Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2009 30.2007.327

10 février 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·721 mots·~4 min·4

Résumé

Circolare con l'autocarro sovraccarico

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.327 26590/801

Bellinzona 10 febbraio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 ottobre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 ottobre 2007 n. 26590/801 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 5 novembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                              in fatto:

                                         che la CRTE 1, con decisione del 12 ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 40.-, per i seguenti fatti accertati il 27 agosto 2007 in territorio di __________:

                                         "Ha circolato con l’autocarro TI __________ sovraccarico.”

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 ottobre 2007 in cui postula una riduzione della multa (pari alla metà), poiché ritiene che la stessa sia di fatto sproporzionata per rapporto alle sue entrate, tenuto altresì conto che è padre di famiglia;

                                         che in uno scritto del 5 novembre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                   in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la CRTE 1 rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con l’autocarro sovraccarico”;

                                         che dal rapporto di contravvenzione del 29 agosto 2007, si evince infatti un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale, dedotta una tolleranza di 3% per imprecisione della pesa (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 5451.40 kg in luogo dei 3500 kg consentiti, per un’eccedenza di 1951.40 kg;

                                         che l'insorgente riconosce il grossolano errore commesso (“riconosco la mia colpa, ma non pensavo che era così tanto e sono pronto a pagare, ma quanto???”), ma reputa in sostanza l’ammenda superiore alle sue capacità finanziarie (“il 15 ottobre ho ricevuto la multa; ho preso un colpo. Guadagno circa Fr. 3'270.00 al mese, sono un padre di famiglia, con una somma così come faccio a tirare fine anno?”);

                                         che la sanzione inflitta dalla CRTE 1 risulta – di per sé – giustificata dalla gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato (alla luce dell’importante sovraccarico suscettibile di compromettere la garanzia di sicurezza del veicolo e quindi degli altri utenti della strada, oltre che dell’autista medesimo);

                                         che le ragioni addotte dal ricorrente inducono nondimeno – tutto ben ponderato – a ridurre la multa inflittagli a fr. 700.-, lasciando tuttavia invariati gli oneri di primo grado, e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

                                         che una riduzione ulteriore non si giustifica alla luce della gravità dell’infrazione commessa; è inoltre data facoltà all’insorgente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 700.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

30.2007.327 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2009 30.2007.327 — Swissrulings