Incarto n. 30.2007.49 3367/802
Bellinzona 13 dicembre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio 2007 presentato da
RI 1,
rapp. da: __________
contro
la decisione 2 febbraio 2007 n. 3367/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 5 marzo 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 2 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato l’autocarro __________ in modo ingombrante, ostacolando la circolazione. Inoltre non osservava gli ordini di un agente di polizia”.
Fatti accertati il 9 novembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC, 67 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con osservazioni 5 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. La stessa legge all’art. 37 cpv. 2 stabilisce che é vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. Inoltre é vietato fermarsi volontariamente alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale e sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo (art. 18 cpv. 2 lett. d e lett. e, 19 cpv. 2 ONC).
Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver posteggiato l’autocarro TI 192954 con rimorchio in modo ingombrante ostacolando di conseguenza la circolazione e di non aver osservato gli ordini di un agente di polizia.
4. Il ricorrente dal canto suo non contesta quanto rimproveratogli dall’autorità di prime cure ma si giustifica, per il tramite del suo datore di lavoro, come di seguito: “il nostro autista, signor RI 1, attendeva forzatamente in quella posizione il suo turno per lo scarico della merce destinata alla Carrefour di __________. Posizione senz’altro discutibile ma francamente anche la sola a disposizione. Un addetto “Securitas” vigilava comunque e regolava il traffico di conseguenza. (…) Purtroppo l’accesso alle rampe della Carrefour è problematico e lo scarico della merce avviene sempre con molte difficoltà.”
5. Per stessa ammissione della ditta datrice di lavoro, la posizione in cui si trovava l’autista in attesa del suo turno di scarico merci, era discutibile. Si evince anche dalla documentazione fotografica e dalla topografia prodotta dalla polizia comunale di __________ che l’ubicazione dell’autocarro con rimorchio a ridosso delle strisce pedonali e ad una distanza di meno di 5 (cinque) metri da dall’intersezione tra via __________ e via __________ fosse particolarmente insidiosa sia per i pedoni sia per gli autisti che di là si trovavano a transitare.
Non è in alcun modo contestabile quindi che i poliziotti, a ragione, abbiano intimato all’autista di spostarsi, tralasciando di comminargli la sanzione in un primo momento, onde risolvere la situazione senza ulteriore pregiudizio per gli altri utenti della strada. Ad un secondo passaggio della stessa pattuglia, di lì a poco, il perdurare dello stato di cose rimproverato all’autista in precedenza, ha indotto gli agenti alla comminazione della multa per i motivi citati. Il fatto che l’accesso alle rampe della Carrefour sia problematico e che lo scarico di merci avvenga sempre con questo genere di difficoltà non costituisce di per sé una motivazione tale da giustificare le infrazioni contestate al ricorrente, a maggior ragione considerando il preventivo avvertimento della polizia, al quale lo stesso autista non ha dato immediatamente seguito come invece avrebbe dovuto.
Per questi motivi, non potendosi inoltre prendere in considerazione problemi di logistica che non spetta a questo giudice dirimere, la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento. Va mantenuta quindi la decisione dell’autorità di prime cure.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC, 67 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di franchi 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).