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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.06.2008 30.2007.97

10 juin 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,277 mots·~6 min·3

Résumé

Fermarsi sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.97 7767/806

Bellinzona 10 giugno 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 marzo 2007 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 16 marzo 2007 n. 7767/806 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 10 aprile 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

                                         "Si è fermato con il veicolo __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 41 cpv. 1bis ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica è possibile “parcheggiare” sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 228.2), mentre per il parcheggio fino a 60 minuti è prevista una multa di fr. 120.- (infrazione 228.1).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di essersi fermato con il proprio veicolo su un marciapiede senza aver lasciato libero uno spazio di 1.50 metri per il passaggio dei pedoni. La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 12 febbraio 2007 ha confermato che “il veicolo del rubricato era parcheggiato irregolarmente sul marciapiede”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta la multa, asserendo quanto segue:

                                         “Come già affermato a più riprese (scritti 17 novembre 2006, 26 gennaio 2007 e 26 febbraio 2007, ndr), non ho parcheggiato il veicolo sul marciapiede: ero fermo sulla destra, in attesa di parcheggiare sul lato opposto, proprio perché in quel momento si stava liberando uno spazio. In quel luogo, il marciapiede è alto solo pochissimi centimetri: mi sono quindi brevemente fermato parzialmente sopra di esso per non intralciare il traffico, facendo ovviamente attenzione ad eventuali pedoni che, come si può ben immaginare, a quell’ora e in quel periodo dell’anno non erano numerosi. Ma anche se ce ne fossero stati, non avrebbero potuto passare da quella parte, proprio per la presenza di una decina di veicoli effettivamente parcheggiati sul marciapiede.”

                                         Dai vari scritti agli atti, emerge in sostanza che egli non contesta né di essersi arrestato sul marciapiede per qualche istante, non ben precisato, al fine di introdursi in un posteggio sito sul lato opposto della carreggiata, né di non aver lasciato uno spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni. Egli sostiene unicamente di non aver parcheggiato, ma di essersi solamente fermato, restando all’interno dell’abitacolo per pochi istanti; si duole inoltre del fatto che l’agente non lo abbia invitato a spostarsi, anziché annotare il numero di targa. Precisa, come detto, che eventuali pedoni non avrebbero potuto in ogni caso transitare, poiché vi era una decina di veicoli posteggiata in modo illecito sul marciapiede, circostanza quest’ultima che trova conferma nelle dichiarazioni dell’agente denunciante.

                                 5.     Nella fattispecie concreta - non senza rilevare che la versione del ricorrente appare alquanto dubbia (non si vede infatti per quale motivo egli non abbia atteso l’imminente liberazione del posteggio effettuando una corretta manovra di preselezione o per lo meno segnalando la propria intenzione con l’indicatore di direzione, piuttosto che occupare il marciapiede opposto allo stesso modo degli altri dieci avventori del bar) - la giustificazione addotta non è liberatoria e non permette di scostarsi dalla decisione impugnata. Anzi, a ben vedere, l’azione da lui compiuta costituisce a tutti gli effetti un “parcheggio”; infatti, considerato che la fermata, per suo stesso dire, non era volta a far scendere o salire passeggeri, né a caricare o scaricare merce (come definisce l’art. 19 cpv. 1 ONC), la stessa deve essere qualificata di posteggio, e questo indipendentemente dalla durata e dal fatto che egli è rimasto all’interno dell’abitacolo (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1.1. ad art. 18 ONC, laddove viene precisato che decisivo per la qualifica di fermata è precisamente lo scopo dell’immobilizzazione della vettura definito dalla legge all’art. 19 cpv. 1 ONC). Ne segue che l’agente denunciante ha correttamente proceduto a elevare la contravvenzione, non essendo, tra l’altro, tenuto a intimarla verbalmente, né tanto meno a prescindere dalla stessa esortando il ricorrente a spostarsi; in proposito, mal si comprende perché quest’ultimo, onde fugare ogni dubbio, non sia sceso dalla vettura per far parte all’agente - intento a rilevare i numeri di targa dei numerosi veicoli presenti – delle sue giustificazioni.

                                         Ad ogni buon conto, considerato che non ha lasciato libero lo spazio prescritto dalla legge, il suo comportamento era illecito tanto quanto quello degli altri conducenti parcheggiati sul marciapiede, che sono stati puntualmente multati. Si noti, per di più, che la realizzazione degli elementi costitutivi dell’infrazione non richiede che vi sia un ostacolo concreto ai pedoni: è quindi del tutto irrilevante che in quel periodo (novembre) non ve ne fossero.

                                 6.     In conclusione, considerato che la CRTE 1 ha già ampiamente tenuto conto di tutte le osservazioni formulate dal ricorrente, qualificando a suo favore l’immobilizzazione del veicolo di semplice fermata e applicando di conseguenza il relativo importo previsto dall’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari, e che gli ulteriori argomenti apportati in sede ricorsuale non consentono a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorso deve essere respinto con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, art. 90 cifra 1 LCStr ; art. 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 28 marzo 2007 è respinto.

                                 2.     La tassa di giustizia di 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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