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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.12.2009 30.2008.152

2 décembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,066 mots·~5 min·3

Résumé

Impiegare durante la guida un telefono senza dispositivo mani libere

Texte intégral

Incarto n. 30.2008.152 16820/805

Bellinzona 2 dicembre 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 giugno 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a

contro

la decisione 20 giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,

viste                                  le osservazioni 1. luglio 2008 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 12 febbraio 2008 in territorio di __________:

                                         “ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 30 giugno 2008, con cui chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 1. luglio 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;

                                         che, per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”;

                                         che, dal canto suo, il ricorrente ha contestato a più riprese i fatti addebitatigli, sostenendo che non ci sarebbe alcuna prova dell’infrazione, in quanto non sarebbe mai stato fermato dalla polizia, tantomeno sarebbe stato visto telefonare durante la guida (cfr. ricorso 20 giugno 2008 e osservazioni 30 giugno 2006);

                                         che i fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un appuntato della polizia comunale di __________;

                                         che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che l’agente denunciante nel proprio rapporto di replica del 21 maggio 2005 ha chiaramente riconfermato il suo rapporto di contravvenzione, specificando che “(…) durante lo svolgimento del normale servizio di polizia, mentre circolavo con un veicolo neutro ho notato transitare, in strada __________ in territorio di __________, la vettura di marca Opel che stava salendo in direzione della Valcolla. Immediatamente ho notato che il conducente stava utilizzando il telefono cellulare senza il dispositivo mani libere. Per tale motivo l’ho seguito per una tratta di circa 2 chilometri sino a quando, di sua spontanea volontà, si è fermato per invertire il senso di marcia. A questo punto mi sono avvicinato alla macchina e l’ho reso attento dell’infrazione che aveva commesso, preciso che al momento del fermo portavo l’uniforme di servizio con tanto di mantellina fluorescente. Il conducente dopo aver ammesso l’infrazione chiedeva se era possibile inviare la contravvenzione al suo domicilio in quanto stava usando la vettura della ditta e non voleva avere problemi. Come da prassi dopo aver chiesto i documenti ho trascritto i dati personali del conducente e come da sua richiesta gli ho inviato la cedola di pagamento al suo domicilio.” (rapporto di replica 21 maggio 2008);

                                         che, dal canto suo, l’insorgente in una sua precedente nota manoscritta del 27 febbraio 2008 aveva affermato “Vostro agente era con auto non della polizia al momento del fermo. Nessun segnale di sirena o lampeggiante. Nessuna ricevuta della multa. (…)”. In seguito, egli, con un’altra nota manoscritta, datata 6 marzo 2008, ha affermato “Non intendo pagare. Multa fatta con abuso di potere. Dove è ricevuta di multa? Mai rilasciata? In quel momento era in servizio?”;

                                         che con queste affermazioni, fatte pochi giorni dopo in fatti, il ricorrente ammette chiaramente non solo di essere stato fermato dalla polizia, ma pure di essere stato informato dell’infrazione commessa. Queste dichiarazioni contraddicono dunque quanto da lui asserito nel ricorso, ovvero di non essere mai stato fermato dalla polizia;

                                         che, ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla lineare e dettagliata esposizione dei fatti dell’agente denunciante, le argomentazioni del ricorrente, peraltro manifestamente contraddittorie e finanche temerarie, non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata;

                                         che in effetti, quest’ultimo si è limitato, a sua discolpa, a sostenere che non vi sarebbero prove dell’infrazione e ad accampare asseriti abusi di potere, senza tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni dell’agente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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