Incarto n. 30.2007.359 30919/807
Bellinzona 22 aprile 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 30 novembre 2007 n. 30919/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha autorizzato a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre”.
Fatti accertati il 1° ottobre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con comunicazione 17 dicembre 2007 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre. Chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver autorizzato a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre, e meglio il compagno __________, fermato in occasione di un normale controllo di routine nell’ambito del quale è emerso che la patente di guida italiana di cui era titolare risultava essere sospesa dal 25 gennaio 2005.
4. La ricorrente contesta l’addebito mossole, giustificandosi come segue:
“Come potete constatare dalla lettera allegata il caso contro il sig. __________ è stato annullato perciò non vedo motivo d’essere multata per qualcosa che non è realmente accaduto come da me spiegato in antecedenza si è trattato solo d’una dimenticanza dalla parte italiana d’inserire i dati nei terminali competenti.
Comunque la licenza di condurre è sempre stata in possesso del __________ ed era anche stata consegnata agli agenti. E dato che il reato non persiste vi ringrazierei se di conseguenza annulliate la multa e l’accusa a mio carico”.
A sostegno delle sue affermazioni l’insorgente produce copia dello scritto 29 novembre 2007 della Sezione della circolazione al signor __________, dal quale risulta che il procedimento amministrativo aperto nei confronti di quest’ultimo a seguito del rapporto di segnalazione 1° ottobre 2007 era stato annullato ed egli nuovamente autorizzato alla guida di veicoli a motore della categoria di cui era titolare.
5. In concreto, va anzitutto rilevato che lo scritto in parola, come ben si evince dal suo contenuto, si riferisce alla procedura amministrativa avente per oggetto il divieto di circolazione sul territorio svizzero, e non a quella penale, che viene avviata parallelamente e che, in caso di colpevolezza, sfocia in una multa.
Ciò premesso, va detto che, come noto a questo giudice, il signor __________ è stato prosciolto dall’addebito di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca con sentenza 23 giugno 2008 di questa Pretura, cresciuta in giudicato (cfr. incarto 10.2007.506), considerato che il reato non sussisteva poiché lui era in possesso della patente e si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.
Per quanto ne è dell’addebito mosso alla ricorrente, alla luce di quanto emerso a proposito del conducente, occorre in definitiva proscioglierla dall’addebito mossole, tuttavia non senza rilevare che se ella avesse richiesto sin dall’inizio al suo compagno di mostrarle la patente di cui era titolare, l’errore di immissione dei dati sarebbe stato scoperto anzitempo.
6. In siffatte evenienze, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 10 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: