Incarto n. 30.2007.37 2364/801
Bellinzona 10 dicembre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 26 gennaio 2007 n. 2364/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 21 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza”.
Fatti accertati il __________ in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con osservazioni 21 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Per l’art. 34 cpv. 2 LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. Le singole linee hanno il seguente significato: è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di avere effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza.
L’infrazione è stata constatata da un agente di polizia, il quale nel suo rapporto di contro osservazioni 10 maggio 2007 ha precisato che: “La mia posizione era tale da poter rilevare, senza ombra di dubbio e in modo inequivocabile, qualsiasi infrazione che gli utenti avrebbero potuto commettere su quel tratto di carreggiata. Il fatto che il signor RI 1 abbia dovuto spostarsi a causa della vettura che lo precedeva, non lo ritengo giustificato per procedere all’abbandono della procedura. Lo stesso è senz’altro cosciente del fatto che quando si circola in colonna, bisogna mantenere una distanza di sicurezza, onde prevenire eventuali situazioni di pericolo”.
4. Il ricorrente dal canto suo nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure. Egli sostiene di aver si effettuato il sorpasso a sinistra della vettura ma di non aver oltrepassato la doppia linea di sicurezza e descrive l’accaduto in questo modo: “Percorrendo la strada che dal __________ arriva fino a Paradiso mi trovo coinvolto in un traffico completamente bloccato dalle auto, purtroppo gli autisti indisciplinati erano un po’ a destra e un po’ a sinistra. Dopo aver atteso 15 minuti dietro le auto per percorrere dal __________ al primo semaforo direzione Paradiso, superato l’incrocio bloccato dalle auto mi dirigo a una velocità bassissima (come da verbale, non creando pericoli) all’altezza del __________ un’auto si spinge verso destra (recte: sinistra) senza segnalare il suo movimento, quindi per evitare un contatto e creando ulteriore traffico mi sposto a destra (recte: sinistra) ma senza superare la doppia linea” (cfr. osservazioni 13 novembre 2006 al rapporto di contravvenzione).
Con il ricorso 7 febbraio 2007, al quale allega anche una documentazione fotografica, egli sostiene che, considerata l’ora ovvero le 17.00, il traffico dell’ora di punta, i fari delle automobili in direzione dell’agente e un numero imprecisato di altri scooter e motoveicoli, vi potrebbe essere stato un errore da parte dell’agente, il quale si sarebbe trovato, a suo dire, in una prospettiva sfavorevole per lui e di conseguenza non avrebbe visto come effettivamente si sia svolta la manovra di sorpasso.
5. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
C’è da dire che l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (“Beweiswürdigkeit”).
Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della constatazione effettuata dall’agente, ribadita fermamente a più riprese. D’altro canto il ricorrente si limita ad affermare di non aver, con la manovra di sorpasso, oltrepassato la doppia linea di sicurezza producendo una documentazione fotografica, postuma all’accaduto, che lo ritrae in piedi (cosa di per sé vietata) nel punto in cui i fatti si sarebbero svolti, senza che da ciò sia dimostrata o anche solo resa verosimile l’inconsistenza del rimprovero mossogli.
Inoltre è interessante rilevare che nelle osservazioni 13 novembre 2006 sopra citate l’insorgente non contestava in alcuna maniera le modalità dell’accertamento eseguito dall’agente. Egli, dopo avere descritto la situazione del traffico (caratterizzata, a suo dire, da autisti indisciplinati un po’ a destra e un po’ a sinistra), asserisce di avere subito annunciato all’agente che aveva eseguito tale manovra per evitare la collisione con un autoveicolo che si era spostato a sinistra senza segnalare il proprio cambiamento di direzione.
Ora, se la manovra eseguita fosse stata corretta non avrebbe avuto bisogno di giustificare la stessa e cercare la comprensione dell’agente. Solamente in sede di ricorso - dopo avere preso atto dell’ “inflessibilità” della decisione - egli ha contestato l’operato dell’agente ipotizzando l’errore umano, ciò che lascia invero sorgere il dubbio che si tratti di argomentazioni pretestuose.
Ad ogni buon conto la configurazione della carreggiata percorsa dal ricorrente e il fatto che pochi metri più avanti del punto dell’infrazione vi è la fermata dell’autobus (che induce i veicoli a mantenersi al centro della corsia) non permette certo di effettuare un sorpasso con sufficiente spazio laterale di sicurezza senza invadere la corsia di contromano. Non va infatti dimenticato che è permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza solo se la manovra non disturba chi circola nella medesima metà della carreggiata (art. 11 cpv. 3 ONC).
V’è inoltre da chiedersi come mai il ricorrente “all’ora di massima congestione del traffico in centro a Lugano” (cfr. osservazioni 2 giugno 2007 dell’insorgente medesimo) abbia deciso di effettuare un sorpasso in contrasto con le norme della circolazione e le più elementari regole di sicurezza. Se la circolazione è ferma o procede a singhiozzi i motoveicoli devono, proprio per non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Si noti, infine, che trattandosi di un’infrazione non contemplata nell’Ordinanza sulle multe disciplinare e quindi perseguibile in via ordinaria, l’autorità di prime cure ha rettamente prelevato gli oneri processuali previsti dalla legge per questo tipo di procedura.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, art 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).