Incarto n. 30.2007.302 30.2007.303 24829/808 25642/805
Bellinzona 30 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
le decisioni 21 e 28 settembre 2007 n. 24829/808 e n. 25642/805 emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con risoluzioni 21 e 28 settembre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 80.- ciascuna, per essersi fermato con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto, rispettivamente il 3 e l’11 agosto 2007 in territorio di __________;
che le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC;
che RI 1 è insorto contro le predette pronunce dipartimentali con un unico atto ricorsuale, in cui postula in sostanza l’annullamento delle multe, previo sopralluogo “per constatare dove sono ubicati i cartelli di divieto nel paese”;
che nelle osservazioni 31 ottobre 2007 la CRTE 1 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che non si ritiene necessario esperire un sopralluogo per verificare i divieti presenti sul comprensorio comunale in questione, in quanto tale prova non appare suscettibile di portare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio: da un lato, non gli viene rimproverato di aver sostato in luogo in cui è segnalato il divieto, dall’altro lato l’effetto del divieto in presenza di un passaggio stretto è dato anche in assenza dell’apposito segnale;
che il ricorso può pertanto essere giudicato nel merito;
che per l'art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; l'art. 18 cpv. 2 lett. b ONC concreta la predetta norma vietando la fermata volontaria – fra l'altro – nei passaggi stretti;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per la fermata in un passaggio stretto l'elenco allegato all'ordinanza (federale) concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 205) e non di fr. 40.- come, a torto, preteso dal ricorrente nel gravame;
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di essersi fermato in due occasioni "con il veicolo TI __________ in un passaggio stretto", e meglio in via __________ a __________ (con riferimento ai rapporti di contravvenzione 9 e 16 agosto 2007 allestiti da un agente del servizio di sicurezza __________ su mandato del Comune di __________);
che il ricorrente, pur senza rimettere in discussione che il punto in cui ha collocato la sua vettura costituisca un passaggio stretto, contesta le multe inflittegli facendo valere quanto segue:
“Riguardo alle multe del 6 luglio, 3 agosto, 11 agosto 2007; faccio opposizione in primo luogo perché non ho trovato avvisi sul vetro della mia vettura; secondo perché se fosse, visto che parcheggio sempre nello stesso luogo per motivi di lavoro (carico e scarico, piccolo magazzino nei pressi 20m), via __________ la multa sarebbe di fr. 40.- non 80.-[;] non mi risulta nessun cartello di divieto di sosta o passaggio stretto.
Inoltre voglio informarvi che mi sento preso di mira da certi personaggi del Comune di __________. Vi prego di fare un sopraluogo per constatare dove sono ubicati i cartelli di divieto nel paese. Io pure in passato ho lavorato per __________ e so come funziona il mestiere. Lo so loro eseguono gli ordini del comune di __________ tra l’altro non uguali per tutti; hanno la mia comprensione fanno il loro dovere. In 25 anni che ho la patente non ho mai preso tante multe di parcheggio, potete controllare facilmente; non vi sembra strano che da quando abito a __________ pago più fr. di multe, che per l’affitto? Non me lo posso permettere finanziariamente”;
che le argomentazioni addotte non sono liberatorie;
che, come detto, l’insorgente non contesta che il punto in cui si è fermato costituisce un passaggio stretto, limitandosi ad affermare che non vi è alcun segnale di divieto (di cui si è già detto nell’ambito dell’apprezzamento anticipato sulla prova richiesta) né tanto meno un segnale di passaggio stretto, con riferimento verosimilmente al segnale di pericolo “Strada stretta” (1.07);
che tuttavia il predetto segnale di pericolo non va collocato a ogni passaggio stretto, ma solamente laddove la percezione di un restringimento importante della carreggiata è resa difficile per qualsivoglia motivo, diventando pertanto una fonte di pericolo da segnalare debitamente;
che in concreto, come si evince dal sistema informativo geografico disponibile sul sito internet ufficiale del Comune di __________, le vie del nucleo, quali ad esempio la via “__________” o la via “__________” (perpendicolare alla prima e dove il ricorrente risultava essere domiciliato all’epoca dei fatti), sono stradine a vocazione pedonale di larghezza notoriamente esigua (2 o 3 metri; ampiezza che non consente l’incrocio di due veicoli), per cui non sussiste una particolare situazione di pericolo da segnalare;
che in tali evenienze, l’insorgente non era legittimato a sostare in quel punto, neppure per effettuare non meglio precisate operazioni di carico/scarico; in proposito, si noti che dagli avvisi di contravvenzione agli atti si evince che le infrazioni qui poste a giudizio sono state accertate rispettivamente il 3 agosto 2007 tra le 21.00 e le 22.00 e l’11 agosto 2007 tra le 20.00 e le 21.00, ossia in entrambe le occasioni almeno un’ora, una durata che supera indubbiamente il tempo ragionevolmente consentito per compiere le pretese operazioni e qualifica l’immobilizzazione del veicolo come “parcheggio”;
che ad ogni buon conto la giustificazione addotta (trattasi, tra l’altro, dell’unica giustificazione per tre infrazioni), è talmente vaga e generica da risultare poco attendibile, a maggior ragione se si considera che, come detto, all’epoca dei fatti l’insorgente abitava in via “__________” poco distante da via “__________”;
che a nulla giova al ricorrente lamentarsi del fatto di non aver trovato avvisi sul parabrezza (appare certo strano che l’avviso sia andato smarrito tutte e tre le volte), bastando la successiva intimazione della risoluzione, scevra di tasse e spese in considerazione del fatto che si tratta di una procedura particolare di perseguimento delle infrazioni da parte di servizi di sicurezza privati che non hanno per legge facoltà di incassare multe disciplinari;
che l’insorgente sembra in definitiva lamentarsi di una presunta disparità di trattamento nell’illegalità (“Lo so loro eseguono gli ordini del comune di __________ tra l’altro non uguali per tutti”; “PS: sopraluogo in tutto il paese dove eventualmente ci sono i divieti di parcheggio, perché sempre eventualmente la legge è uguale per tutti”), senza tuttavia circostanziare meglio la propria censura, di modo che la stessa non merita di essere presa in considerazione;
che non gioverebbe comunque al ricorrente prevalersi di un’eventuale disparità di trattamento nell’illegalità, in quanto tale principio soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono date, non da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe;
che in conclusione l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalle decisioni impugnate;
che a giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 80.-, pari all’importo previsto dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 205);
che il ricorso – infondato – va quindi respinto seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate confermate.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).