Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.09.2009 30.2008.167

17 septembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,825 mots·~9 min·5

Résumé

Svolgere attività di sorveglianza senza la necessaria autorizzazione

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.167 28/708

Bellinzona 17 settembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 luglio 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 4 luglio 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

viste                                  le osservazioni 6 agosto 2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1, , una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per aver svolto attività di sorveglianza sprovvisto della necessaria autorizzazione, nel periodo dal 17 al 20 gennaio 2008, in occasione del carnevale di __________;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 1, 3 e 22 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (LAPIS) e degli art. 1 e 2 del Regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLAPIS);

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 13 luglio 2008, con il quale chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione postula la reiezione del gravame;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che la Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza si applica ad ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica, che professa nel Cantone su mandato di privati un’attività di investigazione, sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone. Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela (art. 1 cpv. 1 e 2 LAPIS);

                                         che l’art. 3 cpv. 1 LAPIS prevede che chi intende esercitare le attività di cui all’art. 1 deve chiedere l’autorizzazione al Dipartimento (Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi, art. 1 e 2 RLAPIS). L’istanza deve precisare le attività che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende impiegare (cpv. 2). Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure l’impiego di ulteriori mezzi, richiedono un’istanza e un’autorizzazione supplementare (cpv. 3). Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi collaboratori o dipendenti, deve chiedere l’autorizzazione per ognuno di essi (cpv. 4)

                                         che, giusta l’art. 22 cpv. 1 LAPIS, chiunque viola le disposizioni della presente legge e del regolamento di applicazione è punito con una multa sino a fr. 20’000.-- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;

                                         che, come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver svolto attività di sorveglianza sprovvisto della necessaria autorizzazione, nel periodo dal 17 al 20 gennaio 2008, in occasione del carnevale di __________;

                                         che la decisione impugnata trae origine dal rapporto informativo di data 26 febbraio 2008 della Polizia intercomunale di __________ e dal successivo rapporto di segnalazione del 19 marzo 2008 della Polizia cantonale, dai quali risulta che, in occasione dei festeggiamenti carnascialeschi di __________, l’insorgente ha prestato servizio con la divisa della ditta __________ e con il cinturone con l’arma personale nella fondina (pistola SIG 226);

                                         che il ricorrente, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende e sviluppa le argomentazioni già esposte nel suo verbale di interrogatorio e nelle sue osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ha contestato gli addebiti che gli vengono mossi, sostenendo di essere stato impiegato presso la ditta __________, in qualità di disponente con delle mansioni ben precise, fra le quali vi sono il controllo degli agenti in servizio sui luoghi di lavoro ed il contatto con la clientela. Durante il carnevale di __________, indipendentemente dal fatto di aver indossato la divisa o gli abiti civili, la sua presenza sarebbe stata dettata unicamente dalla sua posizione di disponente per tutto quanto attiene l’organizzazione dei lavori, il contatto con la clientela, il controllo degli agenti (regolarmente tesserati), le loro mansioni ed i loro compiti sul cantiere di lavoro, i contatti con il committente e lo scambio di informazioni di servizio con la locale polizia intercomunale e le pattuglie della Polizia cantonale. Mansioni, che, a suo dire, non abbisognano della necessaria autorizzazione dipartimentale (cfr. ricorso);

                                         che l’autorità di prime cure, fondandosi sulle risultanze istruttorie, ha ribadito che il ricorrente ha espletato mansioni soggette ad autorizzazione dipartimentale, in quanto la sua presenza in divisa era volta a compiere atti e comportamenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. Inoltre, i contatti con le autorità di polizia sono indubbiamente avvenuti in veste di agente di sicurezza e non di privato cittadino (cfr. osservazioni 6 agosto 2008);

                                         che, giusta l’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, il personale delle agenzie private di sorveglianza che svolge unicamente il controllo delle entrate e delle uscite, il servizio cassa, il servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive e ricreative, le segnalazioni nei pressi di parcheggi, incroci o passaggi pedonali e servizi assimilabili a questi, non abbisogna dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 della legge. Tale personale deve comunque essere notificato all’Ufficio prima dell’inizio dell’attività, indicando tutti i dati personali (cpv. 2). I servizi di cui al cpv. 1 devono, di regola, essere svolti in uniforme (cpv. 3);

                                         che il ricorrente nel corso dell’istruttoria ha prodotto il contratto di lavoro stipulato con la ditta __________, dal quale si evincono le sue mansioni, che, a prima vista, non rientrano necessariamente tra quelle soggette ad autorizzazione. Ciò non toglie che egli, in determinate occasioni, abbia comunque potuto svolgere compiti che esulano da quelli contrattualmente stabiliti e per i quali è necessario disporre del permesso dipartimentale o attività per le quali è unicamente necessaria una notifica preventiva al competente Ufficio dei permessi ai sensi dell’art. 8b LAPIS (notifica che peraltro non risulta essere stata fatta nel caso in esame);

                                         che, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, da un’attenta analisi della documentazione versata agli atti, si evince chiaramente che egli ha svolto mansioni soggette ad autorizzazione, per le quali non disponeva del necessario permesso (cfr. e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008);

                                         che, in primo luogo, nonostante egli neghi decisamente d’aver avuto con sé l’arma personale - sorretto in ciò pure dalle deposizioni degli altri collaboratori della __________ (cfr. rapporto di segnalazione 19 marzo 2008) - non vi è infatti alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle constatazioni degli agenti della Polizia intercomunale di __________;

                                         che, in effetti, benché le dichiarazioni di polizia non fruiscano, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che, nel caso specifico, gli agenti denuncianti, che, a differenza del ricorrente, non hanno alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative, non solo hanno notato, a più riprese, che durante le manifestazioni carnascialesche, quest’ultimo indossava il cinturone con la pistola, ma hanno pure indicato il modello della stessa (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008). Se, come sostiene il ricorrente, effettivamente non avesse avuto con sé l’arma personale, non si spiega come gli agenti abbiano potuto indicarne anche il modello (SIG 226), che corrisponde proprio a quello dell’arma di sua proprietà (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008);

                                         che già solo questo aspetto esclude l’applicabilità dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS;

                                         che, comunque, anche volendo prescindere da quanto precede, come rettamente evidenziato dall’autorità di primo grado, dalle affermazioni dello stesso ricorrente si evince chiaramente che la sua presenza al carnevale di __________ non si è limitata al puro e semplice controllo degli agenti in servizio ed al contatto con la clientela (per tale compito sarebbe bastata una presenza sporadica e senza uniforme), ma era invece volta a svolgere (anche) compiti di sorveglianza;

                                         che, in effetti, il ricorrente ha dichiarato all’agente interrogante: “ (…) Ero effettivamente in divisa avevo il cinturone ma non avevo la pistola. (…) Ero sul posto come responsabile controllo del servizio che era composto da 4 uomini. Il mio compito era di gestire e controllare questi uomini. (…) Come responsabile di regola sono presente tutto il tempo del servizio o secondo alle esigenze di bisogno. Nella fattispecie nel periodo del carnevale di __________ il servizio iniziava alle 22.00 e terminava alle 02/03.00 a dipendenza. In quel tempo io ero presente”. Alla puntuale contestazione dell’agente interrogante, al quale pareva strano che girasse per il carnevale con il cinturone ma senza l’arma, egli ha inoltre affermato: “No. Io ho il cinturone per una eventualità di difesa e di fermo per eventuale sicurezza e protezione mia e dei colleghi di lavoro. Ribadisco che non avevo l’arma” (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008);

                                         che, benché la legge non specifichi cosa si intenda per sorveglianza, non vi è dubbio che sotto tale definizione ricada anche la difesa e, soprattutto, il fermo di persone;

                                         che, infine, anche le allegazioni ricorsuali del ricorrente dimostrano che egli era presente al citato carnevale non solo per controllare gli agenti in servizio e per mantenere i contatti con la clientela, ma anche per svolgere compiti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. In effetti, lo scambio di informazioni di servizio con la locale Polizia intercomunale e le pattuglie della Polizia cantonale, attività che rientra indubitabilmente fra quelle soggette ad autorizzazione, non avvenivano certo in veste di privato cittadino, bensì in quelle di agente di sicurezza, come peraltro confermato anche dagli agenti denuncianti nel loro rapporto: “Lo stesso (RI 1, n.d.r.) a più riprese ha preso contatto con la nostra pattuglia e in tali occasioni la (sic!) aggiornava sul servizio da lui svolto.” (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008);

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato tutti gli atti istruttori, perviene al convincimento che l’interessato abbia effettivamente perpetrato le infrazioni rimproverategli, violando di conseguenza le norme legali enunciate nella decisione impugnata;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 1, 3, 22 LAPIS, 1, 2, 8b RLAPIS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).