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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.06.2009 30.2007.385

4 juin 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,021 mots·~5 min·3

Résumé

Distanza insufficiente dal veicolo che precede

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.385 31158/802

Bellinzona 4 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 dicembre 2007 presentato da

RI 1, difeso da: Avv. DI 1,

contro

la decisione 30 novembre 2007 n. 31158/802 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 16 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo VD __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.

                                         Fatti accertati il 31 agosto 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 16 gennaio 2009, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver omesso, circolando su sedime autostradale, di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva.

                                 4.     Il ricorrente ritiene la decisione “assolutamente iniqua, sproporzionata, eccessivamente formalista, nonché incomprensibile tenuto conto di un’interpretazione teleologica della normativa invocata. Infatti il legislatore, nella stesura dell’art. 34 cpv. 4 LCStr (…), vuole garantire la sicurezza e la prevenzione necessaria nella circolazione alfine di limitare i rischi derivanti da improvvisi ostacoli o comportamenti degli altri utenti della strada”. Soggiunge che “nella fattispecie, la violazione (comunque molto limitata) delle distanze tra i veicoli è durata unicamente un tempo molto corto e solo il periodo necessario a capire le intenzioni dell’auto della polizia”. In ogni caso, contesta nel modo più reciso che la distanza sia stata anche per solo poco tempo di metri 10, asserendo che in realtà la stessa è sempre stata superiore anche se difficilmente definibile a distanza di tempo. In proposito, mette in dubbio la possibilità per gli agenti di polizia di definire con simile precisione la distanza di un veicolo retrostante (cfr. ricorso pag. 3).

                                 5.     In concreto, la violazione – seppur non nei termini descritti dagli agenti denuncianti – è ammessa dall’insorgente, il quale già nelle precedenti comparse scritte (19 settembre e 1° novembre 2007) ha riconosciuto di essersi trovato vicino (“più del normale”) alla pattuglia che lo precedeva.

                                         A prescindere dall’esatta distanza tra i veicoli (che va tuttavia ritenuta insufficiente alla luce delle stesse affermazioni dell’insorgente, il quale, va detto, prima dell’intervento del legale non ha mai asserito di aver frenato, ma di aver lasciato semplicemente “couler” il proprio veicolo, ciò che non può che portare a un rapido e sensibile avvicinamento a un veicolo antistante che procede a velocità inferiore), la violazione appare ancor più palese se si considera che invece di ripristinare la distanza sufficiente dalla pattuglia, egli ha circolato accodato alla stessa per diversi secondi (e non già “qualche secondo”), e meglio 25 - 30 secondi, prima di decidersi finalmente a sorpassarla (cfr. scritto 1° novembre 2007 punto 2). L’infrazione risulta pertanto pienamente realizzata, quand’anche dovuta a negligenza.

                                         Certo potrebbe d’acchito urtare il fatto che la polizia, una volta immessasi sull’autostrada davanti all’insorgente, abbia continuato a circolare alla velocità di 100 km/h (velocità comunque sia né inusuale né suscettibile di compromettere la sicurezza stradale) su un tratto dove vige il limite di 120 km/h; tuttavia, non va disatteso che tale limite costituisce precisamente la velocità massima generale che i veicoli possono raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità, sono favorevoli.

                                         Ad ogni buon conto, il conducente che segue deve dar prova di tutta la diligenza che si può ragionevolmente pretendere da lui tenuto conto delle circostanze concrete e delle sue condizioni personali, per tenere la distanza di sicurezza, ripristinandola all’occorrenza senza indugio; ciò che in specie non è avvenuto, per di più su sedime autostradale contraddistinto dall’alta velocità di marcia dei veicoli, circostanza che dovrebbe indurre a essere particolarmente prudenti.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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