Incarto n. 30.2007.347 27965/803
Bellinzona 23 aprile 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 27 ottobre 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 26 ottobre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 28 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 26 ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 22 agosto 2007 in territorio di __________;
“si è fermato con la vettura __________ parzialmente su un marciapiede, su una linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale. Inoltre ha abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi d’avviamento”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 79 cpv. 4 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 27 ottobre 2007, con il quale chiede in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 28 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni di polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;
che, secondo l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza (cpv. 3);
che, per l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti;
che, ai sensi dell’art. 41 cpv. 1bis ONC, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare altri veicoli sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile;
che è vietato fermarsi sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo (art. 18 cpv. 2 lett. e ONC);
che il parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a scaricare merci. Il parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a ONC);
che prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50-100 cm, una linea vietante l’arresto (gialla, continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l’arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l’arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale (art. 77 cpv. 2 OSStr);
che, in base all’art. 79 cpv. 4 prima frase OSStr, le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase);
che il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene (art. 22 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di essersi fermato parzialmente su un marciapiede, su una linea vietante la fermata e in prossimità di un passaggio pedonale ed inoltre di aver abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi di avviamento;
che l’insorgente nel proprio ricorso ha riconosciuto di aver commesso più di una infrazione durante la sua sosta, sostenendo tuttavia che la stessa è stata breve (ca. 4 minuti), dettata da motivi di lavoro (consegna di merce pesante) e non ha impedito il transito di pedoni e veicoli. Egli ha quindi contestato la contravvenzione, chiedendo clemenza, ritenuto che il pagamento della stessa comporta delle difficoltà finanziarie e che in altre occasioni analoghe la polizia comunale si era limitata a segnalargli l’infrazione, chiedendogli di spostare il veicolo (cfr. ricorso 27 ottobre 2007);
che la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della polizia comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di contravvenzione ha dato la seguente descrizione dell’infrazione: “per essersi fermato ad effettuare operazioni di scarico, a cavallo del marciapiede, su una linea vietante l’arresto prima di un passaggio pedonale e non assicurando il mezzo meccanico (chiavi nel cruscotto). La manovra ha creato disagio alla circolazione viaria e pedonale.” (cfr. rapporto di contravvenzione 5 settembre 2007, intimato per raccomandata al multato, ma da questi non ritirato);
che l’agente denunciate nel proprio rapporto di contro-osservazioni (sul quale il ricorrente non si è espresso nonostante il termine assegnatogli da questa Pretura a tale scopo) ha precisato che il veicolo era parcheggiato a cavallo del marciapiede prima di un passaggio pedonale ed intralciava sia la normale viabilità pedonale, rendendo impossibile il passaggio delle carrozzine sul marciapiede ed ostruendo la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al campo stradale, sia il transito dei veicoli provenienti da tergo, che dovevano scansarlo sulla sinistra. Inoltre il conducente aveva abbandonato il veicolo con le chiavi di avviamento inserite e senza assicurare lo stesso. L’agente ha quindi proposto il mantenimento della contravvenzione, raccomandando comunque all’autorità giudicante di considerare che nell’occasione non sono stati creati pericoli a terzi e che il multato è cosciente dei propri errori (cfr. rapporto di contro-osservazioni 23 novembre 2007);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, nel caso specifico, il ricorrente ha contestato che la posizione in cui era stazionato l’autofurgone da lui condotto fosse di intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli;
che, a mente di questo giudice, la versione fornita dall’agente denunciante, secondo cui il veicolo non solo intralciava la viabilità pedonale e veicolare, impedendo, da un lato, il passaggio sul marciapiede delle carrozzine e obbligando, dall’altro, i veicoli provenienti da tergo a scansarlo sulla sinistra, ma ostruiva pure la visibilità ai pedoni intenzionati ad accedere al campo stradale, sia quella corrispondente alla realtà, ritenuto inoltre che egli, a differenza dell’insorgente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze inveritieri, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che si può quindi desumere che, contrariamente a quanto disposto dalla legge (art. 41 cpv. 1bis ONC), il ricorrente non avesse nemmeno lasciato libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni. La questione può comunque essere lasciata indecisa, considerato che l’autorità di prima istanza non ha rimproverato al multato d’aver commesso anche questa infrazione;
che il presunto atteggiamento comprensivo e permissivo della polizia in altre situazioni analoghe non giustifica una violazione delle norme della circolazione stradale, nemmeno per una sosta di breve durata al fine di scaricare e consegnare della merce pesante. In effetti, secondo costante giurisprudenza, a parte eccezioni non realizzate nella presente fattispecie, non vi è alcun diritto ad essere trattati allo stesso modo in una situazione di illegalità;
che, stante quanto precede, in base alle dettagliate descrizioni dell’agente denunciante, il ricorrente si è quindi reso colpevole delle infrazioni addebitategli dall’autorità di primo grado, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 3, 43 cpv. 2 LCStr, 18 cpv. 2, 22 cpv. 1 ONC e 77 cpv. 2 OSStr, ma non degli art. 19 cpv. 2 ONC e 79 cpv. 4 OSStr, che non concernono la fattispecie in oggetto;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 3, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1, 41 cpv. 1bis ONC, 77 cpv. 2 e 79 cpv. 4 OSStr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).