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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.06.2009 30.2007.378

3 juin 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·926 mots·~5 min·3

Résumé

Circolare senza le targhe prescritte

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.378 30211/809

Bellinzona 3 giugno 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 dicembre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 23 novembre 2007 n. 30211/809 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 25 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati i 22 aprile 2007 in territorio di __________:

                                         "Ha circolato con il veicolo marca (recte: targa) TI __________ senza le targhe prescritte”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr (recte: 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr, poiché la fattispecie non riguarda le modalità con cui sono apposte le targhe o il fatto che non siano leggibili, bensì la loro assenza; tale svista non inficia tuttavia la validità della decisione impugnata, atteso che l’addebito mosso al ricorrente nel rapporto di contravvenzione, sul quale egli ha avuto modo di esprimersi, è chiaro); 96 e 219 cpv. 1 OETV.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 25 gennaio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 10 cpv. 1 LCStr i veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. In particolare, gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste (art. 96 OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste è punito con la multa (art. 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr). Per siffatta infrazione l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 140.- (infrazione n. 404).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato di aver circolato alla guida del veicolo __________ senza le targhe prescritte (con riferimento al rapporto di contravvenzione 3 luglio 2007).

                                 4.     Il ricorrente ammette di aver circolato con il veicolo in questione senza la targa anteriore, ma si giustifica invocando un presunto furto: “Con la presente dichiaro che è stata effettuata denuncia ma non inoltrata a Camorino dal Sig. __________ /o collega (Pol. Cantonale __________). La questione è stata risolta visto il ritrovamento recente (sett. scorsa) e già mostrata (autovettura) in regola. Vi prego di prendere contatto con la gendarmeria di __________ per ev. chiarimenti in merito. Vi ritorno la documentazione relativa; multa + cedolino” (cfr. ricorso 11 dicembre 2007).

                                         Nelle osservazioni 2 luglio 2007, ammettendo pacificamente i fatti, egli affermava invece quanto segue, senza peraltro accennare alla circostanza evocata nel gravame: “Come parlato in data 10.05.07, sono in attesa di una vostra convocazione per mostrare l’automobile con le targhe e tutte le disp. [disposizioni, ndr] a norma di legge. In data 22.04.07 circolavo a __________ senza targa anteriore, l’auto è stata ritirata dalla carr. __________ il 19.04 e sono rimasto in attesa di completare il lavoro fino al 25.04 (da quella data l’auto è ok). Se possibile chiedo di presentarmi a mostrare il mio veicolo in ordine”.

                                         Chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, l’agente accertatore ha riconfermato il rapporto di contravvenzione, precisando che:

                                         “Il veicolo era in circolazione sprovvisto della targa anteriore, e non si è trattato della prima volta in quanto già in un’altra occasione il sottoscritto lo aveva multato per la medesima infrazione” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 ottobre 2007).

                                 5.     In concreto, le giustificazioni addotte – peraltro neppure rese verosimili – non sono, a non averne dubbio liberatorie. Come rettamente rilevato dall’agente accertatore nelle contro-osservazioni 17 gennaio 2008 – sulle quali il ricorrente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con plico raccomandato 29 gennaio 2008 – la successiva regolarizzazione del veicolo nulla muta al fatto che egli abbia circolato su strada pubblica senza una delle targhe prescritte dalla legge, oltretutto pur essendo già stato sanzionato per la medesima infrazione.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     La multa inflitta, peraltro dimezzata rispetto a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli 10 cpv. 1 e 96 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 96 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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