Incarto n. 30.2007.340 27996/804
Bellinzona 27 febbraio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 novembre 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 26 ottobre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 12 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 26 ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il 23 agosto 2007 in territorio di __________:
“alla guida del veicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h.”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto con ricorso del 30 ottobre 2007, con il quale ha chiesto una riduzione della multa;
che, con scritto del 12 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50”, Limite generale” (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr e art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver circolato nell’abitato di Bellinzona alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 72 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta l’infrazione, ma chiede una riduzione della multa;
che, a tale fine, il ricorrente sostiene non essersi accorto di aver superato il limite di velocità consentito a causa della premura con la quale è accorso al domicilio dell’anziana nonna, che lo aveva informato di non sentirsi bene;
che nella commisurazione della sanzione egli chiede inoltre di tenere conto del fatto che non è sua consuetudine infrangere le regole della circolazione e, soprattutto, del fatto che non dispone ancora di entrate finanziarie avendo da poco concluso gli studi;
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta - di per sé giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata. In effetti un superamento nell’abitato di 22 km/h della velocità consentita è un’infrazione di media gravità, mentre uno di 25 km/h è un reato grave perseguito in applicazione dell’art. 90 cifra LCStr, per il quale non è più competente l’autorità amministrativa, ma il Ministero pubblico;
che, di transenna, giova inoltre ricordare che una simile infrazione non può trovare giustificazione nemmeno nel fatto di dovere soccorrere una persona. In effetti, salvo casi eccezionali non ravvisabili nella presente fattispecie, in tale evenienza occorre fare capo ai servizi medici preposti;
che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;
che, visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero a carico del ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al loro prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tassa né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).