonava la rotatoria in direzione di __________, ma si continuava la percorrenza nell’intersezione nuovamente in direzione dell’autostrada A2 verso sud, intenzionati non appena possibile a fermare e ad intimare la giusta sanzione.

                                         Il conducente della vettura sopra menzionata, identificato susseguentemente nel __________, alle prese con il proprio apparecchio telefonico, giunto al dare precedenza posto all’entrata dell’intersezione (indicato sia con segnaletica orizzontale come pure con segnaletica verticale) senza prestare attenzione alla circolazione veicolare (sguardo rivolto solo verso l’apparecchio telefonico) s’immetteva nella rotatoria.

                                         Si arrestava una volta all’interno della stessa (più della metà del mezzo meccanico era già all’interno dell’intersezione) bloccando la vettura unicamente quando riportava lo sguardo in direzione del campo stradale e notando la presenza della vettura contrassegnata “POLIZIA” ferma all’interno della rotatoria.

                                         Immediatamente si intimava quanto sopra al conducente __________, il quale veniva invitato a seguirci all’uscita dell’intersezione luogo in cui veniva identificato e denunciato”.

                                 6.     In concreto, l’insorgente ha ammesso sin dall’inizio di aver avuto il cellulare in mano. Egli ha tuttavia precisato che non stava conversando, poiché il veicolo dispone di un dispositivo vivavoce, ma che si stava solamente grattando il viso/la guancia “con questo oggetto” (difficile invero immaginare in che modo). Sebbene l’espressione “utilizzo inappropriato del telefono” di cui al rapporto di contravvenzione possa apparire alquanto indeterminata, è comunque chiaro che mai gli è stato rimproverato di essere stato intento a conversare al telefono (con l’apparecchio posizionato all’orecchio), tant’è che la decisione impugnata gli ascrive di aver manipolato il cellulare. Come precisato nel rapporto di contro-osservazioni 5 aprile 2008 – intimato al di lui legale per eventuali osservazioni prima dell’emanazione della decisione – l’utilizzo inappropriato si riferisce al fatto di aver avuto lo sguardo rivolto all’apparecchio nella fase di avvicinamento alla rotonda, anziché rivolto alla circolazione, ciò che lo avrebbe portato a immettersi in parte all’interno del percorso rotatorio non avvedendosi della presenza della pattuglia proveniente dalla sua sinistra. Orbene, nonostante l’assegnazione del termine per esprimersi e la successiva proroga, egli non si è confrontato con dette circostanze, insistendo sul fatto di non essere stato impegnato in una conversazione telefonica o con l’invio/lettura di un sms. Ad ogni modo poco importa a che titolo abbia manipolato il telefono, ovvero se stesse solamente guardando con insistenza il display o digitando qualcosa; il solo fatto di distogliere lo sguardo per alcuni secondi dalla strada e gestire il dispositivo di guida con una sola mano (ciò che rende nel contempo difficoltose eventuali manovre d’emergenza o l’utilizzo di altri comandi, quali i segnali di direzione, il segnale acustico, il cambio ecc.), risulta incompatibile con l’attenzione che deve essere rivolta alla circolazione stradale.

                                         Simile comportamento appare ancor più inconciliabile con i doveri di prudenza se si considera che è avvenuto in corrispondenza di un’area con percorso rotatorio obbligato di notevoli dimensioni e molto trafficata.

                                 7.     Per quanto attiene all’omissione di concedere la precedenza, direttamente connessa con la manipolazione del cellulare, è unicamente nello scritto 24 settembre 2008 – al di fuori della procedura ricorsuale – che afferma di essersi arrestato all’esterno della rotonda. Ed è solo in questa occasione che sostiene l’esistenza di un testimone, di cui si guarda però bene dal fornire le generalità, che potrebbe confermarlo.

                                         È poi sintomatico che in nessuna delle comparse scritte egli abbia riferito di aver visto la pattuglia avvicinarsi alla rotonda. Se egli si fosse accorto per tempo del sopraggiungere del veicolo della polizia e gli avesse di conseguenza concesso regolarmente la precedenza, la manovra dell’agente denunciante che ha dovuto arrestare la vettura per attendere che lo sguardo dell’insorgente riguadagnasse la strada al fine di ingiungergli di fermarsi all’uscita dell’intersezione (arresto ammesso dal ricorrente stesso nello scritto 24 settembre 2008), non troverebbe una spiegazione logica. Risulta per contro verosimile la versione dell’agente – fornita nelle contro-osservazioni con dovizia di particolari – secondo la quale il denunciato ha bloccato la sua vettura improvvisamente quando ha percepito la presenza del veicolo della polizia e ha rivolto nuovamente lo sguardo alla circolazione. Del resto, l’agente, a differenza del multato (tra l’altro a lui sconosciuto) ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

                                         Giovi infine rilevare che la circostanza per cui la rotonda in esame è caratterizzata da una buona visibilità, non giustifica in alcun modo una violazione dei doveri di prudenza e dell’obbligo di concedere la precedenza alle vetture provenienti da sinistra, quand’anche non avessero ancora raggiunto l’intersezione; come la giurisprudenza ha già avuto modo di dire, il conducente che arriva a una rotonda è tenuto a concedere la precedenza a qualsiasi veicolo alla sua sinistra che potrebbe ostacolare sulla superficie di intersezione qualora non si arrestasse, poco importa che quest’ultimo sia sopraggiunto prima, contemporaneamente o dopo di lui (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 36, n. 3.2.3).

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente, omettendo di arrestarsi per tempo poiché distratto dal cellulare, ha ostacolato la marcia della pattuglia sopraggiungente dalla sua sinistra. Così facendo egli è venuto meno al suo obbligo di concedere la precedenza.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr ;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2008.185 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.04.2010 30.2008.185 — Swissrulings