Incarto n. 30.2007.370 30.2009.10 30.2009.11 29023/807 34639/810 35323/890
Bellinzona 3 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 29 novembre 2007 e 23/27 dicembre 2008 presentati da
RI 1, ,
contro
le decisioni 9 novembre 2007 n. 29023/807 e 19 dicembre 2008 n. 34639/810 e n. 35323/890 emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 22 e 26 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 9 novembre 2007 n. 29023/807 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per avere circolato nell'abitato con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
Fatti avvenuti il 23 marzo 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. La medesima autorità con decisioni datate 19 dicembre 2008 n. 34639/810 e 35323/890 ha inflitto all’insorgente due multe di fr. 40.- ciascuna, oltre alle relative tasse di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per la medesima infrazione compiuta in due occasioni distinte, e meglio per aver omesso di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente il 4 settembre 2008 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.
C. Contro predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in sostanza, di annullare tasse e spese aggiunte in procedura ordinaria; mentre nel primo ricorso giustifica la sua richiesta, estendendola addirittura all’annullamento della multa, a causa di una presunta violazione del diritto di essere sentito, nel secondo atto ricorsuale – inoltrato contro le risoluzioni datate 19 dicembre 2008 – egli invoca la sua precaria situazione finanziaria e personale.
D. La CRTE 1 nelle sue osservazioni 22 gennaio 2009 relative ai procedimenti avviati in relazione alle infrazioni al traffico stazionario si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio, mentre nelle osservazioni 26 gennaio 2009 a seguito del ricorso contro la multa per eccesso di velocità chiede che lo stesso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dei gravami sono date dall'art. 4 LPContr. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine.
Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito lamentata dal ricorrente nel ricorso 29 novembre 2007, secondo il quale l’autorità di prime cure avrebbe omesso di prendere in considerazione non meglio specificate osservazioni (peraltro neppure prodotte con il gravame) al rapporto di contravvenzione emesso dalla Polizia comunale di __________, in cui avrebbe “motivato” l’infrazione con il fatto che era “la I volta”.
Chiamata ad esprimersi sulle doglianze ricorsuali, la polizia comunale ha precisato che “in riferimento alla contravvenzione in oggetto, ai nostri servizi il signor __________ non ha mai inoltrato giustificazioni scritte. Il signor __________ aveva inoltrato delle giustificazioni per un’altra contravvenzione ed ha ricevuto risposta in merito”, confermando conseguentemente la contravvenzione in oggetto (cfr. contro osservazioni 21 gennaio 2009, sulle quali l’insorgente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con scritto raccomandato 28 gennaio 2009).
In siffatte evenienze la censura sollevata non risulta essere fondata, di modo che i ricorsi possono essere evasi nel merito.
2. A norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).
Per l’art. 48 cpv. 4 OSStr, il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata come “Parcheggio con disco” deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza, ritenuto che le indicazioni del disco non devono essere modificate prima della partenza del veicolo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il superamento, nelle località, della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 303.1b); la pena è invece di fr. 40.- per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza (infrazione n. 202.1).
3. La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di avere circolato nell'abitato di __________ con il veicolo TI __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 57 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti. Rimprovera inoltre al multato di aver omesso di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 2 rispettivamente il 4 settembre 2008 in territorio di __________.
4. Il ricorrente, in entrambi i gravami, non contesta le infrazioni come tali, ma chiede di poter pagare le multe scevre di tasse e spese di giustizia aggiunte in procedura ordinaria, vista la sua situazione finanziaria (in proposito, nelle osservazioni 16 ottobre 2008 egli accennava di essere disoccupato) e personale (invocando asserti problemi di salute).
Orbene, pur con tutta la comprensione per la situazione personale e finanziaria evocata dall’insorgente, questi non ha sufficientemente circostanziato la sue asserte difficoltà finanziarie. Inoltre, dal fascicolo processuale non emerge che egli abbia obblighi di mantenimento particolari tali da impedirgli di far fronte a un pagamento, seppur rateale, delle multe.
In difetto di ulteriori elementi che attestino le sue entrate rispettivamente uscite, non vi è quindi spazio per scostarsi dalle decisioni impugnate.
Giovi poi rilevare che, per quanto noto a questo giudice, il ricorrente è solito lasciar scadere infruttuoso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per saldare la multa in procedura disciplinare, ciò che comporta giocoforza l’avvio della procedura ordinaria, con l’aggiunta di eventuali tasse e spese di giustizia prevista dall’art. 2 cpv. 3 LPContr nel caso di condanna. Già negli anni passati questo Tribunale aveva avuto modo di renderlo edotto su tale aspetto (incarti 30.2003.116, 30.2003.117 e 30.2003.118). Conformemente al principio della buona fede, ritenuto che le infrazioni non erano contestate, egli avrebbe quindi perlomeno potuto chiedere una rateazione della multa e non attendere l’avvio della procedura ordinaria, tanto più che la Polizia Città di __________, preso atto del suo scritto 16 ottobre 2008, aveva confermato la multa disciplinare.
In conclusione, i ricorsi – infondati – devono essere respinti e le decisioni impugnate confermate. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dal ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.
Rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 e 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti e le decisioni impugnate confermate.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).