Incarto n. 30.2007.30 07 20002/307
Bellinzona 3 dicembre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2007 presentato da
RI 1,
difeso da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 19 gennaio 2007 n. 07 20002/307 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 19 gennaio 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3’800.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 36 piante di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Sulle prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti dell’incarto della CRTE 1 relativo alla procedura contravvenzionale aperta nei confronti della ricorrente - il cui richiamo avviene d’ufficio, qualora, come in specie, il gravame non sembra inammissibile o manifestamente infondato (art. 10 cpv. 2 LPContr) -, mentre non si fa luogo a ulteriori complementi istruttori (richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto NLP 3631/2006 relativo alla ricorrente, come pure degli incarti relativi alla diatriba con il vicino di casa signor __________; interrogatorio dell’insorgente e audizione dei testi agt. __________ e camerata, coniugi __________, coinvolti loro malgrado nei problemi di vicinato; sopralluogo), in quanto non sono influenti ai fini del presente giudizio. Inoltre gli atti di causa risultano sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
È quindi possibile procedere all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 13 cpv. 1 LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
Conformemente all’art. 3 cpv. 1 RLCan la notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.
Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1 LCan).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 36 piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.
4. La ricorrente, dal canto suo, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure, ma lamenta, da un lato, una violazione del principio della buona fede negli atti dell’autorità giusta l’art. 9 Cost e, dall’altro, invoca un errore di diritto, rispettivamente sui fatti. In via subordinata, ritiene che la multa, così come le tasse e spese giudiziarie, siano sproporzionate per rapporto alle sue capacità finanziarie.
5. In particolare l’insorgente asserisce che nell’anno 2005, nell’ambito di una diatriba sorta con un vicino, con il quale ”i rapporti erano da lungo tempo leggermente tesi”, un agente di polizia avrebbe visionato presso l’abitazione in cui ella risiedeva un numero di piante analogo a quello oggetto del presente giudizio senza sollevare censure, in applicazione, a suo dire, dei combinati art. 13 cpv. 5 LCan (esonero dall’obbligo di notifica) e 2 RLCan (esclusione dal campo di applicazione della LCan).
Non può tuttavia essere disatteso che i fatti sopra evocati risalenti all’estate del 2005 e sfociati nel decreto di accusa 8 giugno 2006 a carico del vicino, riguardavano una diffamazione ai danni del proprietario dello stabile in cui ella risiedeva a __________, poiché il primo aveva riferito ad alcune persone - compresa lei - che il secondo aveva sparato in luogo pubblico. In questo contesto, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto visionare le piantine coltivate dalla ricorrente ed anzi l’asserto appare poco credibile; in effetti, v’è da credere che se la polizia avesse constatato – seppur casualmente - la presenza di piantine di canapa all’esterno dell’abitazione avrebbe proceduto con ogni verosimiglianza a farle estirpare e inoltre avrebbe senz’altro segnalato la fattispecie alla magistratura, così come incaricata dalla legge (art. 9 cpv. 2 e 13 cpv. 3 LCan).
Si noti che il secondo decreto di accusa a carico del vicino prodotto con il gravame riguarda un episodio di minaccia perpetrato sempre ai danni del locatore e risalente a un periodo anteriore (2004), per cui appare, così come l’altro, irrilevante ai fini della tesi difensiva.
Ad ogni buon conto, anche volendo ammettere, per delirio d’ipotesi, che il silenzio della polizia fosse da interpretare come esonero, va rilevato che detta autorità non era competente per adottare simile provvedimento, e questo men che meno per atti concludenti.
A torto, l’insorgente sostiene poi che con il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in data 13 settembre 2006 sia stato assodato che il contenuto THC della canapa da lei coltivata fosse inferiore al limite legale di 0.3% (dato di cui deve essere a conoscenza ogni coltivatore; art. 13 cpv. 2 LCan). Il decreto in questione dà invero solo atto che si tratta di un caso di poca entità nel senso dell’art. 19a cifra 2 LStup avuto riguardo al numero di piantine e allo scopo ornamentale dichiarato dalla ricorrente.
6. Non giova neppure all’insorgente prevalersi di un presunto errore di diritto (recte: sull’illiceità) rispettivamente sui fatti ex art. 13 CP, per aver ignorato l’esistenza di una legislazione cantonale sulla canapa e per essere stata confortata dalla circostanza che nel 2005 la polizia non avrebbe sollevato alcuna censura.
Nel primo caso, si rileva che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 125, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata), non potendo i cittadini pretendere a un doppio beneficio derivante da un lato dal principio “nullum crimen sine lege” e dall’altro da un’ignoranza scusabile della legge (per di più entrata in vigore il 1° febbraio 2004, ossia oltre due anni prima dei fatti).
Inoltre, come rettamente rimarcato dall’autorità di prime cure, risulta estremamente difficile credere che la ricorrente non abbia nutrito nessun dubbio relativamente alla legalità della coltivazione (tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto che si intende ricavare, sottostanno alla legge, art. 2 cpv. 3 RLCan), ritenuto che le inchieste “indoor” condotte dalla polizia cantonale e dalla magistratura sono state ampiamente seguite e divulgate da tutti i massmedia su di un arco di tempo assai esteso (cfr. osservazioni 23 febbraio 2007).
Per quanto attiene al presunto errore sui fatti, l’asserto secondo cui aveva già ottenuto l’autorizzazione l’anno precedente (si sarebbe semmai trattato di un esonero) appare poco credibile per i motivi già esposti al considerando precedente, per cui l’errore non merita di essere preso in considerazione.
Vale infine la pena di ricordare, dal momento che la ricorrente si duole pure di non essere stata informata da parte del venditore dell’obbligo di notifica, che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui – posto che vi sia un dovere legale di informare da parte del venditore, quesito che va risolto per la negativa - non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
7. Quanto alla commisurazione della pena, considerata la situazione finanziaria della ricorrente (debitamente documentata), come pure il fatto che è incensurata, questo giudice ritiene che una multa di fr. 550.- sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in tale misura, con adeguamento degli oneri processuali di primo grado. Per quanto riguarda tasse e spese di questa sede, la precaria situazione economica dell’insorgente giustifica, tenuto anche conto dell’esito, di prescindere dal prelievo delle stesse.
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 550.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
DI 1, CRTE 1,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).