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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.01.2009 30.2007.252

9 janvier 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,381 mots·~7 min·2

Résumé

Eseguire una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.252 20434/809

Bellinzona 9 gennaio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 settembre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 24 agosto 2007 n. 20434/809 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 24 settembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 24 agosto 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso”.

                                         Fatti accertati il 25 aprile 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l'annullamento o perlomeno la riduzione della multa.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).

                                         Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso.

                                 4.     Il ricorrente contesta l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:

                                         “Al momento di effettuare la manovra di svolta a sinistra il motociclo sopraggiungendo in senso inverso non era visibile in quanto nascosto da un furgoncino fermo proveniente in senso inverso.

                                         A mio avviso la mia manovra è stata corretta, non potendo prevedere che un motociclo che sopraggiungeva in senso inverso ad una velocità non adeguata sbucasse all’improvviso eseguendo un’azzardata manovra di sorpasso ai danni del furgoncino sopraccitato.

                                         Sempre a mio avviso se il motociclo avesse adeguato la velocità in modo da potersi fermare in metà dello spazio a lui visibile, come da codice della circolazione, il tutto non sarebbe avvenuto, quindi essendo il primo incidente in 29 anni che possiedo la licenza di condurre, chiedo l’annullamento della multa o una riduzione della stessa” (cfr. ricorso 6 settembre 2007).

                                 5.     In concreto, la versione del ricorrente diverge sostanzialmente da quella del co-protagonista. Il primo ha così descritto la dinamica dei fatti:

                                         “(…) Poco dopo la piazza di __________ era mia intenzione svoltare a sinistra per immettermi in una stradina secondaria che porta verso il campo di calcio. Viaggiavo a circa 20-30 km/h siccome in quel punto la strada è molto stretta e non è possibile incrociare con altri veicoli.

                                         Prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra inserivo l’indicatore di direzione, in seguito controllavo che dalla direzione opposta non sopraggiungesse nessuno. A quel punto senza fermarmi imboccavo la strada che volevo percorrere. Preciso che quando ormai il mio veicolo era già quasi totalmente all’interno della strada secondaria, notavo il sopraggiungere di un motociclista che viaggiava a velocità sostenuta. Io ormai ero quasi alla fine della mia svolta, non ho potuto più fare nulla per evitare che lo stesso mi venisse addosso”. (cfr. verbale di interrogatorio 25 aprile 2007, pag. 1 e 2)

                                         Il co-protagonista ha dal canto suo asserito quanto segue:

                                         “(…) Poco prima del sinistro viaggiavo a una velocità di circa 40/50 km/h, le luci anabbaglianti erano accese e il campo stradale era asciutto.

                                         Mentre percorrevo via __________, poco prima dell’intersezione con via __________, vedevo davanti a me un furgone di colore rosso fermo a destra della mia carreggiata. A questo punto rallentavo la mia velocità e mi avvicinavo al furgone. Giunto a pochi metri dal furgone l’ho superato sulla mia sinistra.

                                         Mentre ero in sorpasso in procinto al rientro vedevo una vettura ferma nella corsia opposta in direzione di __________. Vedendo l’automobile ferma ho pensato che quest’ultima mi avesse visto e che mi avrebbe lasciato passare concedendomi la precedenza dovuta. Per questo motivo ho continuato la mia corsa verso __________. Purtroppo quando ho girato la manopola dell’acceleratore, la vettura si è messa in movimento svoltando su via __________. Così facendo mi tagliava la strada senza darmi la possibilità di frenare o di scansarmi”. Egli ha poi precisato che “se l’automobilista avesse avuto inserito il suo indicatore di direzione sinistro, avrei capito le sue intenzioni e sicuramente avrei potuto rallentare e così evitare il sinistro”. (cfr. verbale di interrogatorio 26 aprile 2007 __________, pag. 1 e 2)

                                 6.     Orbene, nonostante lasci alquanto perplessi il fatto che l’insorgente – sul momento – non abbia ricordato la presenza del furgone di colore rosso fermo sulla carreggiata in direzione opposta, egli ha più volte affermato con certezza che il motociclo è sbucato all’improvviso e a velocità inadeguata, quando aveva quasi ultimato la propria manovra di svolta. Tale versione, sostenuta sin dall’inizio in modo lineare, è del resto compatibile con il punto d’impatto dei due veicoli (parte anteriore del motoveicolo – parte posteriore destra, e meglio portiera destra della vettura da lui condotta).

                                         Si noti che l’affermazione del co-protagonista secondo cui la visuale gli permetteva di vedere oltre il furgone, non solo è stata smentita dalla teste che circolava dietro di lui alla guida di una vettura, la quale ha dichiarato l’esatto contrario (cfr. verbale di interrogatorio 25 aprile 2007 __________, pag. 1, in cui afferma che il furgone le toglieva la visuale nella misura del 70% e non vedeva se nel senso inverso dopo il furgone giungevano dei veicoli), ma risulta palesemente in contraddizione con il fatto che egli stesso si è accorto del veicolo dell’insorgente solo quando era in procinto di rientrare dal sorpasso del furgone, ciò fa invero sorgere qualche dubbio sulla sua credibilità.

                                         Non può poi essere disatteso, ancorché ininfluente ai fini del giudizio sul comportamento dell’insorgente, che la velocità dichiarata dal co-protagonista (40-50 km/h) risulta essere inadeguata alle circostanze concrete, in particolare alla particolare configurazione della strada, caratterizzata dal restringimento della carreggiata, e, soprattutto, dalla scarsa visuale, fortemente pregiudicata dalla presenza del furgoncino fermo nella medesima direzione di marcia, come peraltro confermato dalla teste.

                                 7.     A prescindere da tali considerazioni, non essendo per nulla chiara la dinamica dei fatti, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli. In particolare non può essere escluso con sufficiente sicurezza che il motociclista abbia sorpassato il furgone fermo quando il ricorrente si apprestava a eseguire la manovra di svolta, sbucando improvvisamente e sorprendendo quindi l’automobilista che a quel momento già stava svoltando.

                                         Sussistendo un ragionevole dubbio sullo svolgimento dei fatti e non potendosi di conseguenza avallare la versione del co-protagonista, fatta sua dall’autorità di prime cure, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli.

                                         Di conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

per questi motivi,                visti gli art. 4 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Le segretaria:

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